Agevolazioni asili nido: nuova funzionalità per il subentro nella domanda del genitore deceduto

Con riferimento alla procedura per le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati, di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’Inps comunica il rilascio di una nuova funzionalità, denominata "Subentro per decesso", che, in caso di decesso del genitore richiedente, consente il subentro, da parte dell’altro genitore, nella domanda originariamente presentata (Messaggio Inps n. 101/2020).

La nuova funzionalità è attiva per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2019 che si trovino in un qualsiasi stato, purché diverso da "bozza", "protocollata annullata" e "chiusa".
Il genitore che intende effettuare la sostituzione può effettuare l’operazione di subentro accedendo al servizio on-line dell’applicativo tramite PIN INPS dispositivo, SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), selezionando, all’interno della sezione "Variazioni domanda", l’apposita voce "Subentro per decesso" ed inserendo il codice fiscale del genitore deceduto. In questo modo sarà possibile subentrare per tutte le domande facenti capo al richiedente deceduto, utilizzando tutte le funzionalità collegate alle istanze originarie, compresa quella di allegazione.
La variazione della modalità di pagamento rispetto a quella scelta dal richiedente originario sarà possibile solo dopo la conclusione dell’operazione di subentro, selezionando la singola istanza e cliccando sulla voce di menu "Variazioni Domanda" > "Invia Richiesta" > "Motivo Richiesta di Variazione" > "Modifica modalità di Pagamento". Qualora si chieda l’accredito su un conto corrente (bancario o postale), su un libretto postale o su una carta di pagamento dotata di IBAN dovrà allegarsi il modello "SR163" debitamente compilato.
Sul sito Inps è disponibile anche il Manuale Utente, accedendo alla "Scheda prestazione" del "Bonus asilo nido" o al servizio on-line dell’applicativo.

Per quanto concerne la procedura di gestione delle domande, eventuali subentri per decesso saranno tracciati nello storico "dell’iter della domanda". All’atto del subentro, le domande già in stato "accolta" saranno riportate allo stato "da istruire", in modo di consentire all’operatore di effettuare le verifiche sui requisiti del subentrante (ad esempio: residenza, presenza del modello "SR163", permesso di soggiorno).
Ai fini del rimborso delle rette relative a mensilità già prenotate dal genitore deceduto, ma non ancora documentate, il subentrante potrà allegare sia documentazione di spesa intestata a proprio nome sia la documentazione a suo tempo rilasciata al richiedente originario. Nel caso in cui risultino ancora da rimborsare mensilità per le quali è stata già prodotta documentazione da parte del genitore deceduto, il pagamento sarà comunque disposto tenendo conto delle possibili nuove modalità di pagamento indicate dal subentrante.