Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 marzo 2020, n. 9977

Reati tributari - Utilizzo di fatture false - Art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000 - Evasione - Decreto di sequestro preventivo - Confisca diretta di somme depositate sui conti correnti societari - Confisca per equivalente di beni dell’amministratore unico in caso di incapienza

 

Ritenuto in fatto

 

1. D.D., in proprio e nella qualità di legale rappresentante delle società L.M. Logistica s.r.l. ed I.M. Logistica s.r.I., ricorre per cassazione impugnando il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il tribunale della libertà di Varese ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio eseguito in data 14 maggio 2019, avente ad oggetto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro depositate sui conti correnti intestati alla:

- L.M. Logistica s.r.I., fino alla concorrenza dell'importo complessivo del debito erariale accertato nei confronti della predetta società ammontante complessivamente ad euro 455.983,99;

- I.M.. Logistica s.r.I., fino alla concorrenza dell'importo complessivo del debito erariale accertato nei confronti della predetta società ammontante complessivamente ad euro 252.450,90;

ovvero in caso di incapienza totale o parziale dei sopraccitati conti correnti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del compendio mobiliare ed immobiliare intestato a D. D., fino alla concorrenza dell'ammontare totale di ciascuna delle società L.M. Logistica s.r.l. e I.M. Logistica s.r.l. delle quali D. D. era legale rappresentante e amministratore unico, pari ad euro 708.434,89.

Il sequestro preventivo è stato adottato in relazione al reato di utilizzazione di false fatture di cui all'articolo 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per fatti riferibili alla L.M. Logistica s.r.l. e alla I.M. Logistica s.r.I., commessi in data 29 settembre 2014 (data di presentazione della dichiarazione per l'anno 2013), in data 28 settembre 2015 (data di presentazione della dichiarazione per l'anno 2014) e in data 22 settembre 2016 (data di presentazione della dichiarazione per l'anno 2015).

2. La ricorrente, nelle qualità ut supra, affida, tramite il difensore di fiducia, il ricorso a otto motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 324, commi 4, 5 e 7, 309, comma 9, e 128 stesso codice.

Sostiene che il provvedimento impugnato abbia erroneamente affermato come la difesa non avesse contestato la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati nonostante ciò non fosse affatto necessario stante l'effetto interamente devolutivo dell'impugnazione cautelare de qua, la quale, per logica conseguenza, richiede, in sede di riesame del provvedimento de libertate, la facoltatività della enunciazione preventiva dei motivi, sicché: a) il Tribunale avrebbe utilizzato un principio di "non contestazione" in modo non coerente con i principi di cui all'impianto codicistico in precedenza richiamato, posto che il Tribunale avrebbe dovuto eseguire comunque un controllo completo sul provvedimento impugnato, a prescindere da ogni eventuale più o meno espressa contestazione, derivando da ciò che il rilievo (errato) di non contestazione renderebbe, ad avviso della ricorrente, logicamente evidente che il Tribunale non avrebbe compiuto tale controllo, incorrendo per ciò solo nel vizio di motivazione denunciato; b) in ogni caso, la contestazione, sotto forma di enunciazione preventiva del motivo, fu espressa con la richiesta di riesame depositata ma data 21 maggio 2019; c) comunque la contestazione della sussistenza del fumus criminis derivava dall'allegazione documentale eseguita dalla ricorrente nel corso dell'udienza di discussione del ricorso e dal fatto che era stata espressamente eccepita l'utilizzazione processuale degli elementi di configurazione del reato in quanto desunti da un procedimento "terzo" rispetto a quello sub iudice.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e processuale (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale), in relazione agli articoli 321, commi 1 e 2, 55, 348, 191 e 192 stesso codice nonché dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

La ricorrente, ricordando di aver eccepito l'utilizzazione di elementi acquisiti in un procedimento diverso da quello nel quale è stato emesso il decreto di sequestro preventivo impugnato con la richiesta di riesame, osserva come il tribunale del riesame abbia eseguito una valutazione cautelare sulla base degli atti penali di altro procedimento, tra i quali anche perquisizioni e sequestri e comunque acquisizioni, anche di informazioni riguardanti le società delle quali la ricorrente era legale rappresentante, senza assicurare alcun contraddittorio difensivo, nemmeno postumo, né alcuna garanzia processualpenalistica in favore della ricorrente stessa.

