Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 gennaio 2020, n. 558

Tributi - ICI - Immobili posseduti dall’IACP - Agevolazione ex art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992 - Spettanza

Ritenuto in fatto

Con atto di notificato il 6.3.2014 al Comune di Ischia presso la sede ed il 7.3.2014 presso il difensore dell'Ente Comunale, l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli, in persona del Commissario p.t., a seguito del rinvio disposto con ordinanza 5285/13 del 4.3.2013 dalla Corte di Cassazione, che aveva cassato la sentenza 5671/2009 della sez. 1 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, riassumeva il giudizio dalla stessa promosso in relazione all'applicazione ICI per l'anno 2004 per immobili posseduti dall'Istituto nel Comune di Ischia.

Insisteva per il riconoscimento della spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 8, comma 4, d.lgs. 504/1992, consistente nella detrazione della somma di € 206,58 per ciascuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, e perché in forza di ciò fosse annullato l'avviso di accertamento 30/2006, con conseguente ordine al Comune di Ischia di riliquidare l’ICI 2004 dovuta.

Ripercorreva l'iter dei giudizi di impugnazione dell'avviso relativo ai 48 alloggi assegnati e degli esiti dei predetti gradi di giudizio, evidenziando come la decisione della Suprema Corte avesse riconosciuto per i periodi anteriori al 2008 non l'esenzione, ma la riduzione.

Il Comune si costituiva tardivamente, controdeducendo.

L'IACP depositava memorie integrative, sostenendo che la detrazione andava richiesta con la dichiarazione ICI necessaria per il caso di variazioni.

Con sentenza del 10.2.2016 la CTR Campania accoglieva l'appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) il gravame andava accolto alla luce dell'ordinanza della Suprema Corte la quale aveva ritenuto che: «per i periodi anteriori al 1.1.2008 ... agli immobili degli IACP ... non spettava l'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili ... ma invece soltanto la riduzione di imposta prevista dall'art. 8 d.l. 504/92 ... si deve poi presumere che gli immobili di cui si discute siano gestiti dall'Ente pubblico in conformità con la legge e quindi siano "regolarmente assegnati"... incombendo sull'ente impositore la prova contraria>>;

2) non appariva condivisibile il rilievo mosso dal Comune secondo cui nel caso di specie difetterebbe della menzione della richiesta di detrazione, atteso che la presunzione richiamata dalla Suprema Corte, in difetto di prova contraria fornita dall'ente impositore Comune di Ischia, imponeva il riconoscimento della menzionata detrazione di legge;

3) pertanto, andava dichiarato il diritto dell'IACP alla riduzione di imposta prevista dall'art. 8 d.l. 504/92, con conseguente annullamento dell'avviso di accer-tamento impugnato e necessità di riliquidazione dell'imposta.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Ischia, sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso lo IACP di Napoli.

In prossimità dell'udienza pubblica, il resistente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Ritenuto in diritto

 

1. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 8 e 10 d.lgs. n. 504/1992, 10 I. n. 212/2000 e della Circolare n. 118 del 7.6.2000 del Ministero delle Finanze, nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per aver la CTR ritenuto che la detrazione di imposta per prima abitazione disciplinata dall'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 spettasse di diritto, anche cioè in assenza di una richiesta formale avanzata dall'istituto.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, non essendovene cenno nella sentenza impugnata (al pari dell'eccezione connessa alla asserita violazione dell'art. 10 della I. 27.7.2000, n. 212), il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione.

In ogni caso, il motivo muove dal presupposto (pagg. 5-6 del ricorso) che, potendosi gli alloggi posseduti dallo I.A.C.P. distinguere a seconda che siano regolarmente assegnati o non assegnati, spettando a ciascuna delle due categorie un diverso regime contributivo (in particolare, mentre gli alloggi - regolarmente - assegnati godono della riduzione di imposta prevista dai commi 2 e 2-bis dell'art. 8 d.lgs. n. 504/1992, quelli non assegnati soggiacciono all'applicazione dell'aliquota ordinaria e non possono godere di trattamenti agevolativi, a meno che non siano stati dichiarati, con accertamento formale dell'ufficio tecnico comunale, inagibili o inabitabili, nel qual caso la detta aliquota si riduce del 50%; il tutto tenendo conto che solo a partire dal 1 gennaio 2008, per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 3, d.l. n. 93 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 2008, gli immobili degli enti citati potevano godere della totale esenzione dall'Ici), l'istituto avrebbe dovuto specificare quali immobili potessero beneficiare della detrazione fiscale.

Orbene, la necessità di una esplicita richiesta preventiva in tal senso da parte del contribuente viene meno alla luce della considerazione, non fatta oggetto di critica, contenuta nella ordinanza n. 5285/13 di questa Corte (con la quale, cassando la sentenza della CTP Campania, si è disposto il rinvio della controversia alla stessa), secondo cui «Si deve poi presumere che gli alloggi di cui si discute siano gestiti dall'ente pubblico in conformità alla legge e quindi siano "regolarmente assegnati" (così come vuole la norma agevolativa), incombendo sull'ente impositore la eventuale prova contraria>>. Dello stesso avviso è, condivisibilmente, Sez. 5, Sentenza n. 6556 del 2012.

In definitiva, il ragionamento sillogistico posto alla base della decisione, sia pure interlocutoria, della SC è il seguente: a) esiste una presunzione iuris tantum secondo cui gli alloggi dello I.A.C.P. siano gestiti in conformità alla legge e, quindi, siano regolarmente assegnati; b) grava sull'ente impositore l'onere di fornire la prova contraria; c) in assenza di tale prova, trova applicazione la norma agevolativa (vale a dire, la detrazione fiscale).

In quest'ottica, non può sostenersi che la detrazione spetti automaticamente ex lege, ma solo in difetto di prova, gravante sull'ente impositore, sulla irregolare gestione e/o assegnazione degli alloggi.

D'altra parte, sulla base della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi realizzati dall'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.), è al Sindaco del Comune (divenuto competente in materia, ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 54 della legge 5 agosto 1978, n. 457) che spetta emettere il provvedimento di assegnazione dell'alloggio, verificando previamente la regolarità dell'intera procedura.

Ciò non toglie, ovviamente, che, benché l'art. 95 citato abbia attribuito ai Comuni le funzioni amministrative inerenti all'assegnazione degli alloggi residenziali pubblici, questi continuano ad appartenere al patrimonio indisponibile degli I.A.C.P., che ne hanno conservato la gestione (Sez. U, Sentenza n. 7085 del 23/06/1995; conf. Sez. 2, Sentenza n. 7269 del 12/05/2003).

Non appare in proposito appropriato il richiamo della difesa del Comune alla sentenza 2 marzo 2011, n. 14921 (pag. 7 del ricorso), che riguarda la riduzione dell'imposta del cinquanta per cento per i fabbricati inagibili o inabitabili, riduzione che è subordinata alla prova fornita, caso per caso, dell'effettiva impossibilità da utilizzo degli immobili mediante perizia tecnica dell'ufficio tecnico comunale. In effetti, mentre è (o dovrebbe essere) conforme all'id quod plerumque accidit che il patrimonio pubblico immobiliare sia gestito secondo le regole, non è altrettanto da presumersi che gli edifici siano inagibili.

Da ultimo, soggiacendo la censura ratione temporis all'art. 360, co. 1, n. 5), nell'attuale formulazione, inammissibile è la doglianza di insufficienza e di contraddittorietà della motivazione, in assenza della indicazione di un fatto fenomenologico il cui esame sarebbe stato omesso.

2. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02.