Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE CDL - Comunicato 16 gennaio 2020

Decreto Milleproroghe: le proposte dei CdL

 

Prorogare i termini previsti dal comma 4 dell’art. 8 del d.l. n.162/2019 per l’emanazione del Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze, su modalità d’iscrizione, gestione e tenuta dell’albo dei soggetti incaricati della gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nonché aggiungere alle proroghe già previste dal citato decreto in materie economico-finanziarie, quella relativa al differimento del termine di entrata in vigore dei nuovi adempimenti previsti per gli appalti dei servizi dal d.l. n. 124/2019. Sono le due richieste del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nel documento presentato oggi in audizione presso la Camera dei Deputati alle Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio.

In particolare, in relazione al testo del cosiddetto Milleproroghe, prima della conversione in legge, è stato richiesto innanzitutto di considerare un congruo rinvio della scadenza relativa alle modalità di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati a gestione e controllo delle procedure relative alla crisi di impresa, al fine di consentire ai Consulenti del Lavoro di svolgere i corsi di formazione propedeutici a tale compito in tempo utile per la successiva iscrizione all’Albo. La Categoria è, infatti, compresa tra i soggetti preposti a questo ruolo solo dallo scorso anno. Pertanto, il CNO ha chiesto un aggiornamento del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014 che inserisca i Consulenti del Lavoro tra i soggetti iscritti di diritto negli organismi di composizione della crisi di sovraindebitamento e di conseguenza consenta loro di svolgere la formazione in convenzione con Università pubbliche o private. Tra le richieste della Categoria, inoltre, la proroga di almeno tre mesi dell’art. 4 del decreto n. 124/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 che stanno creando gravi difficoltà operative per imprese, professionisti e software house. Tali disposizioni, già operative, impongono ai committenti di opere o servizi di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, attraverso l’utilizzo di software dedicati necessari per la corretta effettuazione di tali adempimenti, che tuttora non sono disponibili.

 

Allegato

PROPOSTA DI LEGGE C. 2325 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

 

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in relazione al testo del Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. DL Milleproroghe), volto a differire l’entrata in vigore o a prorogare i termini di efficacia di diverse disposizioni afferenti a numerose materie di interesse specifico e collettivo, ritiene opportuno sottoporre all’attenzione di codesta Commissione alcune riflessioni e richieste.

Il primo argomento di interesse dei Consulenti del Lavoro riguarda la previsione del comma 4 dell’art. 8 del Decreto Legge in commento - proroga dei termini in materia di giustizia - in particolare dei termini per l’emanazione del Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze avente ad oggetto le modalità iscrizione, gestione e tenuta dell’albo di cui all’art. 356 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 in materia di codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Inoltre, alle proroghe già previste dal testo base nelle materie economiche e finanziarie, i Consulenti del Lavoro rappresentano la necessità di aggiungere quella relativa al differimento del termine di entrata in vigore dei nuovi adempimenti previsti, per gli appalti di servizi, dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n.124 che sta creando gravi difficoltà operative per imprese, professionisti e software house.

 

1) Proroga dei termini prevista dal comma 4 dell’art. 8 del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 - proroga dei termini in materia di giustizia - (dal 1°marzo 2020 al 30-giugno 2020)

 

Premesso:

- che l’art. 358, 1 comma lett. a, del D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14 rubricato Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha annoverato i Consulenti del Lavoro quali professionisti abilitati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure;

che per lo svolgimento di tali procedure è necessario che i professionisti siano iscritti nell’Albo degli incaricati alla gestione e al controllo delle procedure di cui all’art. 356, D.Lgs. 14/2019 istituito presso il Ministero della Giustizia;

- che condizione per l’iscrizione al predetto Albo è quella che i professionisti, tra i quali i Consulenti del lavoro, dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’art. 4, comma 5, lettera b) c), e d) del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014 ossia:

1) aver frequentato un corso di perfezionamento di 200 ore nell’ambito disciplinare della crisi di impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;

2) di aver svolto un tirocinio di durata non inferiore a sei mesi.

