Importazioni: detrazione/rimborso IVA assolta in dogana

L'unico soggetto legittimato a recuperare l'IVA assolta al momento dell'importazione è il destinatario delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività che, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, può detrarre l'imposta assolta (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 gennaio 2020, n. 4).

Il decreto IVA prevede che l'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione.
Secondo il T.U.L.D. ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana. Tale dichiarazione può essere fatta da chiunque presenti in dogana la merce.
L'importazione si considera effettuata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione da parte dell'autorità doganale che provvede a riscuotere anche la corrispondente imposta. Il documento assume così il valore di bolletta doganale ed attesta l'avvenuto pagamento dei diritti dovuti o l'adempimento delle formalità richieste.
Per quanto riguarda il debitore d'imposta (soggetto passivo dell'obbligazione doganale), al pagamento dell'imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata. In proposito, si precisa che "Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana".
Per individuare il soggetto obbligato, le disposizioni unionali non fanno riferimento né all'importatore né al proprietario della merce ma al dichiarante in dogana e alla mera disponibilità della merce.
Il versamento dell'IVA è, quindi, eseguito in dogana dal proprietario della merce o dal soggetto tramite il quale si effettua l'importazione. Non di rado, infatti, l'importazione viene eseguita attraverso l'intervento di uno spedizioniere.
Agli effetti IVA il debitore dell'imposta è sempre l'effettivo proprietario della merce e non l'intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al pagamento dei diritti doganali al momento dell'entrata nel territorio doganale. Ciò in quanto "...l'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre1972, n. 633, espressamente dispone che è ammesso in detrazione, dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta «assolta o dovuta»dal contribuente in relazione ai beni importati, ove con la locuzione «contribuente»non può che riferirsi all'effettivo importatore, vale a dire al destinatario delle merci, quale risulta dalla fattura estera di acquisto, unico soggetto legittimato all'esercizio del diritto di detrazione della relativa imposta. Pertanto, la facoltà del proprietario effettivo delle merci all'esercizio del diritto di detrazione dell'imposta pagata dal mandatario senza rappresentanza, incaricato dell'effettuazione delle operazioni doganali di importazione di beni, trova legittimazione tutte le volte in cui la sua identità venga verificata attraverso il collegamento soggettivo tra il documento doganale e la fattura estera".
In linea con quanto predetto, la Corte di cassazione di recente ha chiarito che "È obbligato al pagamento dei tributi e diritti doganali evasi anche l'effettivo proprietario della merce, ossia il soggetto in nome o per conto del quale sia stata effettuata l'operazione di importazione, e non soltanto colui che abbia materialmente presentato la merce in dogana rendendo la relativa dichiarazione, atteso che presupposto dell'obbligazione tributaria è la destinazione delle merci al consumo entro il territorio doganale, e che detta obbligazione sorge a carico di chi abbia realizzato (da solo o con altri) l'immissione della merce al consumo.
Tanto premesso, l'unico soggetto legittimato a recuperare l'IVA assolta al momento dell'importazione è il destinatario delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività che, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui al decreto IVA, può detrarre l'imposta assolta.