Ridotta la cedolare secca sugli affitti concordati

La Legge di Bilancio 2020 ha ridotto al 10 per cento l’aliquota della cedolare secca sugli affitti applicabile in caso di contratti a canone concordato (art. 1, co. 6, L. n. 160/2019)

A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’aliquota applicabile per la cedolare secca sugli affitti dei contratti a canone concordato scende dal 15 al 10 per cento.
In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini IRPEF, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il regime della "cedolare secca".
In tal caso, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, è assoggettato ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione.
In base al regime della cedolare secca, sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti l’imposta è applicata nella misura del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione.

Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (cd. "contratti a canone concordato") l’aliquota della cedolare secca si applica nella misura del 10 per cento.