Lavoratori impatriati: mancata fruizione dell'agevolazione

In relazione al periodo d’imposta per il quale siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve ritenersi preclusa la possibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che non sia stata fruita per tale periodo, ma resta ferma la fruibilità dell’agevolazione per i restanti periodi d’imposta del quinquennio agevolato (Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 59 del 2020).

IL CASO

La contribuente, cittadina italiana, in possesso di un titolo di laurea e residente all’estero dal 2009, è rientrata in Italia trasferendovi la residenza a maggio 2017 sulla base di un pre-contratto di lavoro, con promessa di assunzione in Italia da parte di una società francese, realizzata con l’inizio dell’attività lavorativa a settembre 2017.
Ad oggi, non avendo richiesto l’applicazione del regime speciale degli impatriati né per l’anno del rimpatrio (2017), né per l’anno successivo (2018), si chiede se sia possibile fruire dell’agevolazione a decorrere dalla data di trasferimento della residenza in Italia.

PARERE DEL FISCO

Con riferimento al "regime speciale per i lavoratori impatriati", nell’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale in Italia prima del 30 aprile 2019, trovano applicazione le disposizioni previgenti alle modifiche introdotte dal decreto fiscale 2019.
Ciò significa che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo dai beneficiari nella misura del 50 per cento.
Possono beneficiare dell’agevolazione i lavoratori che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività e rispettano una delle seguenti condizioni:
- sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto "continuativamente"un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- hanno svolto "continuativamente" un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Nel rispetto dei requisiti previsti dalla norma, dunque, l’esenzione del 50 per cento del reddito di lavoro prodotto in Italia è riconosciuta per un quinquennio, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è trasferita in Italia la residenza fiscale (cd. "periodo di rimpatrio") e per i quattro periodi d’imposta successivi, a condizione che sia mantenuta la residenza per almeno due anni a pena di decadenza.
Nell’ipotesi del rapporto di lavoro dipendente, l’agevolazione è applicata dal datore di lavoro previa richiesta scritta del lavoratore; qualora il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, la stessa è fruita direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

Per quanto concerne la fattispecie esaminata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'accordo pre-contrattuale stipulato tra il lavoratore e la società estera con la promessa di assunzione costituisce una valida condizione, che integra il necessario collegamento tra il trasferimento della residenza (a maggio 2017) e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia (a settembre 2017).
D’altra parte, la circostanza che il datore di lavoro sia un soggetto estero non costituisce condizione ostativa all’applicazione del beneficio, atteso che secondo il T.U.I.R. si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo se prestati nel territorio dello Stato, anche se remunerati da un soggetto estero.
Fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina, dunque, il beneficio deve ritenersi fruibile a decorrere dal periodo d’imposta 2017 e per i quattro periodi di imposta successivi.
Come accennato, però, per i redditi di lavoro dipendente l’agevolazione è applicata dal datore di lavoro solo a seguito di espressa richiesta del lavoratore, e in mancanza può essere fruita dal lavoratore al più tardi in sede di dichiarazione dei redditi. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che in relazione ai periodi di imposta 2017 e 2018, essendo scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, la fruizione del beneficio deve ritenersi preclusa. Resta, tuttavia, la possibilità di fruire del regime agevolato per i restanti periodi di imposta (tre) del quinquennio agevolato.