Prassi - INPS - Circolare 13 febbraio 2020, n. 25

Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alla Gestione dipendenti pubblici. Chiarimenti in materia di valorizzazione dei periodi relativi alla contribuzione prescritta e modalità di applicazione dell’istituto della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338

 

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti per la valorizzazione dei periodi retributivi per i quali la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici risulti prescritta e le indicazioni delle modalità operative per garantire la copertura dei periodi assicurativi applicando i criteri di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962, in materia di costituzione di rendita vitalizia.

 

INDICE

1. Premessa

2. Regolarizzazione contributiva dei periodi retributivi da parte di datori di lavoro che sono pubbliche Amministrazioni

3. Valorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 dei periodi assicurativi con contribuzione prescritta da parte dei datori di lavoro che non sono pubbliche Amministrazioni 4. Indicazioni operative per la costituzione della rendita vitalizia

 

1. Premessa

 

Con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, avente ad oggetto "Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti", l’Istituto è intervenuto in materia di prescrizione per le casse pensionistiche della Gestione dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, Cassa per le pensioni dei sanitari, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS), gestite in precedenza dall’INPDAP, ed ha fornito le indicazioni per finanziare l’onere relativo ai periodi retributivi non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione prescritta, confermando il termine di prescrizione quinquennale dei contributi di previdenza e assistenza obbligatoria, come statuito dall’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La citata circolare, al paragrafo 4, ultimo capoverso, ha previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2018, successivamente prorogato, con la circolare n. 117 dell’11 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, durante il quale i datori di lavoro, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata, con dipendenti iscritti alle casse pensionistiche pubbliche hanno avuto la possibilità di regolarizzare la contribuzione non versata avvalendosi delle modalità in uso per le casse pensionistiche della Gestione pubblica nel soppresso INPDAP.

Successivamente, l’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto, per le sole Amministrazioni pubbliche, il differimento dei termini di prescrizione al 31 dicembre 2021 della contribuzione relativa ai periodi retributivi fino al 2014 (cfr. il paragrafo 4 della circolare n. 122 del 6 settembre 2019).

Da ultimo, l’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, ha modificato il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, prorogando al 31 dicembre 2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendo altresì anche i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2015.

 

2. Regolarizzazione contributiva dei periodi retributivi da parte di datori di lavoro che sono pubbliche Amministrazioni

 

Come indicato in premessa, le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare fino al 31 dicembre 2022, con le modalità in uso nella Gestione pubblica, la contribuzione non versata per i periodi retributivi fino al 2015 di pertinenza di tutte le casse pensionistiche ex Inpdap, inclusa la CPI, fatte salve le conseguenze dell’eventuale decadenza degli effetti per la mancata conversione del richiamato D.L. n. 162/2019.

Al riguardo, si evidenzia che per i periodi retributivi dal 2016, esclusi dall’ambito di applicazione del comma 10-bis del citato articolo 3 della legge n. 335/1995, come modificato dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 162/2019, la prescrizione matura secondo i previsti termini quinquennali.

Per i periodi retributivi con contribuzione prescritta nei termini indicati in precedenza, relativa al servizio prestato da pubblici dipendenti con obbligo di iscrizione alle casse pensionistiche CPDEL, CPS, CPUG e CTPS (con l’eccezione della CPI), il datore di lavoro, sulla base dello speciale regime giuridico di cui all’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è tenuto a finanziare l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione; il predetto onere è quantificato secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Viceversa, per i periodi di servizio con obbligo di iscrizione alla CPI, al fine di rendere utili i periodi retributivi per i quali la contribuzione risulti prescritta, è necessario esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962, secondo le modalità dettate in materia.

La disciplina richiamata al presente paragrafo per le pubbliche Amministrazioni si applica anche ai datori di lavoro privatizzati che al momento dell’omissione contributiva avevano lo status di pubblica Amministrazione.

