Emergenza Covid-19: Lazio - Accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga

- Firmato il 24/3/2020, tra la Regione Lazio e le Parti Sociali territoriali, l’Accordo Quadro sui Criteri di utilizzo della Cassa Integrazione in deroga norma dell’art. 22 del D.L. 17/3/2020 n. 18

Premesso che gli effetti socio-economici della diffusione del CORONAVIRUS riguardano innanzitutto la minore capacità delle imprese di poter continuare a produrre e a conservare la propria posizione sui mercati nazionali ed internazionali, le Parti firmatarie dell’accordo quadro in esame, concordano l’importanza che venga garantita adeguata copertura economica ai trattamenti di cassa in deroga, nonché un celere pagamento delle relative indennità ribadendo la necessità che il Governo assicuri l’adeguata dotazione economica a totale copertura delle imprese e dei lavoratori coinvolti nei periodi di emergenza Covid-19. Pertanto, esse convengono quanto segue:

Ambito di applicazione
Sono destinatari del presente accordo, ai sensi dell’art. 22 del decreto legge del 17/3/2020 n. 18, i datori di lavoro, anche al di sotto dei cinque dipendenti, del settore privato, compreso quello agricolo, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con sede produttiva o operativa ubicata nel Lazio e i lavoratori subordinati operanti sul territorio del Lazio il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici derivanti dall’ emergenza Covid-19.
Possono accedere anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi e le società cooperative anche con riferimento ai soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Sono destinatari del presente accordo anche le imprese di cui all’art. 20 comma 2 e 3 del D.Lgs. 148/2015 che, pur rientrando nel campo di applicazione della CIGS, non versano i contributi per la CIGO. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese, con più di 50 dipendenti, esercenti attività commerciali e agenzie di viaggio compresi gli operatori turistici, imprese del trasporto aereo e partiti politici)L’accesso al trattamento di CIG in deroga, è consentito anche agli studi professionali.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Sono esclusi i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 5.

Lavoratori beneficiari
Il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati, quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, che sono sospesi dal lavoro o effettuano prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
I lavoratori devono essere dipendenti e in forza alla data del 23/2/2020.
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, l’intervento di cassa in deroga può essere richiesto fino alla naturale scadenza del termine e termina al momento della cessazione del rapporto.
I lavoratori intermittenti accedono nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti e nel limite massimo dei 12 mesi precedenti.
I lavoratori somministrati possono accedere nell’ipotesi in cui i lavoratori della stessa unità produttiva/operativa siano interessati o beneficino di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto (ordinaria o in deroga) previo esaurimento dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi cui aderisce il settore della somministrazione.
Qualora il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere anche i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Per i lavoratori agricoli, il trattamento di CIG in deroga, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Tenuto conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento di CIGD, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolati in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro, (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuative.

Sono beneficiari del presente accordo i pescatori, anche delle acque interne, imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti a ruolino d’equipaggio. Le domande di accesso alla CIGD si riferiscano non solo alle ore non lavorate ma, alle giornate. I periodi per i quali verrà richiesto il trattamento di CIG in deroga potranno essere anche non continuativi.

Durata del trattamento di cassa in deroga
Il trattamento di cassa integrazione in deroga può avere una durata massima di 9 settimane anche non continuative e può essere riconosciuta retroattivamente a far data dal 23/2/2020. Ai beneficiari è riconosciuto il suddetto trattamento, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

Condizioni per l’accesso alla cassa in deroga
I datori di lavoro accedono alla cassa in deroga a condizione che non possano fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.Lgs. 148/2015 (CIGO, FIS, Fondi di Solidarietà Bilaterale) nonché dei diversi ammortizzatori sociali indicati agli artt. 19, 20 e 21 del D.L. 17/3/2020 n. 18.
I datori di lavoro, tenuti al versamento ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 27 del D.Lgs. 148/2015, ivi comprese le aziende artigiane, potranno accedere alla Cigd esclusivamente qualora tali fondi abbiano esaurito la disponibilità finanziaria e, in ogni caso, previa dimostrazione di corretta contribuzione ai fondi stessi.
Sono altresì destinatari del presente accordo le imprese che nel mese di richiesta della domanda, pur versando i contributi per il Fis, hanno in forza meno di cinque dipendenti, qualora agli stessi non si applichino gli strumenti di cui all’art. 19 del D.L. 18/2020.

Procedura per richiedere la cassa in deroga
L’azienda che intende accedere alla Cassa integrazione in deroga deve inviare, direttamente o per il tramite dell’Associazione datoriale o professionista cui conferisce mandato, la domanda di concessione del trattamento comprensiva di accordo sindacale laddove previsto utilizzando la piattaforma http://www.regione.lazio.it/cigs/web indicando - nel modulo scaricabile - la data di accordo e l’inizio di sospensione dei lavoratori che non può essere antecedente al 23/2/2020.
Le domande - stampate, sottoscritte dal legale rappresentante dell’azienda e comprensive degli allegati richiesti - sono trasmesse alla Regione Lazio utilizzando la seguente casella di posta elettronica certificata a mezzo PEC all’indirizzo areavertenze@regione.lazio.legalmail.it
Per l’accesso alla cassa integrazione in deroga non è richiesto il previo utilizzo di ferie e permessi.
Per le ulteriori formalità da espletare, si rimanda alla lettura dell’accordo.