La quale, pertanto, obietta come siano state eseguite indagini di chiara ed esclusiva impronta penale, presentate come indagini amministrative di verifica fiscale, quando esse erano invece inequivocabilmente ab origine concepite ed indirizzate a raccogliere elementi di rilevanza penale.

Il tutto in violazione del principio in forza del quale, in sede di verifica fiscale, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente alla detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile nel procedimento penale.

I giudici cautelari hanno invece utilizzato gli elementi acquisiti dalla polizia giudiziaria nel corso della verifica fiscale allorquando l'organo inquirente avrebbe dovuto assicurare le garanzie nei confronti della parte attinta dall'accertamento in maniera che quest'ultima avesse potuto, sin dal momento nel quale poteva ritenersi acquisita una notitia criminis, prontamente difendersi anche evidenziando circostanze rilevanti che è stato possibile enucleare soltanto in sede di giudizio di riesame, e cioè che le fatture non fossero state tutte utilizzate per realizzare un risparmio fiscale; essendo vero invece che erano state in parte utilizzate per capitalizzazione; che gli importi relativi fossero stati oggetto di ammortamento parziale; dunque un importante residuo (per complessivi circa 389.091 euro) non risultava "fruito" per conseguire alcun vantaggio/risparmio fiscale, che si riduceva pertanto di almeno euro 100.000,00 e questa era solo una parte dei controaccertamenti che la difesa avrebbe avuto modo di portare a conclusione, nei ristretti termini processuali.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), in relazione agli articoli 324, commi 4, 5 e 7, 309, comma 9, e 128 stesso codice.

Osserva che il Tribunale del riesame, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato, abbia ammesso la produzione documentale e la memoria del consulente di parte dott. C., oltre a quella "canonica" della difesa, già depositata in data anteriore all'udienza; la suddetta memoria tecnica C. consentiva di ritenere che il quantum (in forma di risparmio fiscale) da sottoporre a cautela andava rivisto al ribasso; su tale elemento - obiettivamente incidente sul fumus, sia sotto il profilo della esatta quantificazione, ma anche sotto il profilo della sufficiente convergenza indiziaria (pur al di fuori di una "gravità") della notitia criminis - il Tribunale avrebbe omesso totalmente di pronunciarsi, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione denunciato.

2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente eccepisce la violazione della legge penale sostanziale e processuale in relazione agli articoli 274, 275,321, commi 1 e 2, 309, comma 9 -bis, del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale).

Ricollegandosi a rilievi di carattere generale enunciati nella premessa dell'atto di impugnazione, la ricorrente ricorda come lo strumento cautelare sia stato adottato in violazione dei principi che regolano il regime delle cautele processuali, necessariamente strumentali alla realizzazione del provvedimento finale che, nel caso in esame, consisterebbe nella confisca, provvedimento, quest'ultimo, non pienamente sovrapponibile al sequestro.

Ricorda pertanto come l'ordinanza del Tribunale del riesame abbia affermato che, per quanto attiene invece al periculum in mora, il GIP avesse dato correttamente conto di come il pericolo coincidesse con la confiscabilità del bene, trattandosi di una peculiare ipotesi disciplinata dall'articolo 12-bis del d.lgs. 74 del 2000, il quale prevede il sequestro preventivo funzionale alla confisca di beni costituenti profitto o prezzo dell'illecito.

