COVID-19: nuova stretta del Governo sulle attività essenziali
A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, sono state apportate alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 che riducono l’elenco delle attività essenziali (D.M. 25 marzo 2020).
DPCM 22 marzo 2020
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate in tabella e salvo quanto di seguito disposto.
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. L’elenco dei codici indicati in tabella può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate in tabella, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’Interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del dpcm in oggetto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le nuove disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al dpcm 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Elenco delle attività essenziali (modificato dal D.M. 25 marzo 2020)
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha completamnete sostituito l’elenco delle attività essenziali di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020. Di seguito si fornisce l’elenco aggiornato:
ATECO | DESCRIZIONE |
1 | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
3 | Pesca e acquacoltura |
5 | Estrazione di carbone |
6 | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 | Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 | Industrie alimentari |
11 | Industria delle bevande |
13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.95 | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16.24 | Fabbricazione di imballaggi in legno |
17 | Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) |
18 | Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 | Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60) |
21 | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.2 | Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) |
23.13 | Fabbricazione di vetro cavo |
23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
25.21 | Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale |
25.92 | Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo |
26.6 | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
27.1 | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione
e il controllo dell'elettricità |
27.2 | Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici |
28.29.30 | Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio |
28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 | Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.50 | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 | Fabbricazione di casse funebri |
33 | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
(ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17) |
35 | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 | Gestione delle reti fognarie |
38 | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 | Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10) |
43.2 | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni |
45.2 | Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 | Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 | Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 | Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 | Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.2 | Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 | Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole
e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.91 | Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 | Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici |
46.71 | Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento |
49 | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 | Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
51 | Trasporto aereo |
52 | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 | Servizi postali e attività di corriere |
55.1 | Alberghi e strutture simili |
j (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative |
69 | Attività legali e contabili |
70 | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 | Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 | Ricerca scientifica e sviluppo |
74 | Attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 | Servizi veterinari |
78.2 | Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) |
80.1 | Servizi di vigilanza privata |
80.2 | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 | Attività di pulizia e disinfestazione |
82.20 | Attività dei call center2 |
82.92 | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
82.99.99 | Altri servizi di sostegno alle imprese |
84 | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 | Istruzione |
86 | Assistenza sanitaria |
87 | Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 | Assistenza sociale non residenziale |
94 | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:
- le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- le "Attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer- telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;
- le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del nuovo decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.