Digital Tax: le novità della Legge di bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020 è intervenuta sulla Digital Tax, l’imposta sui servizi digitali istituita con la Legge di Bilancio 2019, definendo l’ambito di applicazione del tributo circa i corrispettivi colpiti, le dichiarazioni e la periodicità del prelievo. Inoltre, sono individuate le ipotesi di esclusione ed è inserito l’obbligo per i soggetti passivi non residenti di nominare un rappresentante fiscale. L’applicazione dell’imposta è stabilità a partire dal 1° gennaio 2020, senza necessità di normativa secondaria (art. 1, co. 678, L. n. 160/2019).

La Legge di Bilancio 2020 definisce ancor di più l’ambito di applicazione della Digital Tax, andando a ricomprendere i ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:
- veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

L’imposta decorre dal 1° gennaio 2020 e colpisce esclusivamente i soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente, realizzano congiuntamente:
- un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000;
- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000.

L’imposta non trova applicazione in caso di:
- fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire:
a) i sistemi dei regolamenti interbancari, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
b) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici;
c) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
d) le sedi di negoziazione all’ingrosso;
e) le controparti centrali (art. 1, co. 1, lett. w-quinquies), D.Lgs. n. 58/1998);
f) i depositari centrali (art. 1, co. 1, lett. w-septies), D.Lgs. n. 58/1998);
g) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono interfacce digitali;
- svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

L’imposta dovuta si ottiene applicando l’aliquota del 3% all’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare; il versamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello di competenza. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno.

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con il quale l’Italia non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per la lotta contro l’evasione e la frode fiscale e un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sui servizi digitali.