Prassi - INAIL - Nota 14 gennaio 2020

Sisma Italia centrale, Precisazioni in merito al pagamento nel limite del 40 percento dal 15 gennaio 2020 dei premi assicurativi sospesi.

 

Con la circolare 18 ottobre 2019 n. 28 sono state fornite le istruzioni operative per la ripresa dei pagamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, da effettuarsi entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le suddette modalità di pagamento sono state stabilite dall'articolo 48, comma 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che, peraltro, non ha apportato alcuna modifica al predetto articolo 8.

L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 ha successivamente stabilito che Gli adempimenti e pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

Per quanto riguarda i premi per l'assicurazione obbligatoria, la disposizione cosi formulata è simile ad altre norme di legge in relazione alle quali la Commissione europea con decisione del 14 agosto 2015, riguardante le misure SA. 33083 (nota1) e SA.35083 (nota 2) relative rispettivamente ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali accadute dai 1990 al 2002 in varie Regioni e al terremoto del 6 aprile 2009 dell'Abruzzo, ha stabilito che si tratta di misure incompatibili con il mercato interno.

Al fine di superare i suddetti profili di incompatibilità la legge di conversione 12 dicembre 2019, ti. 156 ha inserito all'articolo 8 il comma 2-bis che dispone quanto segue:

La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui ai comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nei rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis dei decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (nota 3)

Per le motivazioni di seguito esposte, allo stato non è possibile dare applicazione a far data dal 15 gennaio 2020 al pagamento in unica soluzione o in 120 rate nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

I premi sospesi sono quelli aventi scadenza legale nel periodo dalie date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n, 189 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Aiuti previsti dall'articolo 8, comma 2-bis

La norma, in vigore dal 24 dicembre 2019, prevede dunque la riduzione del 60 per cento dei premi assicurativi sospesi in favore delle imprese e dei professionisti, con applicazione:

a) degli aiuti de minimis, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (nota 4), se l'importo della riduzione unitamente agli altri aiuti fruiti in de minimis nell'anno in corso e nei due esercizi precedenti rientra nel massimale di 200.000 euro;

e, per la parte eccedente

b) degli aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria e cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (nota 5).

L'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti due condizioni (oltre a quelle previste al capo I del regolamento):

a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell’evento;

b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa (o dal professionista).

La parte eccedente il massimale de minimis richiede l'istruttoria delle domande di aiuto di Stato e la verifica della sussistenza delle condizioni descritte con riguardo ai costi ammissibili, oggetto di una perizia redatta da un esperto indipendente.

In merito l'articolo 8, comma 2-bis, rinvia alle modalità procedimentali e certificative di cui ai comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Tale disposizione ha previsto che gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano il provvedimento di concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base del l'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile.

Obblighi dell’Inail in materia di aiuti di Stato e di aiuti de minimis. Verifiche propedeutiche alla concessione da effettuarsi tramite il Registro nazionale aiuti di Stato

In via preliminare si precisa che i premi assicurativi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dei datori di lavoro, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, dei decreto del Presidente della Repubblica DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ("La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro").

Per quanto riguarda gli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale, i soggetti assicuranti che hanno fruito della sospensione sono imprese (incluse quelle individuali) o professionisti e ricadono quindi nell'ambito applicativo dell'articolo 8, comma 2-bis.

Inoltre la previsione contenuta in tale disposizione si applica anche ad altri enti previdenziali ed è stata attivata un'interlocuzione con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri per sollecitare la necessaria. attività di coordinamento.

Occorre inoltre sottolineare che a seguito dell'operatività dal 12 agosto 2017 del Registro nazionale degli aiuti di Stato (https://www.rna.aov.it), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 29 luglio 2015, n. 115, l’Inail è tenuto ad utilizzare il Registro per effettuare le verifiche propedeutiche sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di aiuti de minimis.

 

Disciplina del Registro nazionale aiuti di Stato

Si ritiene opportuno descrivere gli aspetti salienti della disciplina del Registro. Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR" che viene rilasciato dal Registro stesso, a conclusione delle verifiche propedeutiche alla concessione.

I provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del "Codice Concessione RNA - COR" e degli eventuali "Codici Variazione Concessione RNA - COVAR".

