Prassi - INPS - Messaggio 02 dicembre 2019, n. 4478

Ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 2016/2017. Istanza al sostituto di imposta di recupero mediante trattenute mensili. Articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 111 del 14 ottobre 2019 e articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019

 

Si fa seguito ai messaggi n. 2108 del 24 maggio 2018, n. 1662 del 29 aprile 2019 e n. 2778 del 19 luglio 2019, concernenti la ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici 2016/2017, per fornire le indicazioni conseguenti alle modifiche introdotte dall’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, e dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123.

Al riguardo, l’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, nel modificare il comma 11 dell’articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, prevede la proroga al 15 gennaio 2020 del termine entro il quale i contribuenti, che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali, sono tenuti a versare le somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, prevede, inoltre, che le ritenute sospese siano restituite nella misura limite del 40% degli importi dovuti.

Per effetto del combinato disposto delle modifiche normative anzidette, i pensionati e i dipendenti dell’Istituto che vorranno avvalersi della facoltà di chiedere il versamento mediante trattenute mensili, potranno presentare l’istanza all’INPS entro il 15 gennaio 2020 al fine di poter usufruire della rateizzazione, senza sanzioni e interessi, nella misura massima di 120 rate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e beneficiare della riduzione prevista dal decreto-legge n. 123/2019.

Ove l’istanza sia presentata successivamente al 15 gennaio 2020 il numero delle rate sarà ridotto del corrispondente numero dei mesi di ritardo, fermo restando che il versamento delle ritenute riferite a periodi antecedenti l’istanza rimane di esclusiva competenza dell’interessato, ivi incluso il versamento di sanzioni e interessi previsti dalla legge.

Per le istanze già pervenute e accolte dall’Istituto alla data del 14 ottobre 2019 resta ferma la rateizzazione richiesta ed ottenuta, a cui si applica il beneficio dell’abbattimento al 40% previsto dalla norma.

Si rappresenta inoltre che, qualora l’importo delle ritenute dovute sia già stato trattenuto interamente o in percentuale superiore al 40%, l’Istituto provvederà a restituire d’ufficio la somma ritenuta in eccedenza sulla prima rata utile di prestazione.

Si comunica, infine, che è possibile presentare presso la Struttura territorialmente competente la revoca della domanda di ripresa dei versamenti già accolta dall’Istituto. In tal caso rimane a carico del contribuente l’obbligo di effettuare in via definitiva i versamenti di ritenute sospese residue direttamente all’Erario.