Rimborso del credito IVA fuori bilancio di liquidazione

L’omessa esposizione del credito IVA nel bilancio finale di liquidazione non pregiudica il diritto al rimborso, che può essere fatto valere dal liquidatore con apposita istanza (Corte di Cassazione - Ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4559)

Secondo la specifica disciplina dei rimborsi IVA, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze del 26 febbraio 1992, qualora una società sia stata cancellata dal registro delle imprese, l'ufficio può eseguire il rimborso al liquidatore regolarmente legittimato, nella sua qualità di rappresentante legale della società in fase di estinzione, sempreché il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio di liquidazione finale depositato. Nel caso in cui, al momento della cessazione dell'attività, il credito di imposta sia stato ceduto a terzi, il titolo di spesa é intestato direttamente al cessionario del credito stesso.
Sulla base di tale disposizione l’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso al ricorrente nella controversia posta all’esame della Corte di Cassazione.
I giudici della Suprema Corte, però, confermando la decisione dei giudici tributari hanno affermato il principio secondo cui: in tema di IVA, il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso dell'imposta, richiesto all'atto della dichiarazione IVA dell'ultimo anno di attività, non è condizionato dall'esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società, in quanto l'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, a fronte del controllo della documentazione allegata all’istanza di rimborso (quali il libro dei cespiti ammortizzabili, il libro inventari, i bilanci delle annualità di maturazione del credito, la situazione patrimoniale pre-liquidazione, il bilancio finale di liquidazione, la dichiarazione dei redditi, il Modello IVA e il modello VR/2008, l’atto di messa in liquidazione, relazione sull'attività svolta e formazione del credito), dal quale non emerga alcuna anomalia nella gestione aziendale e in quella liquidatoria, da cui è possibile riconoscere i presupposti e la legittimità del credito richiesto, il diniego opposto dall’Ufficio deve ritenersi illegittimo.