Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 16 gennaio 2020

Organizzazioni di volontariato: domanda di contributo per l'anno 2019

 

Sono state pubblicate le Linee guida per la presentazione delle domande per l'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, di beni strumentali e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e del Decreto ministeriale 16 novembre 2017 - Annualità 2019.

 

Allegato 1

Linee guida per la presentazione delle domande per l’erogazione di contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, di beni strumentali e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del D.M. 16 novembre 2017 - Annualità 2019

 

L’articolo 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ha sistematizzato la disciplina delle risorse finanziarie previste dalle normative di settore, precedentemente affluenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, destinate al sostegno degli enti del Terzo settore. Tra le finalità da perseguire attraverso le risorse in parola sono previsti i contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 così come modificato dall’art.20 del decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105, le risorse di cui all’art. 73, comma 2, lett. c) del medesimo decreto sono destinate a sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato attraverso l’erogazione di contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), y), che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché, per la donazione di beni a strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.

In attuazione di tali articoli, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 Luglio 2018, ha stabilito i criteri e le modalità per l’attribuzione e l’erogazione dei contributi.

In applicazione delle disposizioni sopra richiamate si rendono note le linee guida che le organizzazioni richiedenti dovranno seguire ai fini della presentazione della domanda di concessione di contributo per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. del 16 novembre 2017 e dell’art.20 del sopra citato decreto legislativo 3 agosto 2018 n.105, possono presentare la domanda per l’attribuzione dei contributi, i seguenti soggetti iscritti presso il registro unico nazionale del Terzo settore:

a) le organizzazioni di volontariato per acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali;

b) le organizzazioni di volontariato e le fondazioni per la donazione di beni a strutture sanitarie pubbliche.

Anche per l’anno 2019, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti sopraindicati, attraverso la loro iscrizione, alla data di presentazione della domanda, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, cioè i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del Terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione all’ anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.M. 16 novembre 2017, la domanda di contributo e la documentazione relativa agli acquisti dei beni effettuati nell’anno 2019 va trasmessa con raccomandata A/R entro e non oltre il 31 Gennaio 2020 pena l’esclusione dal contributo (farà fede la data di invio della domanda):

1) per le organizzazioni di volontariato non aderenti alle reti associative di cui all’articolo 41 comma 2 del codice, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - Divisione III in via Flavia 6. - 00187 Roma mediante spedizione di un unico plico riportante all’esterno la seguente dicitura:

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO ANNUALE D.M. 16.11.2017 - ANNO 2019

2) per le sole organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all’articolo 41, comma 2 del codice, la richiesta dei contributi di cui al comma 1 art.76 del decreto legislativo 117 del 2017 deve essere spedita direttamente alle reti medesime. In questo caso, ai sensi dell’art.5, comma 4 del D.M. 16 novembre 2017, le reti associative avranno cura di trasmettere con modalità telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, Divisione III entro il 31 maggio, un’unica richiesta con l’importo complessivo del contributo ritenuto ammissibile per ciascuna organizzazione aderente, distinto per le tipologie di acquisto di cui all’art. 3, comma 1, e per Regione/Provincia autonoma. Ai sensi dell’art.8, comma 2 del D.M. 16 novembre 2017, anche l’erogazione dei contributi avverrà per il tramite delle reti medesime.

Per entrambi i canali di presentazione della domanda di contributo, occorrerà compilare la "DOMANDA DI CONTRIBUTO 2019" e i seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti linee guida:

- Allegato 1 dovrà essere compilato per tutti i beni acquistati e/o acquisiti (leasing - noleggio a lungo termine con opzione di acquisto) utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 lett. a), b), c), d), y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105. Deve essere compilato un modulo per ognuna delle seguenti tipologie di beni:

- ambulanza o veicolo per attività sanitaria e rispettivo allestimento. Ai sensi dell’art.3, comma 1 del D.M. 16 novembre 2017, sono veicoli per attività sanitaria quei veicoli immatricolati ad uso speciale. In questi casi sul libretto di circolazione deve essere riportata una delle seguenti diciture: automedica, oppure veicolo soccorso avanzato, oppure trasporto plasma e organi. Possono essere richiesti contributi anche su fatture di solo allestimento. Rientrano in questa tipologia le attrezzature sanitarie, gli impianti e gli elettromedicali (ad esempio defibrillatori, barelle, etc.) utilizzate esclusivamente su ambulanze e veicoli per attività sanitaria. Sono esclusi i pezzi di ricambio e le manutenzioni;

- altro veicolo e rispettivo allestimento. Possono essere richiesti contributi anche su fatture di solo allestimento. Sono esclusi pezzi di ricambio e manutenzioni;

- elettromedicali e attrezzature sanitarie riutilizzabili. Sono esclusi dalla richiesta di contributo tutti i beni di consumo e monouso (ad esempio guanti in lattice o nitrile, disinfettanti, siringhe, cannule, coperte e lenzuoli monouso, ossigeno, etc.) e pezzi di ricambio (ad esempio batterie, piastre, elettrodi, etc.);

- divise e dispositivi di protezione individuale (DPI);

- attrezzature per la formazione che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni.

- altro, in questo caso specificare di quale bene si tratta e il suo utilizzo. Sono esclusi ad esempio le spese di acquisizione e/o ristrutturazione della sede e relativo arredamento, tendoni per ricovero ambulanze e/o veicoli, computer, server, stampanti, videosorveglianza e tutto ciò che non è utilizzato direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 lett. a), b), c), d), y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

- Allegato 1 BIS compilare e abbinare un modulo per ciascun Allegato 1.