 

3. Valorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 dei periodi assicurativi con contribuzione prescritta da parte dei datori di lavoro che non sono pubbliche Amministrazioni

 

Come indicato da ultimo nella circolare n. 122/2019, i datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni (cfr. paragrafo 3 della circolare medesima) hanno potuto regolarizzare, con le modalità in uso nella Gestione pubblica, l’omessa contribuzione riferita ai periodi di servizio con obbligo di iscrizione a tutte le casse pensionistiche ex Inpdap, inclusa la CPI, entro il termine individuato dalla circolare n. 117/2018, segnatamente entro il 31 dicembre 2019.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere utili in tutte le casse pensionistiche ex Inpdap (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) i periodi retributivi per i quali la contribuzione risulti dovuta e prescritta, è necessario costituire la rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962, la cui domanda può essere presentata o dal datore di lavoro che ha omesso il versamento della contribuzione o dal lavoratore.

I periodi ovvero le differenze retributive afferenti alla contribuzione pensionistica potenzialmente prescritta, indicati nelle denunce contributive inviate a decorrere dal 1° gennaio 2020, saranno resi disponibili per le prestazioni, sia ai fini del diritto che della misura, previa acquisizione degli atti interruttivi della prescrizione ovvero previa verifica con esito positivo del regolare versamento dei contributi.

Nei casi in cui i versamenti non siano stati rinvenuti negli archivi dell’Istituto, le Strutture territoriali potranno attestare la regolarità del versamento previa presentazione da parte del datore di lavoro di idonea documentazione comprovante il regolare versamento (quietanze di versamento, mandati quietanzati, c/c postali).

In caso di esito negativo della verifica dei versamenti, i periodi e le differenze retributive con contribuzione prescritta saranno resi disponibili per le prestazioni previo pagamento della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro o del lavoratore. Si evidenzia, infine, che essendo decorso il periodo transitorio indicato dalle circolari n. 169/2017 e n. 117/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i datori di lavoro che non sono pubbliche Amministrazioni non potranno più aggiornare/sistemare le posizioni assicurative dei propri dipendenti attraverso l’utilizzo dell’applicativo "nuova Passweb", anche con riferimento a periodi antecedenti al 1° ottobre 2012. Le posizioni assicurative del predetto personale potranno, pertanto, essere sistemate esclusivamente attraverso l’invio, da parte dei citati datori di lavoro, dei flussi di denuncia a variazione.

 

4. Indicazioni operative per la costituzione della rendita vitalizia

 

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, l’istituto della costituzione di rendita vitalizia, di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962, per la contribuzione prescritta secondo le indicazioni contenute nei precedenti paragrafi 2 e 3, trova applicazione nelle seguenti casistiche:

1. periodi di servizio prestati alle dipendenze di datori di lavoro privati ed enti che non sono annoverati tra le pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con obbligo di iscrizione nelle casse pensionistiche pubbliche (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS);

2. periodi di servizio prestati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs n. 165/2001 con obbligo di iscrizione alla sola CPI. Nel caso in cui, invece, l’omissione contributiva riguardi periodi di servizio prestati alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche di cui al D.lgs n. 165/2001, con obbligo di iscrizione a CPDEL, CPS, CPUG e CTPS, trova applicazione il diverso regime di cui all’articolo 31 della legge n. 610/1952 (cfr. la circolare n. 169/2017). In queste ipotesi l’onere del trattamento di quiescenza da imputare al datore di lavoro è quantificato secondo le regole e i criteri di calcolo vigenti in materia di rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962. L’istituto previsto dall’articolo 13 della legge n. 1338/1962 presuppone l’omissione della contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti non più suscettibile di recupero da parte dell’Inps per maturata prescrizione; il perfezionamento della prescrizione dovrà essere verificato in base alle indicazioni contenute nei precedenti paragrafi della presente circolare.

Il regime probatorio in ordine all’esistenza del rapporto di lavoro, alla durata e alla continuità della prestazione lavorativa segue le regole generali dettate in materia, per le quali si rinvia alla circolare n. 78/2019.

La domanda da parte del lavoratore deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati";

- Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

- Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, invece, il datore di lavoro deve presentare la domanda utilizzando il modulo "AP81", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso: "Prestazioni e Servizi" > "Tutti i moduli" > "Assicurato/Pensionato".

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni di dettaglio per la gestione delle ulteriori fasi del procedimento.