Esposizione all'amianto, la domanda Inps condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria

In riferimento al procedimento giudiziario inteso al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, la domanda amministrativa della prestazione all'Inps, unico ente legittimato a concedere il beneficio, è condizione di proponibilità di quella giudiziaria, a nulla rilevando la domanda di rilascio della certificazione inoltrata all’INAIL, con esito negativo (Corte di Cassazione, ordinanza 09 gennaio 2020, n. 164)

Una Corte d'Appello territoriale, confermando la sentenza di prime cure, aveva dichiarato improponibile per mancanza della preventiva domanda amministrativa all'Inps, la domanda giudiziaria proposta da alcuni lavoratori dipendenti per il conseguimento del beneficio pensionistico consistente nella rivalutazione dei periodi di lavoro per esposizione decennale all’amianto (art. 13, co. 8, L. n. 257/1992).
La Corte territoriale, a fondamento della decisione, aveva osservato che l'oggetto della causa non atteneva al diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica ma concerneva, piuttosto, il riconoscimento di un beneficio previdenziale dotato di una propria autonomia. Nella fattispecie, era pacifica la mancanza della domanda amministrativa all'INPS, che non era sanabile.
Ricorrono così in Cassazione i lavoratori, lamentando che non era prevista l'obbligatorietà dalla domanda amministrativa all'INPS in quanto non era richiesta una prestazione, ma l’accertamento di un diritto. Altresì, i ricorrenti deducono che la finalità deflattiva del contenzioso, che secondo la Corte territoriale era il presupposto logico della preventiva domanda amministrativa, fosse superata dal fatto che gli accertamenti INAIL erano stati negativi e, dunque, l'interesse ad ottenere una pronuncia giudiziale fosse attuale e concreto.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato.
Il beneficio in parola prevede che, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL, laddove superino i 10 anni, siano moltiplicati per il coefficiente 1,5 (art. 13, co. 8, L. n. 257/1992). Peraltro, a decorrere dal 1° ottobre 2003 (art. 47, co. 1, D.L. n. 269/2003), il predetto coefficiente è ridotto a 1,25 e si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Orbene, secondo costante orientamento, con riferimento al procedimento giudiziario inteso al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, la domanda amministrativa della prestazione all'Ente erogatore (art. 7, L. n. 533/1973), è condizione di proponibilità di quella giudiziaria (ex multis, Corte di Cassazione, ordinanza n. 3746/ 2016). In particolare, la relativa domanda amministrativa deve essere presentata all'INPS, unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale e non è fungibile rispetto alla domanda inoltrata all’INAIL, diretta unicamente al rilascio della certificazione di esposizione all'amianto.
Per altro verso, poi, alla fattispecie in esame deve comunque applicarsi la decadenza dall'azione giudiziaria (art. 47, D.P.R. n. 639/1970), mentre non rilevano i principi affermati dalle Sezioni unite (Corte di Cassazione, sentenza n. 12720/2009) circa l’inapplicabilità della decadenza per l’azione di riliquidazione delle prestazioni riconosciute solo in parte ai pensionati. Difatti, ciò che si fa valere non è il diritto alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei pensionistici erroneamente liquidati, bensì il diritto ad un beneficio che, seppure strumentale ad essi, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, in quanto operante sulla contribuzione ed ancorato a presupposti propri e distinti (Corte di Cassazione, sentenza 3 febbraio 2012, n. 1629).
Da ultimo, nell’ipotesi di mancanza della domanda amministrativa di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto, non è applicabile la previsione (art. 443, c.p.c.) che impone di attendere, una volta proposta la domanda amministrativa ed il ricorso amministrativo avverso la decisione sfavorevole assunta dell'ente competente, l'esaurimento dei procedimenti previsti per la composizione della questione in sede amministrativa (Corte di Cassazione, sentenza del 10 maggio 2017, n. 11438).