Legislazione - DECRETO-LEGGE 02 dicembre 2019, n. 137 conv. con modif. in legge 30 gennaio 2020, n. 2

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

 

Art. 1

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

 

1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria con le modalità di cui ai commi 3 e 4, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è concesso, nell'anno 2019, in favore delle stesse società in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per la esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, per capitale e interessi, in pre-deduzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura entro il 16 dicembre 2021. Detto finanziamento può essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. (1) (3)

2-bis. L'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 invia alle competenti Commissioni parlamentari, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i dati aggiornati relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società e, con cadenza semestrale per l'intera durata dell'amministrazione straordinaria, tutti i dati rilevanti relativi alla situazione economico-finanziaria delle medesime società. (2)

3. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria delle società di cui al comma 1 è integrato con un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali delle medesime società funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di cui al comma 4 , tenendo conto dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi aziendali. L'integrazione del programma è approvata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. (1)

4. Entro il termine del 31 maggio 2020, l'organo commissariale delle società in amministrazione straordinaria di cui al comma 1 espleta, eventualmente anche con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario.

5. All'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12». Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1 del citato decreto-legge n. 34 del 2019.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 400 milioni per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 per le finalità ivi indicate. E' conseguentemente abrogato il predetto articolo 54. Le risorse già iscritte in bilancio finalizzate ai finanziamenti di cui al comma 1, a valere sulle somme di cui all'articolo 59 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono essere utilizzate ai fini dell'anticipazione di tesoreria di cui al comma 2, secondo periodo. La regolarizzazione dell'anticipazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1)

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(1) Comma modificato in sede di conversione (legge 30 gennaio 2020, n. 2), a decorrere dal 1° febbraio 2020.

(2) Comma inserito in sede di conversione (legge 30 gennaio 2020, n. 2), a decorrere dal 1° febbraio 2020.

(3) Comma modificato dall’art. 45, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modif. in L. 11 settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 17 luglio 2020; successivamente modificato dall’art. 12, comma 3, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. in L. 26 febbraio 2021, n. 21, a decorrere dal 31 dicembre 2020; successivamente modificato dall’art. 11-quater, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con modif. in L. 23 luglio 2021, n. 106, a decorrere dal 25 luglio 2021.

 

Art. 2

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2019, n. 282.