Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 febbraio 2020, n. 58

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento IVA applicabile alle somme erogate per l'attività di cura e mantenimento di esemplari in affidamento. Articolo 8, comma 2, legge 11 agosto 1991, n. 266

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Il Ministero Alfa (di seguito, "Ministero") ha fatto presente che il Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica Beta (di seguito, "Associazione") rappresenta una Associazione riconosciuta che assicura, tra l'altro, il mantenimento di animali confiscati nel rispetto della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e della legge regionale n. (...).

Detta attività è resa dall'Associazione nell'interesse della Pubblica Amministrazione e a seguito della stipula di una convenzione in cui è stabilito un importo a copertura delle spese effettivamente sostenute e tariffate annualmente.

Inoltre, il Ministero evidenzia che l'Associazione risulta essere regolarmente iscritta nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato tenuto dalla Regione Gamma, ai sensi del provvedimento regionale n. (...).

Ciò posto, l'istante chiede di conoscere la disciplina fiscale, agli effetti dell'IVA, da applicare alle suddette somme.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Il Ministero interpellante ritiene che il caso prospettato possa essere risolto con l'emissione di una semplice nota di debito in continuità a quanto già operato dall'Associazione e accettato dal Ministero fino al 31 dicembre 2018.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

L'articolo 8, comma 2, primo periodo della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevede, tra l'altro, che "le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"

Tale disposizione è stata abrogata ad opera dell'articolo 102, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, di seguito "CTS") con effetto "a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea () e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore" (cfr. art. 104, comma 2, del CTS).

Pertanto, ad oggi, l'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991 può considerarsi pienamente vigente.

Tale disposizione - come si evince dal rinvio all'articolo 3 - si applica alle sole organizzazioni di volontariato che possono qualificarsi come tali ai sensi della disciplina contenuta nella medesima legge n. 266 del 1991.

A tali fini, rileva, in particolare, quanto previsto dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 266 del 1991. In particolare, l'articolo 3 - nel fornire la definizione di organizzazione di volontariato - individua le caratteristiche che la stessa deve possedere per ricevere tale qualificazione, stabilendo, al riguardo, che "è considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2 che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti".

Al riguardo, si ricorda che le organizzazioni di volontariato, costituite prima dell'entrata in vigore del CTS, ovvero, prima del 3 agosto 2017, devono effettuare, entro il termine di 24 mesi previsto dall'articolo 101, comma 2, del CTS, le necessarie modifiche statutarie per adeguarsi alle nuove disposizioni legislative contenute negli artt. 32 e ss. del CTS.

L'articolo 6 della suddetta legge n. 266 - che resterà in vigore fino alla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 104, ultimo comma, del CTS) - stabilisce, inoltre, che:

- "le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato" (primo comma);

- l'iscrizione ai registri "è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7e 8"(comma 2);

- hanno "diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti"(comma 3).

Ne consegue che l'iscrizione nei "registri generali delle organizzazioni di volontariato" costituisce una condizione necessaria affinché un'organizzazione di volontariato possa accedere ai benefici fiscali previsti, ai fini dell'IVA, dall'articolo 8.

Inoltre, l'articolo 5 della medesima legge ricomprende, tra le risorse economiche che le organizzazioni di volontariato possono ricevere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, i "rimborsi derivanti da convenzioni.

Ad ulteriore precisazione, l'articolo 33, comma 3, del CTS dispone che "per l'attività di interesse generale prestata, le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate".

Alla luce del quadro normativo appena ricostruito, che resterà in vigore fino al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del CTS, si ritiene che affinché un'organizzazione di volontariato possa beneficiare dell'agevolazione fiscale, ai fini dell'IVA, prevista dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

- iscrizione dell'ente di volontariato nei registri predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome; iscrizione che implica nel contempo la sussistenza, da parte delle medesime organizzazioni volontariato, dei requisiti di cui al predetto articolo 3 della legge n. 266 del 1991;

- le somme ricevute dall'ente di volontariato devono costituire mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività di interesse generale diretta al perseguimento delle proprie finalità.

Nel caso di specie, il Ministero chiede se sia corretto non assoggettare ad IVA le somme corrisposte all'Associazione, nell'ambito di convenzioni stipulate per il 2018 (relativamente al solo saldo) e per il 2019, con il Ministero, a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate in relazione alla cura e mantenimento di esemplari in affidamento ai sensi della legge n. 150 del 1992.

Al riguardo, si rileva che nel caso di specie, l'Associazione:

1) risulta regolarmente iscritta, in data 23 gennaio 1996, al registro regionale del volontariato, ai sensi della legge regionale della Regione Gamma (...) [legge successivamente abrogata dall'articolo 22 della legge regionale (...), legge quest'ultima a sua volta abrogata dall'articolo 26 della legge n. 12 del 2005 che risulta attualmente in vigore];

2) ha per oggetto statutario "organizzare, favorire, coordinare progetti protezionisti e qualsiasi altra iniziativa che sia mirata alla raccolta, alla custodia, al recupero, alla cura e comunque all'assistenza e alla difesa dell'ambiente e della fauna, selvatica ed esotica".

In ragione dell'iscrizione di cui al punto 1) e del fatto che le somme corrisposte dal Ministero consentono di coprire esclusivamente le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, si ritiene che l'Associazione possa qualificarsi come organizzazione di volontariato al fine di fruire delle agevolazioni previste, ai fini IVA, dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991.

Disposizione con la quale si prevede l'irrilevanza IVA di tutte le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate dagli enti di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito registro generale sul volontariato tenuto dalle Regioni, oltre che dalle Province autonome.

Ne consegue - in base al quadro normativo attualmente vigente, che resterà in vigore sino al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del CTS - che le somme versate dal Ministero all'Associazione per lo svolgimento, nel 2018 e 2019, dell'attività avente per oggetto la cura e il mantenimento di esemplari in affidamento (animali sequestrati per maltrattamento o detenzione illegale ai sensi della legge n. 150 del 1992), non devono essere assoggettate ad IVA per carenza del presupposto oggettivo, come previsto dall'articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991.

Conseguentemente, relativamente a dette attività, l'Associazione non è tenuta ad aprire la partita IVA né ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso Ministero.