Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 03 dicembre 2019, n. 200901

Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED, ATR. Esito delle attività di monitoraggio ed azioni correttive

 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 91956 del 26 luglio 2019 con cui sono state rese specifiche disposizioni sulle procedure di rilascio dei certificati di circolazione, a cui gli Uffici locali avrebbero dovuto adeguarsi entro un termine di 180 giorni, ossia entro il 22 gennaio 2020. In vista di tale scadenza, questa Direzione ha recepito da codeste Direzioni territoriali gli esiti del monitoraggio condotto sull’applicazione della disposizione in questione.

Dalla data di scadenza sopra indicata, veniva precisato nella nota, non sarebbe stato più possibile fare ricorso alla procedura di previdimazione dei certificati di circolazione, di cui alla disposizione n. 6305 del 30 maggio 2003 dell’ex Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, in coerenza con il vigente quadro normativo doganale unionale.

Presso alcune realtà territoriali è stato evidenziato come la numerosità dei certificati richiesti rappresenti un fattore critico, al fine di garantire l’esigenza di celerità dei traffici commerciali. Come già osservato nella nota cui si fa seguito, tale limite discende dalle caratteristiche stesse dei certificati di circolazione, che sono documenti cartacei da richiedere ad hoc prima della spedizione della merce. Tali documenti mal si conciliano con le caratteristiche degli attuali scambi commerciali internazionali, infatti gli ultimi Accordi commerciali sottoscritti dall’Unione europea contengono modalità differenti per le prove dell’origine.

La procedura connessa al rilascio dei certificati prevede un controllo, da parte dell’Ufficio territoriale, sulla richiesta e sulla documentazione a corredo della stessa (NOTA 1). Sul punto, la nota n. 91956 ha disposto che l’attività istruttoria venga calibrata in funzione delle peculiarità dei locali flussi in esportazione (NOTA 2), riducendo al minimo i termini per il rilascio dei certificati di circolazione. Si precisa che il rilascio dei certificati potrà avvenire contestualmente alla presentazione della richiesta, nei casi in cui la documentazione presentata sia esaustiva, avvalendosi a tal fine di riscontri già effettuati, come nei casi di operazioni di carattere ripetitivo (NOTA 3).

In alternativa ai certificati di circolazione, com’è noto, è possibile fare ricorso alla dichiarazione di origine rilasciata dall’esportatore, secondo le modalità previste nei singoli Accordi commerciali sottoscritti dall’Unione europea. Per spedizioni di valore superiore a 6.000 euro l’esportatore dovrà essere munito di un’apposita autorizzazione allo status di esportatore autorizzato. Dal monitoraggio condotto è emerso un notevole aumento di richieste per tale autorizzazione, benché in modo non omogeneo sul territorio, ed è stata segnalata la conseguente difficoltà di evaderle entro la scadenza del 22 gennaio 2020, sopra richiamata.

L’aumento di richieste per lo status di esportatore autorizzato rappresenta in sé un fenomeno positivo, in quanto consentirà in buona parte di superare il ricorso ai certificati di circolazione ed i problemi ivi connessi. La nota di luglio scorso suggeriva proprio di privilegiare la dichiarazione su fattura come prova dell’origine e quindi la tendenza emersa non può che essere letta con favore, benché ne scaturisca per gli Uffici territoriali, nell’immediato, la difficoltà di evadere le richieste pervenute.

Al fine di consentire agli Uffici di evadere tali richieste, si dà facoltà agli stessi di prorogare il termine stabilito nella nota n. 91956 di ulteriori 90 giorni, decorrenti dalla sopra richiamata scadenza del 22 gennaio 2020. A tale riguardo si evidenzia quanto già disposto in relazione all’attività preliminare al rilascio dello status, nel senso che l’Ufficio dovrà avvalersi di eventuali riscontri già effettuati, come nei casi di operatori titolari di autorizzazioni AEO, limitandosi ad acquisire solo specifici elementi integrativi di cui non sia già in possesso (NOTA 4). Si precisa inoltre che tali acquisizioni potranno essere effettuate d’ufficio, facendone richiesta all’esportatore, che provvederà a fornire i documenti richiesti.

 

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Note:

(1) Sul punto si veda la circolare 11/D del 28 aprile 2010 della Direzione Centrale Accertamenti e Controlli, in particolare il par. "Compilazione dei formulari di domanda e dei certificati di circolazione", che fornisce specifiche indicazioni sulla compilazione della domanda e sulla documentazione da allegare.

(2) Ribadendo una disposizione contenuta nella già citata circolare 11/D.

(3) La ripetitività va riferita sia al soggetto esportatore, sia alla merce oggetto della richiesta.

(4) Rif. nota 91956/2019, par. "Qualifica di esportatore autorizzato".