Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 gennaio 2020, n. 3

Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche

 

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

La Società ALFA (in seguito, "Istante", "Società" o "Contribuente") ha per oggetto sociale la progettazione, costruzione e montaggio di montacarichi, servoscala, ascensori e piattaforme elevatrici anche finalizzate a consentire il superamento di barriere architettoniche (codice ATECO 28.22.01 - "fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili, attività svolta presso unità locale"). Di regola, opera stipulando con i propri clienti contratti di appalto, a norma degli articoli 1655 eseguenti del codice civile, aventi a oggetto forniture cd. "chiavi in mano", cioè comprensive sia del prodotto (servoscala, piattaforma elevatrice, ascensore etc.) sia delle opere edili e accessorie necessarie all'installazione dell'apparecchiatura all'interno dell'immobile (nelle parti comuni di edifici condominiali o all'intero dei singoli appartamenti).

La Società è creditrice del saldo di un contratto di appalto per "manutenzione straordinaria" (quindi non per eliminazione delle barriere architettoniche) con fornitura e montaggio di un impianto di sollevamento per persone in vano scala condominiale non avente le misure minime prescritte dall'articolo 8.1.13 del D.M. 236/1989 (e, per di più, raggiungibile solo dopo aver percorso una rampa di scale), in ragione del fatto che il condominio cliente insiste nel chiedere l'applicazione dell'IVA al 4 per cento, anche sulla scorta del parere di un consulente tecnico di parte.

L'Istante rappresenta di avere dei dubbi in merito alla bontà di questa richiesta in quanto ritiene non definitivamente chiarite dall'amministrazione finanziaria le condizioni al ricorrere delle quali è possibile applicare l'aliquota IVA del 4 per cento agli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

La Società premette di aver presentato istanza di interpello alla competente Direzione Regionale (in breve, "DR"), che ha affermato: "Con riguardo agli ascensori, alle rampe, ai montacarichi, ai servoscala, ecc... gli artt. 4 e 8 del D.M. n.236 del 1989 hanno stabilito dimensioni e caratteristiche specifiche che devono possedere per garantire il superamento delle barriere architettoniche anche con riguardo a edifici già esistenti. La mancata corrispondenza a uno solo dei requisiti tassativamente stabiliti dal legislatore, tale da ostacolare il rilascio della conformità da parte del professionista abilitato, impedisce di qualificare l'opera come"direttamente finalizzata al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche" e, di conseguenza, non consente di applicare l'aliquota IVA del 4 percento prevista dal n. 41-ter), della Tabella A, parte II. Ne consegue che laddove l'intervento volto al superamento delle barriere architettoniche sia realizzato nel rispetto della vigente normativa tecnica sopra indicata, lo stesso potrà beneficiare dell'IVA del 4 per cento ai sensi del citato n. 41-ter), della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972".

Tale risposta chiarisce che l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento è circoscritta alle ipotesi in cui sussiste l'effettiva rispondenza degli ascensori e degli altri elementi installati alle peculiarità tecniche imposte dalla normativa di settore (cfr.articolo 8.1.13 del D.M. 236/1989), senza lasciare spazio alla possibilità di derogare a tali caratteristiche strutturali minime. Come noto, però, l'interpello ha portata esclusivamente soggettiva.

A parere del Contribuente la consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019 avente ad oggetto "Chiarimenti in materia di aliquote IVA e ritenute d'acconto applicabili alle diverse operazioni aventi ad oggetto ascensori, ivi comprese quelle finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche", si discosta dal parere della DR prima citato: in tale sede, l'amministrazione finanziaria non ha definito specificamente i tratti dell'agevolazione, limitandosi ad asserire che quella contenuta nel numero 41-ter),della Tabella A, Parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972 è "un'agevolazione diretta a favorire l'esecuzione di opere finalizzate all'adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante 'Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche", senza tuttavia precisare alcunché circa la possibilità di fruire dell'aliquota IVA del 4 per cento anche in ipotesi di deroga ai requisiti minimi dimensionali degli elementi oggetto di installazione, ove ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 7 del D.M. n. 236 del1989.

Al riguardo, l'Istante ricorda che l'articolo 4.1.13 del citato D.M. prevede specifiche caratteristiche tecniche - dettagliate nel successivo articolo 8.1.13 - che i servoscala, gli ascensori e gli altri elementi installati dovrebbero possedere per essere considerati idonei a consentire il superamento di barriere architettoniche (quali dimensioni, portata, velocità, sicurezze dei comandi etc.).

Il successivo articolo 7 però lascia aperta la possibilità di derogare alle specifiche tecniche di cui al citato articolo 8:

- qualora "le soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche(...) rispondano alle esigenze sottointese dai criteri di progettazione" (sempreché tale esigenza di mancare al rispetto dei requisiti tecnici dell'articolo 8 risulti attestata "da una relazione, corredata da grafici necessari, con la quale [venga] illustrata l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili"); oppure

- nell'ambito di interventi di ristrutturazione, qualora sia dimostrata"l'impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici"dell'edificio, pur dovendo in ogni caso rispettare l'articolo 1, comma 3, della legge n.13 del 1989.

