Socio-amministratore di SRL e Gestione commercianti, rileva l'ingerenza nel ciclo produttivo

La valutazione congiunta dell’abitualità e della prevalenza del personale apporto del socio, secondo un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, deve riguardare le attività lavorative espletate dal soggetto in seno all’impresa, costituenti l'oggetto sociale (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già la comparazione rispetto a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Corte di Cassazione, ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3292)

Una Corte di appello territoriale, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto il socio/amministratore unico di una SRL, non tenuto all'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti e annullato, pertanto, le cartelle esattoriali opposte. La Corte territoriale, in particolare, aveva accolto il gravame sul rilievo che l'apporto fornito dall’intimato, dedito abitualmente agli studi universitari, era integralmente riconducibile a quello di amministratore unico, ancorché in azienda l’attività fosse svolta esclusivamente dal socio/amministratore unico senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi. La dichiarazione dell’intimato, raccolta in sede ispettiva e tardivamente prodotta in appello dall'Inps, cui spetta l’onere di provare ed allegare l'espletamento di una attività riconducibile a quella di socio, risultava insufficiente a far ritenere raggiunta la prova della partecipazione al lavoro aziendale agli effetti dell'iscrizione alla Gestione commercianti.
Avverso detta sentenza ricorre così in Cassazione l'Inps, per violazione e falsa applicazione della legge (art. 1, commi 203 e 208, L. n. 662/1996, così come interpretato dall'art. 12, co. 11, D.L. n. 78/2010).
Per la Suprema Corte il ricorso è da rigettare.
Secondo consolidati precedenti di legittimità (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 28137/2018), al fine della sussistenza del doppio onere di iscrizione (Gestione Commercianti e Gestione separata) occorre la coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all'amministrazione societaria.
La relativa verifica è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni.
Quanto all'onere probatorio, esso grava sull'Ente previdenziale, che è tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n. 23600/2009).
Più specificamente, per il socio/amministratore di società a responsabilità limitata, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, costituente l'oggetto della società ed ovviamente valutata al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore. Per partecipazione al lavoro aziendale, infatti, deve intendersi lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa (Corte di Cassazione, sentenza n. 12560/2017, riguardo ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione).
Così, deve essere assicurato alla Gestione commercianti il socio di SRL che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, secondo un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, naturali, materiali e personali (ex multis, Corte di Cassazione n. 17639/2017).