Inps: domanda ed erogazione del bonus per i servizi di baby-sitting

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruire, in alternativa al congedo parentale, di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. L’Inps, con circolare n. 44/2020, fornisce istruzioni sulle modalità di compilazione della domanda e di erogazione del bonus in questione.

Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità di fruizione, in alternativa al congedo parentale, di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. I beneficiari sono i lavoratori dipendenti privati, lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, lavoratori autonomi iscritti e non all’INPS, lavoratori dipendenti pubblici.
Il bonus spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020; anche in caso di adozione e affido preadottivo; oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito; se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.
È possibile cumulare il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile), nonché bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

Misura del bonus
Con riferimento alla platea dei soggetti lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e per gli autonomi, il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo.
Nel caso, invece, dei soggetti lavoratori dipendenti di cui all’articolo 25, co. 3, il bonus è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.
Ciò implica che, nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite d’età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore.
ESEMPIO: nucleo familiare con due figli minori di dodici anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile pari a 600 euro.
Il beneficio per servizi di baby-sitting compete, in linea generale, ai "genitori" del minore, pertanto, in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.
Per consentire all’INPS le verifiche del caso, il genitore richiedente, nella compilazione del modello di domanda per la prestazione, dovrà quindi autodichiarare la presenza/assenza dell’altro genitore ovvero di essere genitore unico e la convivenza con il minore.

Limite d’età
Per quanto concerne il limite d’età imposto dalla norma, lo stesso verrà considerato alla data del 5 marzo 2020 (data dalla quale è stata disposta la chiusura e la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado). Pertanto, potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Si ritiene infatti che la ratio della disposizione sia di agevolare il maggior numero di famiglie possibile, con figli entro i 12 anni.
Si ricorda che il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La disposizione vale per tutti i potenziali richiedenti il bonus nel comparto privato e in quello pubblico.

Soggetti affidatari
L’agevolazioni previste dalla norma competono ai genitori naturali, ma sono destinate anche ai soggetti affidatari del minore: casi di adozione, nazionale e internazionale, per i quali l’ingresso del minore in famiglia sia verificato alla data del 5 marzo 2020 e casi di affidamento preadottivo con sentenza o provvedimento del giudice. La documentazione utile all’Istituto per la verifica dei suddetti dati dovrà essere allegata al modello di domanda per la prestazione e trasmessa all’INPS a cura del richiedente.

Domanda
La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:
- APPLICAZIONE WEB online disponibile su portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting";

- CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Erogazione del bonus
Per poter fruire del bonus, tramite il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura: direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali; avvalendosi dei servizi di contact center INPS. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali; tramite intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie e compilare correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.
In seguito alla c.d. appropriazione del bonus, si potrà visualizzare nel "portafoglio elettronico" l’importo concesso e disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, le quali devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS).
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all’atto della registrazione.
In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora (o suoi multipli), per cui l’importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600/1.000 euro, a seconda della categoria di appartenenza del genitore richiedente il bonus).
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del "Bonus Covid 19" per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)".
Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

ESEMPIO
1) Il beneficiario riceve la comunicazione dell’accoglimento del bonus pari all’importo richiesto il giorno 5 aprile; effettua l’appropriazione il 6 aprile; per garantire il tempestivo pagamento del compenso al lavoratore, inserisce entro il giorno 3 maggio le prestazioni lavorative già svolte, per un importo pari alla somma da corrispondere al lavoratore per le giornate di lavoro svolte.
2) il lavoratore riceve il compenso entro il giorno 15 maggio. L’inserimento delle prestazioni in procedura successivamente alla data del 3 maggio non ne pregiudica il pagamento, che viene solo posticipato al mese successivo (il prestatore riceverà il compenso non il 15 maggio ma il 15 giugno).
In ogni caso l’INPS erogherà entro il 15 di ogni mese i compensi delle prestazioni di lavoro inserite in procedura entro il 3 di ogni mese. Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020.
3) Tenuto conto della ratio dell’istituto, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non trova applicazione il limite previsto dall’articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017. Pertanto, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l’utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l’utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l’assistenza e sorveglianza dei minori.