Osserva la ricorrente come questa chiara impostazione del Tribunale (e del GIP), ove in pratica confisca e sequestro sarebbero utilizzati come sinonimi, rende evidente come sia stata disattesa ogni valutazione discrezionale (articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale: "il giudice può...") sulla funzione dello strumento provvisorio richiesto, rispetto alla fruttuosità dell'eventuale dispositivo definitivo; o, più in generale, di come sia stata di fatto omessa ogni valutazione sulla opportunità e sulla adeguatezza, proporzionalità, gradualità ovvero sull'esercizio della facoltà di emettere un sequestro in un   caso di confisca pur obbligatoria, con la conseguenza che l'affrancamento da ogni indagine circa il periculum per il caso di obbligatorietà della confisca non potesse azzerare il principio della discrezionalità della valutazione giudiziaria allorché dovendosi valutare il se ed il quantum della strumentalità del sequestro funzionale alla cautela, ovvero della effettiva fruttuosità della cautela rispetto al provvedimento definitivo, ovvero infine la urgenza del provvedimento; tutti elementi di cognizione, questi, che sarebbero del tutto mancati nel procedimento cautelare de quo.

Osserva la ricorrente come, peraltro, sia stato disposto altresì il blocco dei conti correnti oggetto di sequestro.

Sul punto, la difesa, in sede di riesame, aveva osservato che all'indagata erano stati sequestrati: a) il denaro sui conti correnti personali (circa 10.000 euro); b) polizze assicurative personali (circa 50.000 euro); c) le quote di ampia maggioranza delle due società; inoltre, alle due società, erano stati sequestrati:

d) il denaro sui conti correnti (circa 40.000 euro); e) polizze assicurative delle stesse società (circa 42.000 euro); f) tutti i conti correnti erano stati altresì bloccati; per cui nessuna operazione era più possibile, ancorché fossero tuttavia alimentati da rimesse.

Tale ultimo vincolo consentiva di fatto: i) la apprensione di tutti i futuri approvvigionamenti sul conto, in particolare le alimentazioni da parte dei clienti delle società; per contro ii) impediva ogni utilizzo, anche finanziario, del conto stesso.

Inoltre, osserva la ricorrente come, da un lato, non vi sia stata alcuna valutazione sull'ammontare del quantum sequestrato non fosse altro perché non sarebbe stata nemmeno ipotizzata tanto dal PM, in sede di domanda, quanto dal giudice, nel provvedimento impugnato, alcuna cifra di valore delle quote (circa il 90%) delle due società sequestrate e, dall'altro, come il sequestro abbia inciso sull'operatività della società comportandone il blocco con la conseguenza che il mantenimento del sequestro preventivo, rispetto allo scopo cautelare proprio del medesimo (cioè la fruttuosità del provvedimento definitivo), costituirebbe, nel caso di specie, la sua negazione, potendosi prognosticamente affermare che le società, con i conti bloccati (quindi senza provviste e senza possibilità di utilizzare alcun servizio bancario), sarebbero destinate al sicuro fallimento (previo abbandono delle maestranze); con azzeramento dei valori stessi in sequestro (le quote) e probabile azione sulle somme da parte della procedura concorsuale; in altre parole, ad avviso della ricorrente, questo sarebbe proprio un caso in cui il potere discrezionale del giudice sul se e come concedere il sequestro avrebbe dovuto esercitarsi oltre la mera delibazione dell'equazione: confisca obbligatoria-sequestro obbligatorio, così da pervenire all'adozione quantomeno di un provvedimento conservativo e non distruttivo (al limite provocando il PM ad una domanda di sequestro di azienda, in luogo del sequestro-blocco dei conti correnti).

Su tale specifico aspetto della doglianza, la ricorrente osserva come il Tribunale avesse rimesso la questione al PM, in quanto titolare della fase esecutiva, ma obietta come tale decisione fosse stata presa in aperta violazione delle norme processuali denunciate, essendo compito del Giudice, in quanto titolare del potere / dovere di concedere il sequestro sulla base della domanda del PM, assicurare l'adeguatezza, la proporzionalità e la gradualità della misura, principi, nel caso in esame, ampiamente violati.

2.5. Con il quinto motivo, la ricorrente prospetta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale processuale nonché il vizio di motivazione in ordine agli articoli 324, commi 4, 5 e 7, 309, comma 9, 128 del codice di procedura penale, 104 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale e 543 del codice di procedura civile (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale).

