Bonus gasolio imprese autotrasporto: più tempo per la domanda

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane la procedura aggiornata per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2020, per la richiesta del bonus gasolio per uso autotrazione da parte delle imprese di trasporto. La dichiarazione può essere presentata entro il 30 giugno 2020, anziché il 30 aprile 2020 (Nota 23 marzo 2020, n. 96399).

In relazione al consumo di gasolio per autotrazione è riconosciuto alle imprese del settore trasporto un credito d’imposta per il recupero delle accise corrisposte sull’acquisto di carburante, che può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo 6740 oppure chiesto a rimborso con accredito su conto corrente, cd. "bonus gasolio".
A tal fine l’acquisto di gasolio deve essere comprovato mediante fatture elettroniche, con l’indicazione obbligatoria della targa del veicolo rifornito.
Il bonus gasolio spetta per:
a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
b) l’attività di trasporto persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario.
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
In ogni caso è escluso dal beneficio il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Per ottenere il bonus i soggetti beneficiari devono presentare apposita dichiarazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, nella quale deve essere attestato (con valenza di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l’insussistenza di tale condizione ostativa dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

L’Agenzia delle Dogane ha reso noto che sul proprio sito Internet, all’indirizzo www.adm.gov.it (Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2020) è disponibile la procedura per richiedere il bonus relativo al primo trimestre 2020.
La dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità:
a) tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. In tal caso, per la predisposizione del file relativo alla dichiarazione si può utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito dell’Agenzia nella sezione "Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2020", o in alternativa, un software in commercio che rispetti le specifiche tecniche del "tracciato record";
b) per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea, deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
Con riferimento al bonus relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione del beneficio può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020. Tuttavia, sulla base della sospensione degli adempimenti disposta dal decreto #CuraItalia in relazione all’emergenza Covid-19, la dichiarazione può essere validamente presentata entro il 30 giugno 2020.

Per i consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020, il bonus è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini del beneficio è previsto un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione, per ogni chilometro percorso.

L’Agenzia delle Dogane precisa, inoltre, che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2019 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2022.