Irripetibilità dell'indebito pensionistico: inapplicabilità del principio ai trattamenti previdenziali

L’indennità di mobilità è, di certo, trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno. Di qui, nel caso di pagamenti erroneamente effettuati dall’Inps, non risulta applicabile il principio di irripetibilità dell’indebito pensionistico, anche considerando la specialità della norma di legge, il che ne esclude l’interpretazione analogica e la sua applicazione a qualunque prestazione previdenziale (Corte di Cassazione, sentenza 02 dicembre 2019, n. 31373)

Una Corte d'appello territoriale, in riforma della decisione del Tribunale di primo grado, aveva accolto la domanda proposta dagli eredi di un lavoratore nei confronti dell'INPS, ritenendo insussistente il diritto dell'Istituto alla ripetizione dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità erogati, per avere percepito il dante causa, nel medesimo periodo, anche il trattamento di mobilità, senza effettuare l'opzione per l'uno o l'altro trattamento. La Corte territoriale, ricondotta l'erogazione della doppia prestazione ad un errore imputabile all'Istituto, consistito nella mancata valutazione di dati ad esso noti o comunque disponibili e verificabili, nonchè ravvisata la buona fede del percettore delle due prestazioni, ha ritenuto applicabile la previsione per cui, in caso di errore di qualsiasi natura in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (art. 52, L. n. 88/1989).
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione l’Inps, lamentando la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte di merito e assumendo che la previsione normativa citata (art. 52, L. n. 88/1989) debba riferirsi esclusivamente a prestazioni pensionistiche in tutto o in parte non dovute o a trattamenti di famiglia. Di qui, vertendo la fattispecie in tema di pagamenti effettuati senza titolo (indennità di mobilità indebitamente percepita), si imponeva il riferimento alla ordinaria disciplina codicistica dell'indebito oggettivo.
Per la Suprema Corte il ricorso è da accogliere.
L'iniziativa dell'Ente previdenziale volta al recupero della somma, ha avuto ad oggetto i ratei dell'indennità di mobilità riscossi dal dante causa, titolare dell'assegno ordinario di invalidità, per il periodo in cui il medesimo aveva esercitato l'opzione in favore dell'assegno ordinario di invalidità. E' dunque in riferimento al trattamento previdenziale di mobilità, indebitamente goduto dall'assicurato, che occorre verificare la corretta o falsa applicazione del disposto normativo.
Orbene, il trattamento di mobilità è, di certo, trattamento previdenziale ma non pensionistico, con connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale volta al sostegno economico di chi si trova in stato di bisogno. Tanto basterebbe per escludere la fattispecie in esame dall'alveo di applicabilità del principio di irripetibilità dell’indebito pensionistico.
In ogni caso, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il carattere eccezionale della disposizione sull'indebito implica che essa non sia suscettibile di interpretazione analogica ed esclude la sua applicazione a qualunque prestazione previdenziale (Corte di Cassazione, sentenza n. 28517/2008), per le quali occorre, invece, fare riferimento alla disciplina generale dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).