Qualora le fatture eccedano le righe disponibili è possibile abbinare all’Allegato 1 più pagine dell’Allegato 1 BIS.

Se una fattura comprende due o più tipologie di beni dovrà essere trascritta in più Allegati 1 BIS riportando nell’apposita colonna l’importo (iva inclusa) dei beni appartenenti alla tipologia del relativo Allegato 1.

Il documento comprovante l’acquisto e/o l’acquisizione (leasing - noleggio a lungo termine con opzione di acquisto) del bene deve essere allegato alla domanda con la relativa quietanza.

Sono ammesse solo fatture (o atti d’acquisto per acquisti da privati) datati 2019 ad eccezione di acquisto tramite finanziamento dove la fattura potrà essere datata anteriormente e per il quale saranno allegate le quietanze delle rate del finanziamento pagate nel 2019. Nel caso di acquisizione tramite leasing o noleggio a lungo termine con opzione di acquisto, saranno allegate le fatture dei canoni datate 2019 e relative quietanze.

Qualora la fattura di acquisto non fosse quietanzata alla data di trasmissione della domanda, si raccomanda l’invio della relativa quietanza non appena l’organizzazione ne verrà in possesso e comunque entro il 31 marzo 2020. In questo caso indicare le fatture per le quali si invieranno le relative quietanze.

Si ricorda che gli importi sui quali è richiesto il contributo devono risultare pagati entro il 31 marzo 2020 presentando valida quietanza attraverso uno dei seguenti documenti:

1) Fattura riportante la dicitura pagato con timbro e firma del venditore;

2) Liberatoria del venditore che dichiara l’avvenuto pagamento, nella quale sono chiaramente elencate tutte le fatture a cui si riferisce;

3) Atto d’acquisto su cui è riportato esplicitamente che l’importo è già stato pagato;

4) Copia dell’assegno obbligatoriamente corredato da estratto conto riportante il relativo addebito sul conto corrente;

5) Contabile di addebito della RIBA o del bonifico con cui la banca certifica l’effettivo addebito del pagamento sul conto corrente;

6) La distinta di presentazione della RIBA o la disposizione del bonifico obbligatoriamente corredata da estratto conto riportante il relativo addebito sul conto corrente.

La corretta compilazione dell’Allegato 1 bis comporta l’automatica dichiarazione di copia conforme all’originale dei documenti allegati.

- Allegato 2 dovrà essere compilato esclusivamente per l’acquisto e/o acquisizione (leasing - noleggio a lungo termine con opzione di acquisto) di ambulanze o veicoli. Allegare i documenti richiesti e specificati nell’allegato 2 a seconda della modalità di acquisto selezionata.

Qualora il certificato di proprietà e/o libretto di circolazione non fosse ancora stato rilasciato al momento dell’invio della domanda di contributo si raccomanda l’invio non appena l’organizzazione ne verrà in possesso e comunque entro il 31 marzo 2020.

La corretta compilazione dell’Allegato 2 comporta l’automatica dichiarazione di copia conforme all’originale dei documenti allegati.

- Allegato 3 dovrà essere compilato esclusivamente per l’acquisto di ambulanze e di veicoli antincendio con la dichiarazione del legale rappresentante di non avere già usufruito al momento dell’acquisto della riduzione pari all’aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto presso il venditore, secondo quanto disposto dall’art. 76, comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017. Si precisa che il contributo è alternativo e non cumulabile con la riduzione pari all’aliquota IVA del prezzo complessivo applicata dal concessionario al momento dell’acquisto di ambulanze e di veicoli antincendio.

- Allegato 4 dovrà essere compilato esclusivamente nel caso in cui non sia possibile allegare l’atto di donazione oppure la delibera/provvedimento della struttura sanitaria pubblica alla data di trasmissione della domanda di contributo per la donazione.

Si precisa che per i beni donati dalle organizzazioni di volontariato e dalle fondazioni a strutture sanitarie pubbliche occorre allegare alla domanda la seguente documentazione:

1) Fattura di acquisto del bene, necessariamente emessa nel corso dell’anno 2019 con la relativa quietanza (in copia conforme all’originale).

2) Atto di donazione del bene, irrevocabile e privo di condizioni o oneri in favore della struttura sanitaria pubblica (in copia autentica o conforme all’originale). In alternativa potrà essere prodotto (in copia autentica o conforme all’originale) il provvedimento o la delibera con cui la struttura sanitaria pubblica ha preso in carico il bene oggetto della donazione. A questo proposito si specifica che qualora il provvedimento o la delibera saranno adottati nell’anno 2019 dovranno comunque contenere una espressa dichiarazione che il bene donato è stato acquisito e preso in carico dalla struttura sanitaria pubblica nell’anno 2019 così come dichiarato nell’Allegato 4.

 

Controlli

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 9 del D.M. del 16 novembre 2017 eserciterà controlli anche a campione sulle domande prodotte dalle organizzazioni di volontariato e sul corretto utilizzo del bene da parte delle medesime.

 

Individuazione dei beneficiari

A conclusione dell’istruttoria sulle domande presentate, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.M. del 16 novembre 2017, con decreto del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese sono individuati gli enti beneficiari del contributo, con l’indicazione dell’importo del contributo stesso, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

 

Revoca del contributo

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. del 16 novembre 2017 il contributo è revocato qualora l'organizzazione beneficiaria non rispetti le prescrizioni del D.M. ovvero risulti che la documentazione o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero o che non sussistano le condizioni stabilite dalla normativa in materia.

Le presenti linee guida, unitamente alla relativa modulistica alle medesime allegata, sono pubblicate sul sito www.lavoro.gov.it

 

Allegato 2

(testo dell’allegato)