Immobile ad uso promiscuo: causa ostativa sull'indeducibilità dei costi

Il professionista non può usufruire della deduzione al 50% della rendita catastale dell’immobile ad uso promiscuo, se dispone, nello stesso Comune, di altro immobile utilizzato per fini professionali (Corte di Cassazione - ordinanza n. 31621/2019).

Il chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione, che riguardo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, si espressa sull’applicabilità della disposizione agevolativa di cui all’art. 54, co. 3, TUIR, nel caso in cui il contribuente disponga nel medesimo Comune di due immobili: uno ad uso promiscuo e l’altro utilizzato esclusivamente per fini professionali, anche se per una parte dato in locazione.

Il cit. art. 54 dispone che "per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50% del relativo canone.

La deduzione pari al 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile ad uso promiscuo non è quindi applicabile qualora il contribuente disponga anche di altro immobile adibito esclusivamente ad uso professionale e non a quello abitativo, a nulla rilevando, relativamente al caso di specie, che alcuni locali siano dati in locazione ad altri professionisti.

In merito i giudici della Corte hanno precisato che l'avverbio "esclusivamente", contenuto nell’art. 54, co. 3, del TUIR, deve leggersi in contrapposizione all'avverbio "promiscuamente", che riconosce una deduzione pari al 50% della rendita catastale nei soli casi in cui il professionista utilizza un bene immobile promiscuamente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e per il proprio uso personale o familiare, subordinandola alla condizione che egli non disponga di un altro immobile nello stesso comune, ove svolga esclusivamente l'attività professionale.