Tenuto conto

- che i Consulenti del Lavoro sono abilitati all’iscrizione al predetto albo e alla gestione delle procedure solo a far data dall’entrata in vigore del Codice della crisi di impresa n. 14/2019 e, pertanto non hanno potuto svolgere i predetti corsi e tirocini propedeutici all’iscrizione nell’apposto albo disposti dal precedente DM Ministero Giustizia n. 202/2014;

- allo stato, gli stessi verrebbero fortemente discriminati in quanto pur aventi pieno diritto all’iscrizione al pari delle altre categorie professionali, di fatto ne sono impossibilitati per la mancanza del tempestivo aggiornamento del predetto Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.

Pertanto, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede:

a. un congruo rinvio della scadenza proposta dal Decreto relativo alle modalità di iscrizione all’Albo dei soggetti incaricati alla gestione e controllo delle procedure relative alla crisi di impresa al fine di consentire ai Consulenti del Lavoro di svolgere i predetti corsi di formazione in tempo utile per la successiva iscrizione all’Albo. Diversamente si creerebbe una forte discriminazione giuridica ed economica tra professionisti aventi pari titolo legale a svolgere tale attività, impedendo loro di fatto l’esercizio di un diritto previsto dalla legge.

b. Un immediato aggiornamento del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014 inserendo il Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro tra i soggetti iscritti di diritto al pari delle altre professioni su semplice domanda negli organismi di composizione della crisi di sovraindebitamento e di conseguenza consentire allo stesso Consiglio Nazionale di svolgere agli iscritti la formazione in convenzione con Università pubbliche o private.

 

2) Proposta di proroga dell’entrata in vigore dell’art. 4 Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124.

 

L’art. 4 del Decreto-Legge n. 124/19, convertito con modifiche ed integrazioni nella legge n. 157 del 19 dicembre 2019, al fine di contrastare il dilagante e deprecabile fenomeno dell’evasione fiscale negli appalti cd. endo-aziendali, ha posto nuovi obblighi in capo a coloro che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

I nuovi obblighi sopra menzionati impongono ai committenti di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, che sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il comma 2 del citato art. 4 del D.L. 124/19 prevede che al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettano al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- le deleghe di pagamento (modello F24);

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;

- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

L’Agenzia delle entrate ha fornito nella materia de quo i primi chiarimenti con le Risoluzioni 108/E del 23.12.19 e 109/E del 24.12.2019, istituendo uno specifico codice identificativo ("09") da indicare nella sezione anagrafica del modello F24 unitamente al codice fiscale del committente.

Tuttavia, le pur tempestive risoluzioni, non hanno fugato i numerosi dubbi interpretativi e gli interrogativi delle imprese e dei professionisti del settore come i Consulenti del Lavoro alle prese con l’imminenza degli adempimenti.

In effetti, la previsione di legge contenuta nell’art. 4 del Decreto-Legge n. 124 del 2019, comporta una complessa procedura, caratterizzata da un analitico flusso informativo tra committenti ed appaltatori (o subappaltatori) e da un conseguente "spacchettamento" dei versamenti delle ritenute, in relazione al quale è indispensabile l’utilizzo di "software" dedicati, ancora non disponibili. Le stesse software house produttrici di software per le elaborazioni dei cedolini paga sono in difficoltà nel rilasciare gli aggiornamenti delle loro piattaforme informatiche già per il mese di gennaio.

Orbene, atteso che il decreto in commento è stato convertito con modifiche ed integrazioni nella legge n. 157 del 19 dicembre 2019, considerato che la norma è già operativa e che ancora non sono disponibili i software necessari per la corretta effettuazione dei nuovi adempimenti, si chiede che venga prorogata di almeno tre mesi l’entrata in vigore dell’art. 4 del Decreto-Legge n. 124 del 2019.