Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 25 marzo 2020, n. 95

IVA - non imponibilità art. 9 n. 6) d.P.R. n. 633 del 1972

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

ALFA S.p.A (in seguito, anche "Istante" o "Società") è a prevalente partecipazione pubblica e tra i suoi soci figurano il Comune, l'Autorità del Sistema Portuale (AdSP) e la Società Finanziaria regionale.

ALFA svolge l'attività di gestione dei servizi autoportuali e in particolare - come da determinazioni statutarie - gestisce nel complesso le infrastrutture autoportuali, retroportuali, intermodali, doganali, i relativi magazzini generali e fiscali, la movimentazione, la logistica e il deposito delle merci nonché i servizi attinenti e collaterali al suo oggetto sociale, compresi quelli relativi alla telefonia, trasmissione dati, assistenza amministrativa e/o comunque collegati, ivi compresa la realizzazione e manutenzione di aree attrezzate e di strutture ausiliarie, quali le borse merci.

In data 22 dicembre 2017, l'Istante riferisce di aver acquistato la proprietà di alcuni terreni e capannoni da Beta S.p.A, con l'intenzione di sviluppare ulteriormente la propria attività.

In merito ai lavori e alle opere che intendeva eseguire su tali aree, a marzo 2018, la Società aveva presentato istanza di interpello al fine di conoscere l'applicabilità alle stesse del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 9, primo comma, nn. 5) e 6) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633 (in seguito,"Decreto IVA").

Con nota del 2018, l'Agenzia delle entrate comunicava il proprio parere negativo in quanto non ravvisava l'esistenza "di atti delle pubbliche autorità competenti che individuano i terreni (accatastati in categoria "E/1") insistenti nell'ambito dell'aera di proprietà della società Beta S.p.a......, quali aree portuali, autoportuali o aeroportuali", venendo così a mancare la necessaria connessione tra le operazioni e i luoghi previsti dalla disposizione normativa di cui al citato articolo 9, primo comma, n.6).

Nel medesimo parere l'Agenzia delle entrate ravvisava, inoltre, la possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA "limitatamente alle prestazioni di servizi previste dal legislatore nel citato numero 5) se relative a beni in esportazione, transito, importazione temporanea ovvero a beni in importazione se i relativi corrispettivi sono assoggettati a imposta a norma del primo comma dell'articolo 69 del d.P.R. n. 633 del 1973".

Successivamente alla notifica del menzionato parere, sono intervenuti elementi di diritto nuovi che a parere della Società hanno sostanzialmente modificato la situazione di diritto all'epoca descritta e che ora giustificano la presentazione di una nuova istanza di interpello finalizzata a conoscere l'applicabilità alla mutata fattispecie del regime di non imponibilità IVA di cui all'articolo 9, primo comma, n. 6), del Decreto IVA.

Per quanto concerne gli elementi di novità, ALFA fa presente che:

- con Atto di Sottomissione ha riconosciuto che, in seguito al provvedimento di spostamento dal Porto Vecchio del regime giuridico internazionale di Punto Franco, le aree c.d. "ex Beta" di neo acquisizione, saranno vincolate al "regime giuridico internazionale per lo svolgimento dell'attività terminalistica, logistica e di stoccaggio, trasformazione, manipolazione delle merci e che tale area potrà essere alimentata anche mediante l'utilizzo di treno shuttle da e per il Porto....";

- con decreto di gennaio 2019, l'AdSP, in base alle predette motivazioni, ha stabilito dunque lo spostamento del regime internazionale di punto franco, dal Porto Vecchio all'area industriale/retro portuale sita nelle aree acquistate da Beta, come individuata da apposita planimetria, stabilendo altresì che "nell'area così individuata...si applica il regime giuridico internazionale di porto franco".

Alla luce di tali nuovi elementi, l'Istante chiede conferma dell'applicabilità del regime di non imponibilità IVA ex articolo 9, comma 1, n. 6), del Decreto IVA alle seguenti prestazioni di servizi:

a) scarico, deposito, carico e servizi accessori relativamente a merce nazionale e comunitaria destinata ad altro Paese comunitario;

b) scarico, deposito, carico e servizi accessori relativamente a merce nazionale e comunitaria destinata all'immissione in consumo nel territorio dello Stato;

c) deposito, ricarico e servizi accessori relativamente a merce extracomunitaria entrata nel deposito doganale e successivamente sdoganata in deposito e immessa in consumo in Italia o in altro Paese comunitario;

d) ampliamento e manutenzione degli edifici esistenti, al loro miglioramento,e alla manutenzione dei relativi piazzali;

e) acquisto, noleggio e manutenzione dei mezzi di sollevamento, di mezzi perle movimentazioni di magazzino e di trasferimento interno delle merci e delle unità di carico, nonché di ogni altro mezzo necessario allo svolgimento delle attività autoportuali (spazzaneve, autocarri, spazzatrice).

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'Istante fa presente che per effetto del Decreto di gennaio 2019 risulta modificato lo status giuridico delle aree dallo stesso neo acquisite e pertanto ritiene che queste debbano essere considerate a pieno titolo parte integrante dell'area portuale del Porto franco con conseguente applicazione ai servizi indicati alle lettere a), b), c),d) e e) del regime di non imponibilità di cui all'articolo 9, comma 1, numero 6), del Decreto IVA.

