Reddito di cittadinanza agli stranieri, definito l'ambito di applicazione della certificazione integrativa

Con messaggio n. 4516 del 3 dicembre 2019, l’Inps fornisce indicazioni sull’obbligo di presentazione di una certificazione comprovante la situazione del patrimonio immobiliare posseduto all’estero, da parte dei richiedenti della prestazione del RdC o della PdC, cittadini extra UE di Stati o territori di cui al Decreto interministeriale del 21 ottobre 2019, in corso di pubblicazione.

Come noto, in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, è previsto un obbligo di produrre in fase istruttoria, ai fini dell’accoglimento della domanda del Reddito di cittadinanza (RdC), una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana (art. 3, D.P.R. n. 445/2000; art. 2, D.P.R. n. 394/1999). Con tale certificazione devono essere comprovati i requisiti reddituali e patrimoniali (art. 2, co. 1, lett. b), D.L. n. 4/2019), nonché la composizione del nucleo familiare. Non è sussistente l’obbligo citato nelle ipotesi che seguono:
- per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, nei quali sia oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni predette.
Al fine dell’individuazione di tali Paesi, la normativa aveva rimandato all’adozione di un apposito decreto interministeriale e, nelle more, l’Inps aveva sospeso l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari. Orbene, il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del 21 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei Conti ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha così definito l’ambito di applicazione della norma: Regno del Bhutan, Repubblica di Corea, Repubblica di Figi, Giappone, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, Islanda, Repubblica del Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Stato del Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Repubblica del Ruanda, Repubblica di San Marino, Santa Lucia, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera, Taiwan, Regno di Tonga. Nello specifico, dunque, ai fini dell’accoglimento della richiesta del RdC e della PdC, i cittadini degli Stati o territori citati, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE. I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al RdC e alla PdC.
Di conseguenza, per le domande presentate da aprile 2019 dai cittadini extracomunitari esonerati per le quali è già stata effettuata l’istruttoria per la verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, saranno disposti il rilascio della carta Rdc e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, si provvederà al successivo invio, con cadenza quindicinale, delle eventuali mensilità arretrate maturate. Le altre domande, invece, presentate dai cittadini extra-UE, di uno degli Stati o territori di cui al decreto interministeriale, dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la predetta certificazione. Gli altri requisiti reddituali e patrimoniali, nonché la composizione del nucleo familiare, non devono essere oggetto della certificazione integrativa.
I richiedenti interessati riceveranno, in ogni caso, un sms o una mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso le Strutture territoriali dell’Istituto. Tale certificazione potrà essere prodotta dagli interessati recandosi personalmente presso la Struttura INPS territorialmente competente o, in alternativa, inviandola alla stessa via PEC.