Il rimborso dell'euroritenuta e la collaborazione volontaria

La norma di comportamento n. 208/2020, dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti, fornisce chiarimenti sul riconoscimento del diritto al rimborso dell’euroritenuta operata sui redditi emersi nelle procedure di collaborazione volontaria.

Al fine di assoggettare a imposizione i redditi di capitale derivanti da attività finanziarie detenute all’estero da parte di persone fisiche beneficiarie effettive che risultino fiscalmente residenti in altro Stato membro, la disciplina dell’euroritenuta trova applicazione in virtù di quanto previsto dalla Direttiva n. 2003/48 CE.
Il legislatore italiano, ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. n. 84/2005, dispone che:
- per i redditi percepiti da contribuenti residenti in Italia assoggettati ad euroritenuta, trova applicazione il credito di imposta;
- qualora l’importo della ritenuta fosse superiore al credito d’imposta o, comunque nei casi in cui lo stesso non sia azionabile, spetta al contribuente il rimborso dell’euroritenuta o l’utilizzo della stessa in compensazione con altri debiti.
In genere, tali redditi sono soggetti a imposizione sostitutiva, di conseguenza non possono godere del credito d’imposta, consentendo quindi al contribuente di proporre richiesta di rimborso, alternativamente all’utilizzo in compensazione del credito derivante da tale ritenuta.
Nell’ambito delle procedure di collaborazione volontaria di cui alla L. n. 186/2014, sulla base delle risultanze derivanti dalla liquidazione delle imposte dovute ai fini del perfezionamento della voluntary disclosure, l’orientamento generale dell’autorità fiscale italiana è quello di non voler riconoscere (nell’ambito di tale procedura) il diritto allo scomputo dell’euroritenuta ai quali taluni redditi oggetto di regolarizzazione erano stati assoggettati.
Di conseguenza, una volta perfezionata la procedura di cui sopra, molti contribuenti hanno proposto istanza di rimborso dell’euroritenuta versata.
Sulla base dei principi generali dell’ordinamento tributario, tale diritto non può essere precluso in considerazione del fatto che un eventuale diniego causerebbe una doppia imposizione sul medesimo reddito.
Il principio del divieto di doppia imposizione, sancito dalla normativa interna e dalle direttive comunitarie, non può subire limitazioni in ragione della speciale procedura disposta per la voluntary disclosure. Pertanto, è riconosciuto il rimborso relativo all’euroritenuta operata sui redditi emersi nelle procedure di collaborazione volontaria.