Sostiene che il sequestro degli importi e dei titoli non risulta eseguito a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme del sequestro presso terzi previste dall'articolo 543 del codice di procedura civile come invece prevede la disposizione di cui all'articolo 104, lettera a), disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

2.6. Con il sesto motivo, la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione della legge penale sostanziale e processuale (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale in relazione agli articoli 274, 275, 321, commi 1 e 2, 324, e 309, comma 9-bis, del codice di procedura penale).

Osserva, a proposito del mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 275 del codice di procedura penale, che il Tribunale, alle censure della ricorrente, ha obiettato che il sequestro in materia di illeciti tributari prescinde da una valutazione inerente la proporzionalità della cautela reale, trovando esclusivo fondamento nel combinato disposto di cui agli articoli 321, comma 2, del codice di procedura penale e 12-bis del decreto legislativo 74 del 2000 nonché, per quanto attiene alla dedotta mancanza di indicazioni circa la stima dell'effettivo valore delle quote sociali, come la difesa della ricorrente non avesse documentato il valore economico delle stesse in rapporto al debito tributario.

Obietta la ricorrente come l'impostazione del giudice della cautela esoneri erroneamente il decreto sequestro dal rispetto del principio proporzionalità della misura, proporzionalità che deve essere accertata dal giudice della cautela ed il cui accertamento presuppone la conoscenza dei termini della proporzione ossia del valore del compendio sequestrato da rapportare in proporzione al quantum che deve essere astrattamente garantito attraverso lo strumento cautelare.

Siccome è lo stesso tribunale cautelare, nel provvedimento impugnato, che ha attestato non esservi alcuna informazione da parte del pubblico ministero o comunque alcuna acquisizione ex actis circa il valore del compendio societario sequestrato, conclude la ricorrente che, per questa via, può ritenersi conclamata la impossibilità oggettiva di esercitare, ope iudicis, il giudizio di proporzionalità, giudizio in relazione al quale la parte ricorrente vanta il diritto di averlo completo ex ante, a seguito della domanda cautelare del pubblico ministero ex articolo 321 del codice di procedura penale con gli elementi su cui essa si fonda.

2.7. Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione in relazione agli articoli 321, commi 1 e 2, 324, 309, comma 9-bis, del codice di procedura penale e 12-bis decreto legislativo 74 del 2000 (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale).

Sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe intrinsecamente contraddittorio quanto ai principi di diritto enunciati in ordine al sequestro diretto eseguito nei confronti delle società, limitatamente al vincolo disposto sulle polizze, le quali, contrariamente all'assunto dei giudici cautelari, secondo il quale il sequestro sarebbe avvenuto in forma specifica, sono state oggetto invece di un sequestro per equivalente, posto che alcun elemento è stato fornito per ventilare un reimpiego del cosiddetto "profitto" in forma degli investimenti sotto osservazione, ovvero alcun elemento dal quale dedurre una qualsiasi riconducibilità delle polizze al profitto del reato tributario.

2.8. Con l'ottavo motivo la ricorrente lamenta la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione in relazione agli articoli 321, commi 1 e 2, 324, 309, comma 9- bis, del codice di procedura penale e 12-bis decreto legislativo 74 del 2000 (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale).

Sostiene che - quanto alla confisca del denaro ritenuta eseguita in forma specifica e, quindi diretta - i giudici cautelari abbiano fatto applicazione dei principi affermati dalle sezioni Unite nella sentenza Gubert.

La quale sentenza non avrebbe però risolto la questione che invece riguarda il caso sub iudice, relativa al se il presunto risparmio fiscale sia "profitto" in senso tecnico, e come lo si possa logicamente definire "diretto".

Osserva la ricorrente che la giurisprudenza di legittimità, in una pronuncia coeva alla Gubert, aveva attestato che il profitto, per essere tipico, deve corrispondere ad un mutamento materiale, attuale, e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario ingenerato dal reato, con la conseguenza che materialità ed attualità sarebbero caratteri che devono intendersi evocati quali requisiti propri del profitto come evento mentre quella della variazione di segno positivo sarebbe immanente alla scelta terminologica operata dal legislatore per definire detto evento..

