COVID-19: nuova stretta del Governo sulle attività essenziali

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, sono state apportate alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 che riducono l’elenco delle attività essenziali (D.M. 25 marzo 2020).

DPCM 22 marzo 2020

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate in tabella e salvo quanto di seguito disposto.
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. L’elenco dei codici indicati in tabella può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, dpcm 11 marzo 2020:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal dpcm 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020.
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate in tabella, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.
Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute, delle autorizzazioni e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’Interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del dpcm in oggetto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le nuove disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al dpcm 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del ministro della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

Elenco delle attività essenziali (modificato dal D.M. 25 marzo 2020)

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ha completamnete sostituito l’elenco delle attività essenziali di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020. Di seguito si fornisce l’elenco aggiornato:

ATECO DESCRIZIONE
1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3 Pesca e acquacoltura
5 Estrazione di carbone
6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13 Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione

 e il controllo dell'elettricità

27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature

(ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04,

 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole

e utensili agricoli, inclusi i trattori

46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
55.1 Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
69 Attività legali e contabili
70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)
80.1 Servizi di vigilanza privata
80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
82.20 Attività dei call center2
82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese
84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85 Istruzione
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

- le "Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)" (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

- le "Attività dei call center" (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer- telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

- le "Attività e altri servizi di sostegno alle imprese" (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del nuovo decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.