Indebiti non pensionistici, le indicazioni Inps sulle modalità del recupero

Ai fini del recupero degli indebiti sulle prestazioni a sostegno del reddito, in mancanza della possibilità di compensazione impropria o laddove, dopo l’operazione, residui una parte di indebito da recuperare, si deve procedere mediante trattenuta sulla prestazione in corso di pagamento, nei limiti del quinto del totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali, ovvero mediante rimessa in denaro, anche in maniera rateizzata, su domanda dell’interessato e solo per debiti superiori a 100,00 euro (Inps, messaggio 25 febbraio 2020, n. 734).

In attesa della emanazione di uno specifico regolamento recante criteri, termini e modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti non pensionistici, alle prestazioni a sostegno del reddito vanno applicate le disposizioni del Regolamento in materia di recupero indebiti da prestazioni pensionistiche e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo (Inps, determinazione presidenziale n. 123/2017), in quanto compatibili.
In primis, il procedimento amministrativo prevede la verifica della possibilità di effettuare una compensazione c.d. impropria. Essa richiede che il credito del percettore sia riferito ad arretrati sulla stessa prestazione. Per medesima prestazione a sostegno del reddito deve intendersi non genericamente una prestazione del medesimo tipo, ma specificamente quella che sorge dallo stesso titolo. A titolo esemplificativo, con riferimento alla disoccupazione agricola, il trattamento riferibile ad una specifica annualità; con riferimento alla NASpI, il trattamento collegato alla cessazione di uno specifico rapporto di lavoro. in tali casi, ha luogo l’elisione delle reciproche partite di debito-credito tra Inps ed assicurato/debitore. Il recupero dell’indebito non soggiace, in tal caso, al limite della misura del quinto della somma dovuta.
In secondo luogo, è previsto l’invio all’interessato di una nota di debito che, oltre alla specifica indicazione della motivazione a base dell’indebito, contiene la diffida a restituire la somma entro 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore; la somma viene gravata degli interessi legali nei casi di dolo, ossia nelle ipotesi di c.d. indebito di condotta.
Trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota di debito da parte del debitore, ha luogo il recupero dell’indebito secondo il seguente ordine di priorità:
1) trattenuta su prestazioni in corso di pagamento, contenuta nei limiti del quinto della prestazione, da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle ritenute fiscali;
2) pagamento mediante rimessa in denaro. Al riguardo, è consentita la rateizzazione su domanda dell’interessato, solo per debiti superiori a 100,00 euro e le rate mensili correnti non possono essere di importo inferiore a 60,00 euro, fatta salva la rata finale. La durata del rateizzo non può essere superiore a:
- 24 mensilità per gli indebiti c.d. "di condotta", ovvero connessi ad un elemento intenzionale o ad un comportamento commissivo od omissivo che ha generato la prestazione indebita (ad esempio, nel caso di disconoscimento del rapporto di lavoro cui è correlata la prestazione liquidata);
- 36 mesi per gli indebiti c.d. "civili", ossia quelli per cui l’indebita erogazione risiede in fattori diversi dall’applicazione della specifica disciplina di settore (a titolo esemplificativo, gli indebiti derivanti da pronuncia di sentenza favorevole al beneficiario, riformata in un successivo grado di giudizio);
- 72 mensilità per gli indebiti c.d. "propri", ossia quelli per cui la causa dell’indebito è da ricondurre ad una motivazione oggettiva insita nelle modalità di calcolo ed erogazione della prestazione.
Per gli indebiti "di condotta" e "civili" la rateizzazione può essere accordata solo per comprovate situazioni socio-economiche dell’interessato e con applicazione sul dovuto, già maggiorato degli interessi legali decorrenti dalle date di effettuazione dei singoli pagamenti, degli interessi legali di dilazione (art. 1282 c.c.) fino all’effettivo soddisfo.