La possibilità di una deroga ha indotto molti operatori del settore, tra cui i clienti della Società, ad adottare una tesi estensiva dell'agevolazione in commento secondo la quale l'aliquota IVA del 4 per cento spetta anche quando l'ascensore sia suscettibile, in astratto, di superare le barriere architettoniche pur non rispondendo ai limiti dimensionali elencati all'articolo 8.1.13 del D.M. 236/1989 a causa delle"impossibilità tecniche connesse agli elementi strutturali e impiantistici" degli edifici nei quali sono installati (cfr. articolo 7 del citato D.M.). Un utente cardiopatico, ad esempio, non è disabile motorio costretto su sedia a ruote e pertanto con riferimento alla sua categoria, per superare le barriere architettoniche, sarebbe sufficiente un"normale" impianto di sollevamento, essendo ininfluenti le misure interne della cabina(ovvero, a prescindere dalla conformità di quest'ultime alle dimensioni minime elencate dall'articolo 8.1.13 del D.M. 236/1989), o la realizzazione di un'opera di abbattimento solo parziale (per esempio, rampa scala nell'ingresso non abbattuta,sbarco ai piani mezzanini etc.).

Non essendoci un'interpretazione univoca da parte dei committenti e della concorrenza, generando asimmetrie e distorsioni di mercato oltre che un potenziale danno per la stessa Amministrazione finanziaria, data anche la dimensione non trascurabile del mercato (quasi 1.750 milioni di euro di fatturato nel mercato interno),la Società chiede che venga definitivamente chiarita l'esatta portata della norma contenuta nel numero 41-ter), della Tabella A, Parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972 (inseguito "Decreto IVA"). In altri termini, chiede di chiarire se per l'applicare l'IVA al 4per cento sia necessaria la rispondenza dell'opera realizzata nell'ambito del contratto di appalto alle caratteristiche tecniche elencate nell'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del1989, oppure, più genericamente, sia sufficiente che la prestazione in oggetto debba rispettare nel suo complesso la disciplina contenuta nel citato D.M., con facoltà,quindi, di invocare - laddove possibile - la deroga di cui all'articolo 7 del medesimo decreto ai requisiti minimi dimensionali, di portata e di sicurezza. Pertanto, laddove un professionista abilitato attesti che l'intervento - pur non ottemperando alle caratteristiche minime di dimensione, portata, velocità e sicurezza dei comandi di cui al più volte citato articolo 8.1.13 - rientri comunque nelle ipotesi di deroga previste dall'articolo 7 del D.M. 236/1989, risulterebbe comunque applicabile l'IVA al 4 percento.

In ultimo, il Contribuente fa presente che adottando l'interpretazione estensiva,gran parte degli edifici preesistenti è suscettibile di giustificare una progettazione in deroga ai requisiti tecnici minimi dell'articolo 8 del D.M. 236/1989 (basti pensare agli edifici storici). Ne conseguirebbe che i requisiti minimi di cui all'articolo 8.1.13 potrebbero in concreto essere rispettati solo quando l'intervento è eseguito su nuove costruzioni.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento è necessario il rispetto dei requisiti minimi previsti dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989. In caso contrario, cioè quando l'appalto della manutenzione straordinaria è realizzato in deroga alle dimensioni minime del citato D.M., si applica l'aliquota IVA del 10 per cento.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

Il numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata Decreto IVA prevede che siano assoggettate all'aliquota del 4 per cento le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».

Come affermato nella consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, si tratta di un'agevolazione diretta a favorire l'esecuzione di opere finalizzate all'adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Le barriere architettoniche qui in discussione sono quelle descritte dall'articolo 2 d el D.M. 14 giugno 1989, n. 236, attuativo dell'articolo 1 della citata legge, ai sensi del quale sono tali:

"a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".

La risoluzione 25 giugno 2012, n. 70/E chiarisce che l'aliquota IVA del 4 percento prevista dal numero 31) della Tabella A, parte II, del Decreto IVA, applicabile alle cessioni dei beni ivi previsti (i.e. poltrone e veicoli per invalidi anche a motore, servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie), è un'agevolazione oggettiva. Ciò in quanto la finalità della norma è "...agevolare i trasferimenti di quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l'applicazione dell'aliquota ridotta alla circostanza che l'acquirente sia il soggetto portatore di handicap....Il legislatore ha dunque inteso oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto ceduto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.. In tale ottica, l'aliquota ridotta del 4 per cento può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell'ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili ... nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa" (articolo 8.1.13 del D.M. 236 del 1989).

Analoghe considerazioni si ritengono valide ai fini dell'individuazione della portata del numero 41-ter) della citata Tabella in relazione alle "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche". La norma in esame di fatto completa la previsione del numero 31),prima commentato, includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto e pertanto il legislatore ha inteso anche in questo caso oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione in esame guardando alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.

In linea con quanto già dalla scrivente affermato nella risoluzione n. 70/E del 2012, si ritiene che la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche possa beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dall'articolo 8.1.13 del D.M. n. 236 del 1989.