II codice COVAR è rilasciato dal Registro a seguito della trasmissione da parte del Soggetto Concedente delle informazioni relative a eventuali variazioni dell'importo dell‘aiuto individuale o del soggetto beneficiario (ad esempio a seguito dì variazioni soggettive dovute a operazioni societarie ordinarie o straordinarie che comportano una traslazione, secondo la disciplina agevolativa applicabile, dell’aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico).

Per lo svolgimento delle verifiche propedeutiche alla concessione o abrogazione degli aiuti di Stato (o degli aiuti SIEG, cioè degli aiuti a titolo di compensazione in favore di imprese che forniscono servizi di interesse economico generale), il Registro nazionale aiuti, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti dal Soggetto concedente per la registrazione dell'aiuto individuale, genera la Visure Aiuti e la Visura Deggendorf e rilascia il "Codice Concessione RNA - COR". (nota 7)

Per le verifiche relative agli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti genera la Visura Aiuti e la Visura Aiuti de minimis (nota 8), che identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rése disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente.

Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice COR e non consente la registrazione dell'aiuto individuale qualora l'importo dello stesso sia superiore all’importo dell'aiuto concedibile, ferma restando la possibilità, ove prevista dal regime di aiuti o aiuto ad hoc, di effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile.

L'articolo 14, comma 6 del regolamento di funzionamento stabilisce che il controllo del rispetto del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG avverrà esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti a decorrere dal 1° luglio 2020 e che fino a tale data il controllo deve essere effettuato dal Soggetto concedente, oltre che tramite il Registro, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari relativamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.

L'articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 stabilisce che la trasmissione delle informazioni al Registro e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo da parte del Soggetto concedente costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti. L'inadempimento di tali obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti. L’inadempimento è rilevabile anche dall’impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.

 

Registrazione del regime di aiuti. Autorità responsabile e Soggetto concedente

Il regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale aiuti di Stato attribuisce all’Autorità responsabile la registrazione del regime di aiuti. (NOTA 9)

Per Autorità responsabile, si intende il soggetto designato dalla norma primaria come responsabile della registrazione del regime di aiuti, ovvero, in mancanza di detta designazione, il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del regime di aiuti. In caso di un regime di aiuto da notificare o concesso ai sensi di un regolamento di esenzione per il quale non sia prevista l'adozione di un provvedimento di attuazione, l'Autorità responsabile è il soggetto che procede alla notifica o alla comunicazione alla Commissione europea ovvero la struttura amministrativa competente per l'intervento secondo l'organizzazione interna di ciascuna Amministrazione.

La registrazione del regime di aiuti deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali.

Lo sgravio del 60 per cento sui premi assicurativi sospesi previsto dal citato articolo 8, commi 2 e 2-bis rientra nella competenza per materia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ritiene, pertanto, che il regime di aiuti dovrà essere inserito nel Registro nazionale aiuti dal predetto Ministero e solo dopo l'acquisizione del "Codice Aiuto RNA - CAR" CAR e cioè del codice identificativo che identifica i regimi di aiuto, sarà possibile per l'Inail una volta ricevute le domande da parte delle imprese e dei professionisti e completata la relativa istruttoria, effettuare l'interrogazione del Registro e all'esito positivo delle verifiche concedere l'aiuto individuale ove ne sussistano i presupposti.

La registrazione del regime di aiuti è infatti certificata dal Registra attraverso l’attribuzione del predetto codice.

Rispetto ai predetti aiuti l’Inail è Soggetto concedente, che secondo la definizione del regolamento è il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali.

 

Esclusione degli aiuti di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis dalla categoria degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione

Il regolamento di funzionamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dall'articolo 9, e gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (aiuti cosiddetti "automatici"), disciplinati dall'articolo 10, prevedendo per questi ultimi specifiche modalità di registrazione.

In sintesi l'articolo 10 stabilisce che in deroga alla procedura ordinaria descritta, che prevede la consultazione del Registro per acquisire le visure previste e la registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione/autorizzazione, la registrazione dell'aiuto individuale è effettuata in un momento successivo a quello della fruizione e precisamente nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario.

Per quanto riguarda gli aiuti de minimis, l'articolo 10, comma 4 del regolamento stabilisce che l'impossibilità di registrazione dell'aiuto de minimis per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l'illegittimità della fruizione.

