Prassi - NORMA DI COMPORTAMENTO 02 gennaio 2020, n. 207

Costi di transazione sui finanziamenti iscritti al valore nominale

 

Alle società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata, nonché alle micro-imprese, è concessa la facoltà di iscrivere i debiti al valore nominale, in deroga all’articolo 2426 del codice civile, che ne imporrebbe, invece, la rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Anche le società di capitali di maggiori dimensioni possono iscrivere i debiti al valore nominale, quando l’inosservanza del criterio del costo ammortizzato produca effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

In tali ipotesi, i cd. "costi di transazione", sostenuti per ottenere i finanziamenti, sono riclassificati alla voce "C17) Interessi e altri oneri finanziari" e oggetto di un risconto attivo lungo la durata del prestito, gravando sul conto economico in ragione di una ripartizione lineare a integrazione degli interessi passivi nominali.

Sul piano fiscale, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, tali "costi di transazione" non soggiacciono ai limiti di deducibilità previsti dall’articolo 96 del TUIR, mentre, ai fini dell’IRAP, la riclassificazione contabile alla voce "C17)" ne determina l’indeducibilità, ove la relativa base imponibile non comprenda le componenti finanziarie del conto economico.

Il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione dovrebbe essere applicato quando è necessario tenere conto del fattore temporale nella valutazione dei debiti effettuata ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 8, del codice civile (NOTA 1), tenuto conto dei cd. "oneri di transazione", ovverosia di quelle spese che non sarebbero state sostenute ove non fosse stato contratto il debito.

Sono tuttavia previste deroghe all’applicazione di tale criterio, sia per le società alle quali, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, è concessa la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, sia per quelle che redigono il bilancio con le semplificazioni concesse alle cd. "micro Imprese (NOTA 2)", alle quali sono assimilate le imprese individuali e le società di persone con oggetto commerciale (NOTA 3).

Anche per le società di capitali di maggiori dimensioni, obbligate a redigere il bilancio in forma "estesa", è consentito derogare all’obbligo di applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, in ragione del cd. "principio della rilevanza", di cui all’articolo 2423, comma 4, del codice civile (NOTA 4). Con particolare riguardo alla rilevazione dei debiti, tale postulato trova declinazione concreta, a titolo esemplificativo, nel § 42 del Principio contabile "OIC 19 - Debiti", ove viene previsto che "[...] il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57 (NOTA 5). Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)".

In tali circostanze, i cd. "costi di transazione", quali, a titolo esemplificativo, "[...] le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari [...]", vengono contabilmente riclassificati "[...] tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale" (NOTA 6), venendo poi "addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali" (NOTA 7) alla voce "C17) Interessi e altri oneri finanziari".

Dal punto di vista fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, tale riclassificazione contabile, a integrazione degli oneri finanziari, non assume però rilevanza ai fini dell’applicazione dell’articolo 96 del TUIR, così che tali "costi di transazione" non soggiacciono ai limiti di deducibilità ivi previsti. Ciò in quanto la riclassificazione contabile tra gli oneri finanziari non risulta anche confermata dalle disposizioni fiscali di attuazione del cd. principio di derivazione rafforzata. Poiché la determinazione degli interessi non è frutto del procedimento di attualizzazione del debito, previamente ridotto in ragione del sostenimento dei costi di transazione, quale declinazione concreta del principio di rappresentazione sostanziale, tali componenti di costo non rientrano - per espressa previsione normativa - nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR (NOTA 8).

Dal testo della norma, applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, si evince chiaramente che gli oneri finanziari sono destinati a subire il "test di congruità" previsto dall’articolo 96 del TUIR solo ove siano soddisfatti i seguenti due requisiti concorrenti:

1) gli oneri di transazione sono qualificati come interessi passivi, ovvero oneri finanziari agli stessi assimilati, in ragione dei principi contabili adottati dall’impresa;

2) tale qualificazione è anche confermata dalle disposizioni di attuazione del cd. "principio di derivazione rafforzata", ovverosia il D.M. 1° aprile 2009 n. 48, il D.M. 8 giugno 2011 e il D.M. 3 agosto 2017 e ss.mm.,

derivando da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale comunque caratterizzato da una componente di finanziamento significativa.

In particolare, con riguardo al caso in esame, per le micro-imprese e soggetti assimilati, ai quali, per espressa previsione normativa fiscale, non si applica il cd. "principio di derivazione rafforzata" (NOTA 9), il requisito di cui al n.2) non è mai verificato, a prescindere dal fatto che la società abbia optato, o meno, per la rilevazione dei debiti al valore nominale (NOTA 10).

