Prassi - INAIL - Circolare 10 gennaio 2020, n. 2

Estensione della copertura assicurativa prevista dall’articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 a decorrere dall’anno 2020.

 

Quadro normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

- Legge 26 luglio 1975, n. 354: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Articolo 20-ter.

- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada".

- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142: "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), articolo 1, commi 312-316.

- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

- Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124: "Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103", articolo 2, comma 2".

- Circolare Inail 28 febbraio 1980, n. 10: "Convenzione per l'affidamento all'INAIL della gestione dell'assicurazione dei detenuti e degli internati per misure di sicurezza e dei minori sottoposti a misure rieducative".

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014, recante le modalità di attuazione della misura sperimentale introdotta dall’articolo 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2017, recante le modalità di attuazione della misura sperimentale prevista dall’articolo 1, commi da 312 a 316, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- Circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45: "Applicazione dell’art. 12 del Decreto legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell’11 agosto 2014 recante "Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale".

- Circolare Inail 11 aprile 2016, n. 15: "Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208."

- Circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8: "Art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato e integrato dall’art. 1, commi 86 e 87, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, in quanto imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti. Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, integrato di euro 3 milioni per l’anno 2017."

- Circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5: "Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Estensione, per gli anni 2018 e 2019, della copertura assicurativa per gli anni 2018 e 2019 degli imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di "lieve entità" in materia di stupefacenti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità."

- Circolare Inail 2 marzo 2018, n. 14: "Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5. Ambito di applicazione del Fondo."

 

Premessa

L’articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 ha integrato dell'importo di 3.000.000 di euro annui, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ha esteso la copertura assicurativa Inail anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (NOTA 1).

Pertanto, su concorde parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 2), si illustrano le novità introdotte dalla richiamata norma che riguardano l’ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa dell’attività di volontariato a fini di utilità sociale e le connesse modalità applicative.

 

Ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa garantita dal Fondo previsto dall’art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Per effetto del descritto quadro normativo, sono pertanto assicurati all’Inail, con le modalità previste dalle circolari richiamate nel quadro di riferimento, alle quali si fa integrale rinvio per quanto non disciplinato dalla presente circolare, i seguenti soggetti:

- beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito già introdotti, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, dall’art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e attualmente previsti dall’art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter e dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del Codice penale.

 

Implementazione del servizio online di apertura della "Polizza volontari".

Al fine di identificare tra i soggetti beneficiari della copertura assicurativa anche i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è in corso di aggiornamento il servizio online per l’apertura della "Polizza volontari".

Nel quadro Q1 Denuncia di variazione - Dati anagrafici Assicurazione volontari impegnati in lavori di pubblica utilità sarà presente l’opzione detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter e dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Ulteriori istruzioni operative saranno fornite al momento del rilascio degli aggiornamenti procedurali al servizio online per l’apertura della "Polizza volontari".

 

Documentazione da allegare alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa

Con la circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8 è stato specificato che, in allegato alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, il soggetto assicurante deve produrre copia del provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza secondo le tipologie dei soggetti interessati) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità, nonché copia della convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo fra le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica, ossia Enti e/o organizzazioni assicuranti e competenti uffici del Ministero della giustizia.

Nell’ambito di un riesame generale della documentazione utile per l’attivazione della copertura assicurativa, si ritiene non più necessario inoltrare all’Istituto, tra i documenti da allegare alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, copia del provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza secondo le tipologie dei soggetti interessati) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità, fermo restando che, all’atto della compilazione della denuncia in modalità telematica per l’attivazione della copertura assicurativa, il denunciante dovrà indicare gli estremi del predetto provvedimento.

Ciò nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati (NOTA 3).

In ogni caso, resta confermato l’obbligo, a carico dei promotori dei progetti di pubblica utilità, di produrre, in allegato alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa dei soggetti impegnati nei lavori di pubblica utilità, gli ulteriori documenti previsti dalla richiamata circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8 (quali, per esempio, la copia della convenzione che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro), in quanto idonei a identificare i beneficiari della tutela.

 

Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo per ulteriori fattispecie di detenuti e internati

Si confermano le modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo tuttora vigenti per i detenuti e gli internati che non rientrano nelle categorie tassativamente indicate dalle disposizioni normative sopra richiamate (NOTA 4).

Pertanto, sono assicurati, ai sensi dell’art. 4, n. 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i detenuti in Istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro istruttori sovraintendenti delle attività stesse.

Sono altresì assicurati, mediante apposita convenzione stipulata dall’Inail con il Ministero della giustizia, i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato (NOTA 5) (circolare Inail 28 febbraio 1980, n.10).

Ai sensi della predetta circolare, nell'ambito dei lavori condotti direttamente dallo Stato debbono essere incluse anche le attività di servizio dirette a garantire la funzionalità degli stabilimenti o istituti di prevenzione e di pena, quando siano svolte da detenuti o internati sotto la vigilanza dell'autorità carceraria, ancorché tali attività possano essere date in appalto ai privati datori di lavoro.

 

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Note:

(1) L'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, ha stabilito che dopo l'articolo 20-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 è inserito l’articolo 20-ter Lavoro di pubblica utilità

1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.

2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere a oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.

3. Le attività di cui al comma 2 possono essere organizzate dall'amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 20-bis.

4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.

6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all'esterno dell'istituto. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all'articolo 21, comma 4, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.

7. Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.

(2) Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, prot. n. 160 del 9 gennaio 2020.

(3) Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

(4) Art. 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(5) Art 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.