Fondo Esattoriali: domande di prestazioni di capitale - TFR e relative anticipazioni

Sul sito sul sito www.inps.it è stata pubblicata la nuova domanda di prestazioni di capitale – TFR e relative anticipazioni - a carico del Fondo Esattoriali. Nella home page dei Servizi TFR sono stati messi a disposizione degli utenti il regolamento delle anticipazioni attualmente in vigore, il manuale tecnico, e l’elenco dei modelli da allegare. Il messaggio n. 4470/2019 disciplina, inoltre, le unioni civili e gli effetti sulla liquidazione delle prestazioni di capitale a carico del Fondo e fornisce chiarimenti in materia di anticipazione del TFR per usufruire del congedo parentale.

Il Fondo speciale esattoriale è un fondo obbligatorio integrativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che ha lo scopo di corrispondere agli iscritti prestazioni pensionistiche integrative e prestazioni di capitale consistenti nella liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR), comprese eventuali integrazioni e anticipazioni del trattamento.
Sul sito istituzionale è stata pubblicata la nuova domanda di prestazioni di capitale – TFR e relative anticipazioni - a carico del Fondo. L’assicurato o, in caso di decesso, i suoi aventi diritto possono accedervi direttamente, tramite il codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto, oppure con il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID almeno di Livello 2 – o la Carta Nazionale dei Servizi – CNS, oppure tramite gli enti di patronato.
Nella home page dei Servizi TFR sono stati messi a disposizione degli utenti il regolamento delle anticipazioni attualmente in vigore, il manuale tecnico, e l’elenco dei modelli da allegare. Sono state introdotte alcune novità riguardanti la gestione della documentazione, l’acquisizione e la consultazione dei documenti già inseriti.
La domanda è stata aggiornata integrando, ove possibile, le autocertificazioni e presentando, in ultima pagina, l’elenco della documentazione necessaria.
La domanda può essere salvata e consultata in ogni fase di compilazione.

Circa le unioni civili, l’Inps ricorda che la legge 20 maggio 2016, n. 76, definisce l’unione civile come il legame affettivo reciproco tra due persone dello stesso sesso, di maggiore età, che si formalizza mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni. Con specifico riferimento al TFR, l’articolo 1, comma 17, della legge citata prevede che "in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile". Con particolare riferimento alle anticipazioni, si precisa che l’anticipazione per spese sanitarie può essere richiesta anche per far fronte a spese per terapie o interventi straordinari riguardanti la parte dell’unione civile e che ai fini della concessione dell’anticipazione per l’acquisto della prima casa, è necessario che l’altra parte dell’unione civile non sia proprietaria o comproprietaria di altro alloggio ubicato nel comune di residenza o di lavoro, che, nella quota di proprietà, risulti idoneo alle esigenze familiari.
In merito, invece, alle domande di anticipazione del TFR per fruire del congedo parentale, l’Inps rammenta che, in base all’articolo 7-bis del regolamento del Fondo, l’anticipazione può essere richiesta dal lavoratore - padre o madre - per fruire dei congedi parentali di cui all’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001, in particolare il comma 2 del citato articolo 7-bis stabilisce che l’avere beneficiato dell’anticipazione del TFR per la fruizione del congedo parentale non esclude la possibilità di richiedere un’ulteriore anticipazione nei seguenti casi:
- per l’acquisto della prima casa o per spese sanitarie ai sensi dell’articolo 2120, comma 8, del codice civile;
- per la fruizione di successivi congedi parentali;
- per la fruizione di congedi per formazione e formazione continua.
L’importo complessivo delle anticipazioni, tuttavia, non può superare il 70% del TFR maturato al momento della prima richiesta.
L’articolo 7 della legge n. 53/2000 prevede che il datore di lavoro corrisponda l’anticipazione unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo stesso; anche per gli iscritti al Fondo Esattoriali l’anticipazione del TFR può essere erogata prima dell’inizio del congedo, purché la relativa domanda sia presentata in tempo utile per la definizione istruttoria.
La domanda può essere presentata anche nel corso del periodo di fruizione del congedo parentale ed alla scadenza dello stesso, purché entro il termine di 180 giorni previsto dal regolamento per documentare l’utilizzo delle anticipazioni. Oltre il predetto limite temporale, la richiesta di anticipazione del TFR non potrà trovare accoglimento.