Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 06 novembre 2019, n. 138

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97

 

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) due dipartimenti e otto direzioni generali;»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) e di Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI).»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo (DiPENT) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per il patrimonio naturalistico (PNA);

b) Direzione generale per il mare e le coste (MAC);

c) Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA);

d) Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (IPP).»;

4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per l'economia circolare (ECi);

b) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA);

c) Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS);

d) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA).

3-ter. I Capi dei Dipartimenti dai quali dipendono funzionalmente i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale, in cui si articola ciascun dipartimento, svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il Capo del Dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attività degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro.

3-quater. I Capi dei Dipartimenti assicurano il coordinamento dell'azione amministrativa anche mediante la convocazione della Conferenza dei Dipartimenti e delle direzioni generali, nonché attraverso l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro temporaneo per la trattazione di questioni specifiche o per il perseguimento di particolari obiettivi che necessitano del concorso di entrambi i Dipartimenti o di più direzioni generali.»;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I Dipartimenti e le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente decreto, nonché ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse:

a) l'attività istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;

b) la formulazione di proposte, nelle materie di rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi comunitari, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonché la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati;

c) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;

d) la cura dei rapporti con gli uffici dell'Unione europea per le fasi ascendente e discendente della formazione del diritto dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le direttive dell'organo di direzione politica, informando, sia preventivamente sia successivamente, l'Ufficio di Gabinetto dell'attività svolta, anche in merito a incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati, in corso di svolgimento o conclusi, con soggetti o organismi pubblici o privati di altri Stati, e alle iniziative aventi sviluppi di rilievo internazionale anche solo potenziali o che possano condurre alla sottoscrizione di convenzioni, accordi, trattati o altri atti analoghi comunque denominati;

e) la cura dell'informazione e della comunicazione ambientale per i profili di competenza, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.»;

6) al comma 5 le parole «Le direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «I Dipartimenti e le direzioni generali»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo). - 1. Il Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di tutela del patrimonio naturalistico e del mare, di salvaguardia del suolo e dell'acqua, nonché delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione.

2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, le competenze in materia di: aree protette terrestri, inclusi i Parchi nazionali e la Rete Natura 2000; la salvaguardia nazionale e internazionale degli ecosistemi e tutela della biodiversità, della flora e della fauna e dei servizi ecosistemici; valorizzazione dei patrimoni naturalistici materiali e immateriali; promozione delle zone economiche ambientali; riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e OGM; difesa del mare e delle coste; protezione degli ecosistemi marini e costieri; attuazione della Strategia marina e della Convenzione di Barcellona per il Mar Mediterraneo; pianificazione spaziale marittima; coordinamento delle Autorità di bacino; prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico; difesa del suolo; promozione delle politiche per l'acqua quale bene comune; tutela delle risorse idriche; innovazione tecnologica e digitalizzazione; relazioni con il pubblico e informazione ambientale; benessere organizzativo, formazione e qualificazione del personale; relazioni sindacali e contenzioso; bilancio e trattamento economico; logistica.

3. Il Dipartimento, altresì, cura le tematiche dell'educazione e della formazione ambientale, dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del Ministero, anche coordinando le attività svolte dalle direzioni nelle materie di rispettiva competenza; la raccolta, in raccordo con l'ISPRA e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di dati statistici anche al fine dell'attività istruttoria per la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente nelle materie di competenza; la vigilanza nei confronti dell'ISPRA e il controllo analogo nei confronti delle società in-house determinandone i criteri, nonché i procedimenti di riconoscimento e di verifica delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alla definizione delle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e alla gestione di ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi e di emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, ferme restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.»;

c) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis (Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi). - 1. Il Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi esercita, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter, le competenze del Ministero in materia di economia circolare, contrasto ai cambiamenti climatici, efficientemente energetico, miglioramento della qualità dell'aria e sviluppo sostenibile, cooperazione internazionale ambientale, valutazione e autorizzazione ambientale e di risanamento ambientale.

2. Ai sensi del comma 1, il Dipartimento esercita, nelle materie di spettanza del Ministero, fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, le competenze in materia di: politiche per la transizione ecologica e l'economia circolare, e la gestione integrata del ciclo dei rifiuti; strategie nazionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; mobilità sostenibile; azioni internazionali per il contrasto dei cambiamenti climatici, efficienza energetica, energie rinnovabili, qualità dell'aria, politiche di sviluppo sostenibile a livello nazionale e internazionale, qualità ambientale, valutazione ambientale, rischio rilevante e autorizzazioni ambientali; individuazione e gestione dei siti inquinati; bonifica dei Siti di interesse nazionale e azioni relative alla bonifica dall'amianto, alle terre dei fuochi e ai siti orfani; prevenzione e contrasto del danno ambientale e relativo contenzioso; studi, ricerche, analisi comparate, dati statistici, fiscalità ambientale, proposte per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.