Inoltre, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata la mera riclassificazione contabile dei "costi di transazione" nella voce "C17)", prevista in caso di deroga all’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, non assume rilevanza fiscale; ciò in ragione del fatto che la determinazione degli interessi non è frutto del procedimento di attualizzazione del debito, previamente ridotto in ragione del sostenimento dei costi di transazione, quale declinazione concreta del principio di rappresentazione sostanziale, bensì di una mera riclassificazione contabile. Detto in altri termini, tale riclassificazione non determina una "finanziarizzazione" dei costi di transazione e, dunque, una quantificazione degli oneri rivenienti dal rapporto finanziario divergente da quella contrattuale (NOTA 11), come invece avverrebbe in caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. La mera riclassificazione contabile dei costi di transazione in una voce di bilancio, piuttosto che in un’altra, senza che si renda necessario applicare il criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, non rappresenta una circostanza in cui il criterio di classificazione contabile produce effetti anche confermati dalle disposizioni fiscali di attuazione del cd. principio di derivazione rafforzata (NOTA 12), ciò in ragione del fatto che la determinazione degli interessi non è frutto del procedimento di "finanziarizzazione" dei costi di transazione, con la conseguenza che questi ultimi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 96 del TUIR per carenza del secondo dei requisiti concorrenti ivi espressamente previsti (NOTA 13).

Ad analoghe conclusioni si giunge, infine, con riguardo alle società di maggiori dimensioni che redigono il bilancio in forma "estesa", ove deroghino all’obbligo di applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione prescritto dall’articolo 2426, comma 1, n.8) del codice civile, in quanto la sua inosservanza produce effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del codice civile. Sul piano logico e sistematico, infatti, ove una società applichi legittimamente una disposizione del codice civile in materia di bilancio, gli effetti che ne derivano trovano pieno riconoscimento - ove non espressamente derogati dalla norma fiscale - anche ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Pertanto, anche in tali circostanze, valgono le medesime conclusioni cui si è giunti per le micro-imprese e per quelle ammesse a redigere il bilancio in forma abbreviata derogando all’applicazione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione.

Con riguardo, infine, al comparto impositivo dell’IRAP, la riclassificazione contabile degli oneri di transazione ne pregiudica, generalmente (NOTA 14), la deduzione, in virtù del principio di "presa diretta" dal conto economico che caratterizza la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sulle attività produttive. Per effetto di quanto disposto dall’articolo 5, commi 1 e 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (NOTA 15), la riclassificazione nella voce "C17)" del conto economico determina l’indeducibilità dei costi di transazione ai fini del tributo regionale, ove la relativa base imponibile non comprenda le componenti finanziarie del conto economico.

 

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Note:

(1) L’articolo 2426, comma 1, n. 8), del codice civile, come sostituito dall’articolo 6, comma, 8, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, dispone che "i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale".

(2) Sono quelle che rientrano nell’intervallo dimensionale previsto dall’articolo 2435-ter del codice civile.

(3) Tali soggetti, infatti, "in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore presumibile di realizzo e i debiti al valore nominale", come previsto dall’articolo 2435-bis, comma 8, e dall’articolo 2435-ter, comma 2, del codice civile.

(4) A norma del quale "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".

(5) § 54, OIC 19 - Debiti: "Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione".

§ 55, OIC 19 - Debiti: "Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i paragrafi 41-53 non si applicano e la rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi".

§ 57, OIC 19 - Debiti: "I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziari ed eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale".

(6) OIC 19 - Debiti, Motivi alla base delle decisioni assunte, § 5: "Nel caso di società che redigono il bilancio in forma abbreviata e di micro-imprese, l’inclusione tra i risconti attivi dei costi di transazione iniziali risponde a criteri di omogeneità di trattamento rispetto a quanto previsto per gli aggi e i disaggi sui prestiti obbligazionari e a quanto previsto nella nuova versione dell’OIC 24 "Immobilizzazioni Immateriali", che non consente più l’iscrizione dei costi di transazione iniziale tra le immobilizzazioni immateriali".

(7) §45 e §70, OIC 19 - Debiti.

(8) Alla luce, infatti, delle modifiche normative introdotte con il D.Lgs. 29 novembre 2018, n.142, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2018, a recepimento della cd. "Direttiva ATAD" (Direttiva UE 12 luglio 2016 n.2016/1164 e Direttiva UE 29 maggio 2017 n.2017/952), il citato articolo 96 del TUIR

"[...] si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari ad essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e che derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa".

(9) Articolo 83, comma 1, del TUIR: "[...] Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili".

(10) In tal senso, anche l’Amministrazione finanziaria, in occasione di "Telefisco 2019", ha confermato che, anche ove la micro-impresa avesse optato per l’applicazione criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione, considerato che lo stesso "non assume rilevanza fiscale per le micro imprese, ai sensi del predetto articolo 13-bis, i relativi interessi passivi risultanti in bilancio non sono qualificati e classificati come tali in ambito fiscale. Di conseguenza, gli stessi - non essendo interessi da un punto di vista fiscale - non rientrano nella disciplina di cui all’articolo 96 in esame".

(11) Cfr. Circolare ASSONIME n. 14 del 21 giungo 2017, pag.36.

(12) L’articolo 2 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48, stabilisce che: "Ai sensi dell’articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS [e OIC, diversi dalle micro-imprese] assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS [OIC]. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio".

(13) Ovverosia: "... e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'articolo 4, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, ...".

(14) Per le società che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

(15) A norma dei quali: "[...] la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) , nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio" e "indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa".