Detenuti e internati impegnati in attività volontarie, come attivare la tutela assicurativa Inail

L’INAIL, con circolare n. 2 del 10 gennaio 2020, fornisce indicazioni operative per l’attivazione della copertura assicurativa dei soggetti detenuti e internati che vengano impegnati in attività di pubblica utilità, da svolgersi in favore di amministrazioni dello Stato, enti territoriali, enti pubblici o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni.

Come noto, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei seguenti soggetti:
- beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, già introdotti in via sperimentale per il biennio 2014-2015 (art. 12, D.L. n. 90/2014; art. 1, co. 312, L. n. 208/2015);
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite (art. 21, co. 4-ter, L. n. 354/1975);
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, che consente lo svolgimento di attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente (art. 22, co. 1, D.Lgs. n. 142/2015);
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (artt. 186, co. 9-bis, e 187, co. 8-bis, D.Lgs. n. 285/1992; art. 73, co. 5-bis, D.P.R. n. 309/1990; art. 168-bis, c.p.).
Orbene, a decorrere dal 2020, la dotazione del suddetto Fondo viene incrementata e la copertura assicurativa Inail estesa anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità. L'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 124/2018, infatti, apportando modifiche alla normativa sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (art. 20-ter, L. n. 354/1975), ha previsto la possibilità che i detenuti e gli internati richiedano di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.
Di qui, al fine di identificare tra i soggetti beneficiari della copertura assicurativa anche i detenuti e gli internati impegnati in tali attività volontarie e gratuite, è in corso di aggiornamento il servizio online per l’apertura della "Polizza volontari", con l’aggiunta dell’opzione nel quadro Q1 "Denuncia di variazione - Dati anagrafici Assicurazione volontari impegnati in lavori di pubblica utilità". Alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, peraltro, il soggetto assicurante deve allegare copia della convenzione che disciplini le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo fra le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica, ossia Enti e/o organizzazioni assicuranti e competenti uffici del Ministero della giustizia. Di contro, non è più necessario, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati, inoltrare all’Istituto la copia del provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza, secondo le tipologie dei soggetti interessati) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità, fermo restando che, all’atto della compilazione della denuncia in modalità telematica per l’attivazione della copertura assicurativa, il denunciante deve indicare gli estremi del predetto provvedimento.
Infine, si confermano le ordinarie modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo già vigenti, per i detenuti in Istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti ovvero per attività occupazionale, siano addetti ad uno delle "attività protette" (art. 1, D.P.R. n. 1124/1965), nonché i loro istruttori sovraintendenti delle attività stesse.