3. Nelle materie di propria competenza il Dipartimento supporta la partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla cabina di regia "Strategia Italia" di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e agli altri comitati interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando, altresì, il collegamento con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS); elabora, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, l'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero, del Programma nazionale di riforma (PNR) e gli altri atti strategici nazionali; sovrintende alle politiche di coesione, agli strumenti finanziari europei, alla programmazione regionale unitaria e ad ogni altro fondo europeo di competenza del Ministero; coordina le azioni per il monitoraggio, il controllo e la risoluzione delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale a contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando le azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni.»;

d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le lettere f) e g) sono soppresse;

2) alla lettera h) le parole «, tra cui le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza» sono soppresse;

e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Direzione generale per il patrimonio naturalistico)»;

2) al comma 1:

2.1) le parole «ed il mare» sono soppresse;

2.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) aree protette terresti e montane e relativi siti della Rete Natura 2000 e promozione delle zone economiche ambientali;»;

2.3) alla lettera c) le parole «terrestre, montana e marina» sono sostituite dalle seguenti «terrestre e montana e dei servizi ecosistemici»;

2.4) alla lettera d) le parole «e marine» sono soppresse;

2.5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) applicazione della normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di intesa con le altre amministrazioni competenti;»;

2.6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) e all'immissione sul mercato di OGM rispetto agli effetti anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversità»;

2.7) alla lettera h) le parole «e marino» sono soppresse;

2.8) alla lettera i) le parole «la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo» sono sostituite dalle seguenti «le convenzioni e gli accordi internazionali in materia di prodotti chimici e il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza»;

f) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis (Direzione generale per il mare e le coste). - 1. La Direzione generale per il mare e la difesa costiera svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) aree marine protette e siti marini e litoranei di Rete Natura 2000;

b) tutela e promozione della biodiversità marina, degli ecosistemi marini, fauna e flora costiere e marine, anche in collaborazione con la Direzione generale per il patrimonio naturalistico, in coerenza con la Strategia nazionale per la biodiversità;

c) politiche per la tutela e la promozione del mare, gestione integrata della fascia costiera, attuazione ed implementazione della strategia marina e pianificazione spaziale marittima;

d) difesa del mare dagli inquinamenti, anche potenziali, prodotti dalle attività economiche marittime e portuali o dalle piattaforme marine e costiere; valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;

e) politiche per il contrasto all'inquinamento atmosferico prodotto dalle attività marittime e portuali e per la riduzione della CO2, in collaborazione con la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria;

f) promozione della cultura del mare e del patrimonio connesso; avvio e sviluppo della marittimità e portualità partecipata e sostenibile per i profili di competenza del Ministero;

g) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza tra cui la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per la conservazione dei cetacei nel Mar Nero, Mar Mediterraneo e Aree atlantiche contigue.»;

g) all'articolo 10, comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole «legge 7 giugno 2000, n. 150», sono aggiunte le seguenti: «, procedimenti di riconoscimento delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti;»;

2) alla lettera c) le parole «il Segretariato generale e» sono soppresse;

3) alla lettera e) le parole «e supporto al Segretario generale per gli adempimenti in materia di trasparenza» sono sostituite dalle seguenti: «; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; protezione dei dati personali anche ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ai Dipartimenti e alle direzioni generali per gli adempimenti in materia di trasparenza»;

4) alla lettera g) le parole «gestione della Centrale Unica delle gare e degli acquisti» sono sostituite dalle seguenti: «consulenza per le gare e gli acquisti del Ministero»;

5) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) gestione dei processi collegati al sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e gestione del ciclo della performance, compresa la redazione dei relativi documenti, in funzione di supporto agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo Indipendente di valutazione;»;

6) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) redazione delle direttive generali all'ISPRA e alle società in house per il perseguimento dei compiti istituzionali ed esercizio della vigilanza sull'ISPRA e del controllo analogo sulle attività delle società in-house del Ministero determinando i criteri del suddetto controllo;

l-ter) educazione e formazione ambientale, comunicazione istituzionale e informazione ambientale, redazione del piano di comunicazione annuale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione.»;

h) all'articolo 11, comma 1, le parole «Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende» sono sostituite dalle seguenti: «Le capitanerie di porto dipendono»;

i) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «comma 2,» sono sostituite dalle seguenti «commi 2, 4 e 4-bis»;

2) il comma 2 è soppresso;

l) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, dopo le parole «supporto istruttorio», sono inserite le seguenti: «dei dipartimenti e»;

2) al comma 6, le parole «dal segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dai dipartimenti»;

m) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la parola «agenda», sono inserite le seguenti: «, le attività inerenti al cerimoniale e alle onorificenze, inclusa l'attività istruttoria per il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406»;

2) al comma 4, dopo le parole «raccordo con», sono inserite le seguenti: «i dipartimenti e»;

3) al comma 5 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Capo della segreteria tecnica presiede la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010.»;

n) all'articolo 24, comma 2, dopo la parola «giuridici», è aggiunta la seguente «, scientifici»;

o) all'articolo 25 le parole «Segretario generale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Capo dipartimento», e, al comma 6, dopo la parola «giuridici», sono aggiunte le seguenti «, scientifici»;

p) all'articolo 26, comma 3, dopo le parole «strutture riorganizzate,» sono aggiunte le seguenti: «sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e»;

q) la tabella A è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. Gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ove relativi a strutture soppresse dallo stesso regolamento ovvero dal regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, entro il 31 dicembre 2019.

 

Allegato

TABELLA A

(di cui all'articolo 12, comma 1)

 

Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale

 

Posti di funzione dirigenziale di livello generale 10
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale 48

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2019, n. 282.