Per quanto riguarda l'Inail, gli sgravi "automatici" sono quelli applicati e fruiti dai beneficiari attraverso le denunce periodiche previste dalla vigente normativa e, in particolare, con le dichiarazioni delle retribuzioni presentate in occasione dell'autoliquidazione annuale dei premi e in occasione delle denunce trimestrali previste per i lavoratori in somministrazione.

Pertanto gli aiuti di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis esulano dalla predetta categoria e non possono essere registrati con le modalità previste dall'articolo 10 del regolamento che disciplina il funzionamento del Registro aiuti di Stato.

 

Versamento dei premi sospesi dal 15 gennaio 2020 e domande di ammissione agli aiuti

In attesa della registrazione dei regimi di aiuti e dei chiarimenti che saranno eventualmente forniti dai competenti Ministeri le imprese e i professionisti devono versare i premi sospesi nella misura del 100%.

Per quanto riguarda le modalità di versamento dei premi sospesi, al netto dei versamenti già eseguiti, a decorrere dal 15 gennaio 2020, si fa integrale rinvio alla circolare 18 ottobre 2019, n. 28 e relativi allegati.

Successivamente alla registrazione del predetto regime si provvederà a predisporre la domanda per la richiesta di ammissione all'aiuto di Stato e all'aiuto de minimis, che sarà allegata come di consueto ad apposita circolare applicativa.

Si anticipa che non essendo finora previsto alcuno sgravio o riduzione sui premi assicurativi in de minimis, né in esenzione da notifica alla Commissione europea, non sono disponibili servizi online per l'inoltro delle domande da parte degli aventi diritto alla competente sede dell'Inail, pertanto le domande dovranno essere trasmesse tramite PEC.

Inoltre, in deroga alla regola per cui la sede dell'Inail competente per territorio è individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante, si ritiene che nel caso specifico la competenza debba essere riferita alla sede dell'Inail competente in base alla sede dei lavori/ sede operativa e cioè all'indirizzo della posizione assicurativa territoriale (PAT).

In caso di sospensioni per calamità naturali, infatti, l'agevolazione è gestita esclusivamente con riferimento alla PAT che risulta nei territori colpiti.

Nel caso in cui spetti l'aiuto individuale, le maggiori somme versate con la rateazione dal 15 gennaio 2020 saranno utilizzate, previo conteggio del debito nella misura del 40 per cento, sulle rate rimanenti e, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, saranno rimborsate dalla sede Inail competente, successivamente all'effettuazione delle verifiche propedeutiche alla concessione, all'acquisizione del COR e al provvedimento di concessione dell'aiuto individuale che dovrà dare evidenza sia delle visure acquisite, che del predetto codice COR.

 

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Note:

(1) La misura SA.33083 riguarda una serie di agevolazioni fiscali e contributive, inclusi i premi assicurativi, connesse al terremoto del 1990 della Sicilia orientale, alle alluvioni del 1994 dell'Italia settentrionale, al sisma del 1997 dell'Umbria e delle Marche, al sisma e all'eruzione dell'Etna dell'ottobre 2002 della provincia di Catania e al sisma del 2002 del Molise e della Puglia.

(2) La misura SA.35083 per il sisma del 2009 dell'Abruzzo è quella prevista dall'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2012) che ha stabilito:

Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.

L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

(3) L'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 come sostituito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156 ha stabilito che Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l’anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l’anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(4) Relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2014, si applica fino al 31 dicembre 2020 e disciplina gli aiuti d'importanza minore (piccoli importi sovvenzionati dallo Stato) elargiti dallo Stato ad imprese relativamente ai quali i Paesi dell’UE sono dispensati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea in quanto si ritiene che essi non abbiano nessun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell'UE. L'importo massimo è attualmente di 200.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni.

(5) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020. Si tratta delle tipologie di aiuti individuate dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento, tra 1 quali al punto g) figurano gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. L'articolo 6 riguardante Effetto di incentivazione del regolamento stabilisce al paragrafo 5, lettera f) che in deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione: (...) f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 50.

(6) Individuata dall'articolo 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 nel Dipartimento per le politiche europee.

(7) Articolo 13 del regolamento adottato con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

(8) Articolo 14 del regolamento adottato con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

(9) Regime di aiuti: atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell'atto in linea generale e astratta e qualsiasi atto in base ai quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito (articolo 1, comma 1, lettera I) del regolamento di funzionamento).