Al precedente rilievo la ricorrente assegna particolare importanza perché, secondo il suo assunto, la sentenza delle S.U. Gubert risolverebbe la questione con il ricorso ad una mera asserzione sostenendo che il denaro, in pratica, è sempre oggetto di confisca diretta ma così confondendo il concetto di fungibilità, che è una categoria intrinseca al bene, e utilizzandolo per negare una equivalenza che invece esprime una relazione (dell'illecito col profitto); in tal modo sarebbe stata praticata una sorta di rivoluzione copernicana arbitraria (al negativo), tale per cui si avrebbe l'immanenza nel denaro di una non equivalenza in sé rispetto ad un qualsiasi profitto da reato; con ciò pervenendo all'assurdo per cui il denaro sarebbe "sempre" un profitto diretto. È evidente allora che una volta ricondotto il profitto nell'alveo della sua natura, di vantaggio collegato in via eziologica e più o menò immediata e diretta al reato, emergerebbe nel provvedimento impugnato la dissimulata applicazione del giudizio di equivalenza al denaro sequestrato alle società; giudizio inammissibile, siccome essa società non sarebbe, a sua volta, schermo fittizio dell'agente.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il primo ed il terzo motivo, essendo tra loro connessi, possono essere con giuntamente esaminati.

Essi sono manifestamente infondati.

Il Tribunale del riesame, contrariamente all'assunto della ricorrente, non si è sottratto dall'esaminare, nel caso di specie, la sussistenza del fumus criminis in linea con la natura di impugnazione atipica del procedimento di riesame de libertate.

Il Collegio cautelare ha premesso come il presente procedimento traesse origine da un altro procedimento iscritto a carico di S.P. ed altri in relazione ai reati di cui agli articoli 2 e 8 D.Igs. 74 del 2000 le cui indagini avevano consentito di individuare un articolato sistema di frode fiscale al centro del quale vi era la società "M & R S.r.l.", gestita di fatto dal commercialista S.P..

Nello specifico, le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Busto Arsizio avevano consentito di accertare che la società "M & R S.r.l." aveva immesso nel circuito commerciale documentazione fiscale ideologicamente falsa in quanto attestante operazioni mai avvenute ed attribuite alla predetta società.

S.P. era perciò risultato essere, oltre che l'ideatore del meccanismo evasivo sopra descritto, anche il depositario delle scritture contabili delle imprese beneficiarie delle attività illecite sopra evidenziate, tra le quali figuravano le società "L.M. Logistica s.r.l." e "I.M. Logistica s.r.l.", il cui legale rappresentante e amministratore unico era D. D..

Cosicché, a seguito delle verifiche fiscali condotte e prodotte in atti, le predette società erano risultate destinatarie di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalla "M & R S.r.l.", documenti utilizzati dalle società riceventi, annotati in contabilità e, in quanto tali, valorizzati, per gli importi accertati, nelle dichiarazioni fiscali.

A fronte di ciò, è stata quindi accertata l'inesistenza delle operazioni commerciali sottese all'emissione delle fatture e l'indebito utilizzo delle predette fatture da parte della società "L.M. Logistica s.r.l." e della società "I.M. Logistica s.r.l." che, ponendole in detrazione ed esponendone i relativi costi nelle corrispondenti dichiarazioni fiscali, avevano beneficiato di un risparmio con riferimento all'Iva indebitamente portata a credito, con conseguente configurabilità del reato di cui all'articolo 2 d.lgs. 74/2000 a carico di D.D., legale rappresentante e amministratore unico della società "L.M. Logistica s.r.l." e della società "I.M. Logistica s.r.l." (pag. 2 e 3 del provvedimento impugnato).

Tanto premesso, il Tribunale cautelare, pur avendo osservato come la difesa della ricorrente non avesse contestato la sussistenza del fumus dei reati contestati, ha aggiunto che, nel caso di specie, apparisse incontestabile la sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, posto che gli accertamenti inerenti le movimentazioni bancarie riconducibili alle società "L.M. Logistica s.r.l." e "I.M. Logistica s.r.l.", dedotti in atti, avevano consentito di accertare, almeno allo stato, l'assenza di pagamenti imputabili alle fatture emesse dalla società "M & R S.r.l.".

