Congedo obbligatorio e facoltativo del padre: confermate per l'anno 2020 le istruzioni già in vigore

L’Inps, con messaggio n. 679 del 21 febbraio 2020, chiarisce che il congedo obbligatorio del padre (sette giorni per il 2020) e quello facoltativo (un giorno) continuano ad essere disciplinati dalla normativa già in vigore (D.M. 22 dicembre 2012). Per le modalità di fruzione, sono tenuti a presentare domanda all’Inps i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’Istituto, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, è sufficiente che i lavoratori comunichino in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo.

L’articolo 1, comma 342, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 - si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2020 (1° gennaio – 31 dicembre). Inoltre, per effetto della lett. b), del comma citato, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2020, a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.
Al congedo obbligatorio e facoltativo del padre in esame continua ad applicarsi la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012 e, come già previsto nella circolare n. 40/2013, sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.
Per il settore agricolo, la disciplina in materia è contenuta nella circolare n. 181/2013, la quale ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

L’articolo 1, comma 342, lett. c), della citata legge n. 160/2019 ha, altresì, prorogato, per l'anno 2020, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega, infatti, alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori.
L’Istituto provvederà alle verifiche necessarie per accertare la correttezza dei comportamenti dei fruitori dei congedi. La riduzione andrà operata, stante la possibilità di fruirne in contemporanea da entrambi i genitori, nel giorno o nei giorni finali del congedo obbligatorio della madre (circolare n. 40/2013).

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020 (cfr. messaggio n. 591/2019).
Per le rilevazioni contabili delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di indennità per il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente sono confermate le istruzioni fornite con il messaggio n. 6499/2013, confermate altresì le istruzioni contabili relative al pagamento diretto delle stesse contenute nel messaggio n. 12129/2013.