Firmato accordo di rinnovo per le imprese edili di Roma e Provincia

Siglata il 28/11/2019, tra l’ACER di Roma e Provincia e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CIPL per le imprese edili e affini di Roma e Provincia, in vigore dal 1/1/2020.

Le Organizzazioni Sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL di Roma e Provincia hanno firmato con riserva l’ipotesi di rinnovo e si impegnano a scioglierla entro e non oltre il 23/12/2019.

Le Parti Sociali territoriali concordano nel ridefinire la Governance dei due Enti Bilaterali così come segue:
CASSA EDILE: oltre al Direttore, di espressione di parte datoriale, dovranno essere individuati, all’interno dell’organico dell’Ente, tre Responsabili - di espressione delle OO.SS. dei lavoratori - per le aree della Cassa Edile: "DURC", "Operai" e "Imprese".
Il mandato di raggiungere gli obiettivi individuati dalle Parti Sociali e di definirne le procedure attuative è affidato al Comitato di Presidenza che si avvale del Direttore. Il Direttore è coadiuvato dai citati Responsabili di Area.
CEFMECTP: oltre al Direttore, di espressione di parte datoriale, dovrà essere individuato, all'interno dell’organico dell’Ente, un Responsabile - di espressione delle OO.SS. dei lavoratori - per le aree di attività dell’Ente.

Il mandato di raggiungere gli obiettivi individuati dalle Parti Sociali e di definirne le procedure attuative è affidato al Comitato di Presidenza che si avvale della Direzione. Il Direttore è coadiuvato dal citato Responsabile di Area.
Nell’ottica di garanzia di legalità e di rilancio del settore, le Parti firmatarie, sono concordi nella volontà di attuare azioni congiunte mirate a contrastare il fenomeno del c.d. "dumping contrattuale" e della "fuga dal contratto edile" e nel ritenere che il ruolo dei RLS e RLST, in un settore fortemente a rischio come quello delle costruzioni, sia fondamentale per il monitoraggio e la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, per l’efficace realizzazione di attività di prevenzione dei rischi e per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS).
I costi derivanti dall’esercizio delle attività dei RLST svolte per il territorio di Roma e Provincia saranno coperti attraverso un contributo pari allo 0,04%, da calcolarsi sugli elementi retributivi indicati come base di calcolo per gli altri contributi dovuti alla Cassa Edile.
A tali costi provvederanno esclusivamente le aziende nel cui ambito non sia stato eletto o designato il RLS aziendale.
Al fine di individuare i datori di lavoro non soggetti a tale obbligo contributivo le imprese, in occasione della denuncia contributiva mensile alla Cassa Edile, dovranno indicare l’eventuale presenza del RLS Aziendale.
II predetto contributo sarà versato mensilmente dalle imprese alla Cassa Edile che, a sua volta, lo verserà all’Associazione che le Organizzazioni Sindacali hanno provveduto a costituire.

Enti Bilaterali

La percentuale dei costi di gestione della Cassa Edile, compreso il costo del personale, dovrà essere contenuta nel limite dello 0,75% del complessivo contributo Cassa Edile.
Il costo di gestione dell’Ente territoriale di Formazione e Sicurezza, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto.

Prestazioni ai lavoratori

Le Parti Sociali territoriali si danno atto e ribadiscono quanto previsto dal vigente CCNL ovvero che le prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto in merito al Fondo Sanitario Nazionale, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del contributo Cassa Edile del 2,25%.
Le prestazioni di cui sopra, saranno definite in uno specifico Regolamento redatto e deliberato dagli Organi di gestione della Cassa Edile in conformità alle indicazioni fomite dalle Parti Sociali territoriali.

Premialità

Le Parti Sociali territoriali si danno atto e ribadiscono quanto previsto dal vigente CCNL, ovvero che l’aliquota dell’1,05% del contributo Cassa Edile, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, sarà finalizzata al riconoscimento di premialità alle imprese.

Elemento variabile della retribuzione (EVR)

Viene concordata, per il periodo di vigenza del presente accordo, la seguente disciplina dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per il territorio di Roma e Provincia.
Per il territorio di Roma e Provincia, l’istituto dell’EVR è concordato come segue:
La sua erogazione è subordinata ai criteri e alle modalità di cui all’art. 38 del CCNL ed il suo valore è pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data dell’1/7/2018.
Ai fini del completamento degli indicatori territoriali, per la verifica dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, viene individuato quale quarto indicatore il rapporto fra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Roma e Provincia.
Di conseguenza gli indicatori sui quali effettuare la verifica territoriale sono i seguenti:
1. Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile di Roma e Provincia (intendendosi per tali gli operai attivi per l’anno considerato);
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile di Roma e Provincia;
3. Ore denunciate in Cassa Edile di Roma e Provincia, al netto delle ore di cassa integrazione guadagni;
4. Rapporto fra massa salari versata e massa salari denunciata in Cassa Edile di Roma e Provincia.
A ciascuno degli indicatori di cui sopra viene attribuita l’incidenza ponderale del 25%.
In ogni caso, il riconoscimento dell’EVR è subordinato alla verifica territoriale dei parametri citati e successivamente dei parametri aziendali come di seguito previsto:
Le Parti Sociali territoriali si incontreranno annualmente, a decorrere dall’anno 2020, entro il 15 aprile di ciascun anno per procedere al calcolo e alla verifica degli indicatori territoriali sopracitati.
Non si darà luogo all’erogazione dell’EVR nell’anno per il quale viene effettuata la verifica, sia nel caso in cui nessun parametro risulti positivo, sia nel caso in cui risulti positivo un solo parametro.
Per la determinazione dell’EVR, nell’ambito del raffronto dei quattro parametri territoriali su base triennale, qualora almeno due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle incidenze ponderali dei singoli parametri:
- Nella misura del 50% nell’ipotesi di due parametri pari o positivi;
- Nella misura del 75% nell’ipotesi di tre parametri pari o positivi;
- Nella misura del 100% nell’ipotesi di tutti e quattro i parametri pari o positivi.

Mensa

Operai: l’indennità sostitutiva di mensa ivi prevista è fissata nella misura di Euro 0,72 (zero/72) per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

Impiegati: l’indennità sostitutiva di mensa ivi prevista è fissata nella misura di Euro 5,76 (cinque/76) per ogni giornata di effettiva presenza.

Trasporto

Operai: il concorso spese per il trasporto urbano ivi previsto è fissato nella misura di Euro 0,25 (zero/25) per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).

Impiegati: il concorso spese per il trasporto urbano ivi previsto è fissato nella misura di Euro 2,00 (due/00) per ogni giornata di effettiva presenza.

RLST - contribuzione

La Cassa Edile di Roma e Provincia versa mensilmente all’Associazione di cui sopra il gettito derivante dalla contribuzione prevista al comma 10 del Protocollo sopra citato.
Fermo restando quanto sopra, le Parti individuano in Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) totali le risorse economiche che annualmente si rendono necessarie per lo svolgimento dell’attività degli RLST da effettuarsi nell’ambito del territorio di Roma e Provincia.
Qualora gli importi della contribuzione di cui sopra non siano sufficienti a garantire per ogni esercizio annuale (da ottobre a settembre) la copertura dei costi come sopra individuati, la differenza viene posta dalla Cassa Edile a carico della gestione ordinaria.