Con tale motivazione, il tribunale cautelare ha evidentemente superato tutte le obiezioni mosse dalla ricorrente anche con riferimento al quantum degli importi evasi e contestati, secondo l'assunto difensivo, con la relazione C..

Da ciò consegue che il Tribunale, pur in mancanza di una specifica doglianza in tal senso, ha verificato la sussistenza del fumus criminis e dovendosi ricordare che, in materia di impugnazioni cautelari reali, sono ammesse le sole doglianze dirette a denunciare il vizio di violazione di legge e non anche il vizio di motivazione, salvo che questo sia così radicale da rendere, ipotesi nella specie non sussistente, l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto aspecifico.

A prescindere da ogni considerazione circa la novità della doglianza, che non risulta essere stata sottoposta al precedente scrutinio cautelare, la censura si risolve in una mera asserzione fondata sull'apodittico presupposto che gli elementi a carico della ricorrente sarebbero stati tratti da verifiche fiscali "amministrative" compiute in violazione dei diritti di difesa e, quindi, inutilizzabili anche nel procedimento cautelare.

Sennonché, dal testo del provvedimento impugnato, e dagli atti allegati al ricorso (decreto di sequestro preventivo), emerge che il compendio indiziario è costituito da atti di altri procedimenti e da indagini di polizia giudiziaria non strettamente riconducibili ad attività di verifica amministrativo-fiscale, così come evocata dalla ricorrente.

In tali casi, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Tale principio è ancor più valido nella fattispecie regolata dall'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, dove alla parte incombe l'ulteriore onere di indicare gli atti che, resisi necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, siano stati acquisiti nel corso di attività ispettive o di vigilanza senza l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale.

E' stato infatti affermato che la violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'articolo 220 rimanda (Sez. 3, 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299 - 01), con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso con il quale non vengono indicate, né dedotte le violazioni codicistiche che avrebbero prodotto l'eccepita invalidità.

Non, dunque, la generica violazione dell'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale può essere dedotta, occorrendo la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato la nullità o l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti dalla polizia giudiziaria.

La dottrina ha sottolineato come la disposizione disciplini, infatti, le sorti e l'utilizzabilità di quegli atti "a finalità mista", vale a dire di quel novero di operazioni "a cavallo" tra l'attività amministrativa di accertamento ed il potenziale instaurarsi di un procedimento penale a seguito del rilievo, ad opera dell'ufficiale di polizia giudiziaria, di indizi di reato, regolando le ipotesi in cui, nel corso di attività ispettive e di vigilanza, emergano indizi di reità e, a tal fine, si verifichi un mutamento dal quadro delle attività di accertamento di polizia amministrativa a quelle di polizia giudiziaria e perciò prevedendosi che, da quel momento, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale siano compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.

E' dunque alle norme del codice di procedura penale che occorre avere  riguardo per stabilire se il regime garantistico predisposto con l'articolo 220 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale sia stato o meno violato. Avendo la ricorrente inosservato entrambi gli oneri a suo carico, consegue l'inammissibilità del motivo per genericità della relativa doglianza.

4. Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, essendo tra loro strettamente collegati, possono essere congiuntamente esaminati.

Essi non sono fondati.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio, che il Collegio condivide ed al quale occorre dare continuità, secondo il quale il sequestro preventivo funzionale alla confisca - come è detto testualmente nella Relazione al codice e come conferma l'avverbio "altresì" inserito nell'articolo 321, secondo comma, nel suo significato additivo ("Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca") - costituisce figura specifica ed autonoma che si propone come distinto rimedio rispetto al sequestro preventivo cd. impeditivo regolato da primo comma. La particolarità di tale mezzo cautelare reale consiste nel fatto che per l'applicabilità di esso non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti di applicabilità previsti dal primo comma per il sequestro preventivo tipico (pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati), ma basta il presupposto della confiscabilità, la quale non è subordinata alla pericolosità sociale dell'agente, non riguardando l'articolo 204 del codice penale (come modificato dall'articolo 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) le misure di sicurezza patrimoniali. Ciò che si richiede - ma solo nel caso di confisca facoltativa - è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui abbia ritenuto di avvalersi (cfr. la espressione "può"), il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata (Sez. 6, n. 151 del 19/01/1994, Pompei, Rv. 198258).

