INL, le procedure "a distanza" per deroga assistita al tempo determinato e interdizione lavoratrici madri

L’INL, con nota n. 23 marzo 2020, n. 2201, individua i procedimenti amministrativi di propria competenza, ad istanza di parte, che per loro natura sono da considerare indifferibili ed in relazione ai quali vengono fornite indicazioni sulla attivazione della loro istruttoria da remoto. In particolare, con riferimento alla procedura di "deroga assistita" sulla durata del contratto a termine, la verifica della genuinità del consenso del lavoratore può essere effettuata a distanza, anche attraverso una autodichiarazione del medesimo che attesti la consapevolezza che il contratto deroga al limite massimo e l’intenzione di accettare la richiesta dell’azienda di ulteriore prosecuzione.

Come noto, l’articolo 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020, rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", ha previsto che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Tanto premesso, sono stati comunque individuati i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, che per loro natura sono da considerare indifferibili, in relazione ai quali l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce indicazioni sulla prosecuzione o attivazione della loro istruttoria da remoto.
Con riferimento al procedimento di presentazione dell’istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato (c.d. deroga assistita), la norma che ne dispone la sospensione sino al 15 aprile, trova un’evidente eccezione, soprattutto in quei casi in cui l’esigenza di proroga sia connessa proprio all’attuale periodo emergenziale. L’istanza, che evidentemente non può che riguardare le sole attività individuate dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 come non soggette a sospensione, deve essere inoltrata esclusivamente per PEC o e-mail agli indirizzi istituzionali degli Ispettorati territoriali competenti per territorio.
L’istruttoria, come da prassi in uso (INL, nota n. 8120/2019), riguarda la verifica:
- della presenza di una causale, senza alcuna verifica in ordine al merito della stessa;
- della genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione del contratto assistito;
- del rispetto dei periodi di cd. "stop and go": 10 giorni dalla data di scadenza di un precedente contratto di durata fino a 6 mesi e 20 giorni dalla data di scadenza per un precedente contratto di durata superiore a 6 mesi (art. 21, D.Lgs. n. 81/2015).
Con riferimento alla causale ed ai periodi di "stop and go", si procede alla verifica documentale, anche attraverso l’accesso alle banche dati in uso agli Uffici. La verifica della genuinità del consenso prestato dal lavoratore, invece, è effettuata a distanza, anche attraverso una autodichiarazione del lavoratore che attesti la consapevolezza che il contratto deroga al limite massimo e la sua intenzione di accettare la richiesta dell’azienda di ulteriore prosecuzione. Definita l’istruttoria, lo specifico modello presentato viene restituito al datore di lavoro, mediante PEC, unitamente al contratto. Sul modello è apposta una numerazione progressiva da riportare in apposito registro informatico (file excel). La trasmissione via PEC, da effettuare contestualmente all’apposizione della firma da parte del funzionario o del Dirigente (anche nella modalità digitale), fa fede in ordine alla data di decorrenza del provvedimento.
Quanto alla richiesta di interdizione anticipata o post partum dal lavoro per lavoratrici madri addette a lavori vietati o pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino (art. 17, co. 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 151/2001), anche i relativi procedimenti sono indifferibili, proprio perché connessi all’esigenza di tutela della salute della lavoratrice madre contro il possibile contagio da Covid-19. Al riguardo, peraltro, l'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 1026/1976, prevede che l'Ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli per la lavoratrice in gravidanza o puerperio, anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.
L’istanza, dunque, deve essere inoltrata all’Ispettorato del lavoro per e-mail o per PEC e può essere fondarsi sulla semplice dichiarazione del medico competente che ne conferma la necessità, proprio a causa della pericolosità del rischio biologico da contagio, anche in assenza di un formale aggiornamento del DVR da parte del datore di lavoro.
Evidentemente, il provvedimento di interdizione può essere rilasciato in relazione alle sole attività produttive non sospese (Allegato, D.P.C.M. 22 marzo 2020), atteso che per le altre è prescritta la chiusura, e fermo restando che la lavoratrice non deve trovarsi in smart working; diversamente, infatti, non potrebbe evidentemente considerarsi soggetto in "pericolo" di contagio.
Il provvedimento di interdizione, cui è assegnato un numero progressivo di rilascio, è trasmesso al datore di lavoro tramite PEC e al lavoratore tramite e-mail o PEC. La data di trasmissione mediante PEC al datore di lavoro, da effettuare contestualmente all’apposizione della firma da parte del Dirigente (preferibilmente in modalità digitale) costituisce prova della data di rilascio del provvedimento.
Infine, con riferimento alla procedura di richiesta di convalida dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri, il colloquio diretto della lavoratrice/lavoratore con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, è sostituito da una dichiarazione resa dalla lavoratrice o dal lavoratore medesimo (D.P.R. n. 445/2000), mediante la compilazione e sottoscrizione di uno specifico modulo, disponibile online solo per la durata del periodo emergenziale, da trasmettere al competente Ufficio mediante posta elettronica, unitamente alla copia del documento di riconoscimento e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale datata e firmata. Anche in tale ipotesi, il provvedimento di convalida è trasmesso al datore di lavoro tramite PEC e al lavoratore tramite e-mail o PEC.