A supporto di quanto sostenuto, la Società richiama:

1. l'articolo 1 del decreto adottato dall'Autorità portuale nel mese di gennaio 2019 mediante il quale - in forza dell'articolo 4, comma 2, del Decreto Interministeriale - il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale attua quanto sancito dalla legge n...... del 2014, provvedendo a spostare le zone franche all'interno e nei limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale;

2. l'articolo 1, comma 66, della legge n..... del 2017, che ha avviato il percorso di spostamento del punto franco del Porto Vecchio;

3. l'articolo 2 del decreto interministeriale n......del 2017 ai sensi del quale per"porto franco" deve intendersi "i punti franchi individuati negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale e le altre zone di cui all'articolo 1, ....... della legge del........ 2014,n......., funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali".

Per quanto riguarda, invece, la natura delle prestazioni di servizi in esame,l'Istante ritiene che le stesse risultino inerenti rispetto alla movimentazione fisica dei beni (e delle persone) o al funzionamento e alla manutenzione degli impianti.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

Si evidenzia preliminarmente che il presente parere è reso in base alle informazioni e ai documenti prodotti dalla Società, qui assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione, con riferimento ai quali resta impregiudicato ogni potere di controllo e sindacato da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In ordine alla prospettata fattispecie, l'articolo 9, primo comma, numero 6), del Decreto IVA riconosce il regime di non imponibilità IVA ai "sevizi prestati nei porti,....che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,..".

Si tratta di un regime subordinato alla duplice condizione che le prestazioni siano svolte nell'ambito del porto e riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

Per quanto concerne la sussistenza della prima condizione, con atto del dicembre 2017, la Società ha acquistato delle aree, costituite da tre capannoni industriali, corpi accessori e aree limitrofe, tra cui figurano le particelle catastali (...).

Con atto di sottomissione la Società ha accettato:

- che nelle aree di sua proprietà, site in ... e individuate nelle particelle (...),venga spostato il regime giuridico internazionale di Punto franco, in quanto area funzionalmente e logisticamente legata alle attività portuali. Ciò in esecuzione della nota del marzo 2018 emessa dall'AdSP, socio dell'Istante e gestore del Porto Franco (cfr. decreto interministeriale di luglio 2017);

- di gestire operativamente l'area nonché le future modifiche della stessa,seguendo anche gli appositi regolamenti emanati dall'Autorità portuale.

Con decreto di gennaio 2019 emesso dall'AdSP, facendo seguito all'atto di sottomissione di cui al punto precedente, il "regime internazionale di punto franco è spostato dal porto vecchio all'area industriale sita in ...", come individuata da planimetria allegata. Trattasi, in particolare, delle particelle individuate come (...). Nel medesimo atto è, inoltre, specificato che le aree di Porto vecchio sono sdemanializzate,sottratte al regime giuridico internazionale di porto franco e restano nella disponibilità del Comune.

L'Autorità portuale, con dichiarazione resa a gennaio 2020, esibita in sede di documentazione integrativa, afferma che "in relazione alla natura giuridica ed alla qualificazione come "porto" delle aree di proprietà di ALFA, ma in disponibilità dell'AdSP per effetto dell'atto di sottomissione di gennaio 2019, ....con decreto n........di gennaio 2019 ha individuato nelle aree identificate nella planimetria allegata al citato decreto, "le altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali" che risultano, pertanto, qualificabili a pieno titolo come "porto franco".

Passando all'esame del requisito che le operazioni effettuate riflettano direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, si rileva quanto segue.

L'articolo 3, comma 13, del decreto legge n. 90 del 1990 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165 del 1990, prevede che "tra i servizi prestati nei porti,... riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento,ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni".

Al riguardo si ritiene utile richiamare la risoluzione 5 giugno 2008, n. 226/E con la quale, oltre a ribadire che il beneficio della non imponibilità non spetta per la realizzazione di un'opera ex novo, è stata meglio chiarita la portata della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), secondo la quale "ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990 n. 90,..., la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi".

Quanto sino ad ora rilevato consente di ritenere le prestazioni indicate alle lettere a), b), e c) "servizi indispensabili per il rapido spostamento delle merci o mezzi di trasporto", ai quali si rende applicabile il regime di non imponibilità di cui all'articolo 9, primo comma, n. 6), del Decreto IVA (cfr. risoluzione 23 novembre 2000, n.176/E). Analogamente può dirsi per i servizi indicati nella lettera e) del quesito,mentre gli acquisti di beni, come chiarito con la risoluzione 23 luglio 2002, n. 247,restano assoggettati al normale regime dell'IVA.

Infine, in merito alle prestazioni di servizi relative all'ampliamento e alla manutenzione degli edifici esistenti, al loro miglioramento, e alla manutenzione dei relativi piazzali, descritte nella lettera d) del quesito, le stesse potranno rientrare nel regime in commento solo qualora rispettino le condizioni e i requisiti previsti e qui illustrati, come chiariti dalle norme di interpretazione autentica prima richiamate (i.e. articolo 3, comma 13, del decreto legge n. 90 del 1990 e articolo 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).