Nel caso di specie, vertendosi in un caso di confisca obbligatoria (articolo 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000), anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prezzo e il profitto del reato tributario, non occorre fornire la prova della sussistenza del "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'articolo 321, comma primo, del codice di procedura penale, essendo sufficiente, in costanza del fumus criminis, accertarne la mera confiscabilità.

Neppure è possibile contestare, con l'istanza di riesame, il vincolo impresso su determinate cose apprese nella fase di esecuzione del sequestro, quando il provvedimento cautelare genetico non contenga, come nella specie, alcuna precisa indicazione in proposito.

La ragione di ciò risiede nel fatto che il procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari si chiude, quando non debba essere dichiarata l'inammissibilità della richiesta, con l'annullamento, la conferma o la modifica del provvedimento oggetto di riesame, cosicché non può essere devoluta al giudice dell'impugnazione de libertate la cognizione di questioni che non incidono sui profili genetici della misura cautelare, in quanto il provvedimento impugnato non può essere emendato nei punti estranei al petitum cautelare.

In siffatti casi, gli interessati hanno una tutela più diretta, potendosi rivolgere al pubblico ministero per ottenere la immediata restituzione di ciò che reputano insuscettibile di apprensione, e, contro il provvedimento del giudice, che pure dovesse negare la restituzione, possono impugnare il relativo provvedimento di rigetto con l'appello cautelare.

Le stesse considerazioni valgono in ordine alle questioni concernenti il rispetto del principio di proporzionalità della misura, avendo la giurisprudenza di legittimità reiteratamente affermato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del g.i.p., può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare (Sez. 3 - , n. 29431 del 10/05/2019, Fraone, Rv. 276272 - 01; Sez. 2, n. 26340 del 28/02/2018 Ferrara, Rv. 272882 - 01; Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015, Armeli, Rv. 265057 - 01; Sez. 3, n. 37848 del 07/05/2014, Chichidinno, Rv. 260149 - 01).

Nel caso in esame, gli stessi motivi di ricorso non denunciano una manifesta sproporzione tra beni sottoposti a vincolo, da un lato, e determinazione del profitto (confiscabile) del reato tributario, dall'altro, ma introducono il tema generale circa la sindacabilità, senza dubbio ammissibile, da parte del tribunale del riesame del criterio di proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare reale.

Del resto, il tribunale del riesame non ha posto in discussione l'applicabilità del principio ma ha osservato come la stessa ricorrente non avesse comprovato l'esatto valore delle polizze in sequestro, con ciò svuotando di consistenza il contenuto stesso della doglianza.

Quanto alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo, in mancanza della previsione di una espressa sanzione in caso di inosservanza delle forme con le quali la misura cautelare reale deve essere eseguita, la violazione di tali modalità non determina alcuna nullità, neppure di ordine generale ex articolo 178 del codice di procedura penale (Sez. 3, n. 37842 del 29/09/2010, Caneva, Rv. 248488 - 01).

5. Anche l'ottavo motivo è inammissibile.

La deduzione della ricorrente, circa il fatto che il denaro sequestrato alle società non costituirebbe profitto dei reati tributari, cosicché la sua apprensione si sarebbe risolta nel disporre, in violazione di legge, una confisca di valore anziché una confisca diretta, è meramente assertiva e sfornita di qualsivoglia elemento dal quale trarre un giudizio di fondatezza.

Le Sezioni Unite hanno affermato che, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 - 01).

Né la ricorrente ha fornito, in sede di impugnazione cautelare, elementi dai quali trarre, ai fini della confisca diretta o per equivalente delle somme sequestrate su conto corrente bancario, il convincimento che la disponibilità delle somme, successivamente sequestrate, non costituisse un risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta o con una sua indebita detrazione.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

 

P.Q.M.

 

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.