Regime forfetario: professionisti in società senza controllo

Non integra la causa ostativa all’applicazione del regime forfetario, la partecipazione al 25 per cento in società, alla pari con gli altri soci, tutti professionisti in regime forfetario, che fatturano il compenso per l'opera svolta direttamente alla società partecipata. Determina la fuoriuscita dal regime forfetario, l’accertamento della natura di mero soggetto interposto della società (Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello n. 504 del 2019).

IL CASO

Società a responsabilità limitata composta da quattro professionisti, senza legami di parentela, ciascuno dei quali detiene il 25 per cento delle quote societarie, senza rivestire cariche sociali.
I soci professionisti, titolari di partita per la medesima attività economica svolta dalla società, intendono applicare il regime forfetario, fatturando il compenso per l'opera svolta direttamente alla società partecipata.
In tale ipotesi si configura la causa ostativa all’applicazione del regime forfetario, del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata?
Il comportamento integra la fattispecie di abuso del diritto da cui deriva un indebito vantaggio fiscale?

PARERE DEL FISCO

In base alla disciplina in materia di regime forfetario, lo stesso non può essere applicato dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario.
La causa ostativa assume rilevanza l'anno di applicazione del regime e determina la fuoriuscita (decadenza) dallo stesso per l’anno successivo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il caso rappresentato non integra la causa ostativa suddetta, in quanto la distribuzione paritaria delle quote societarie e l’assenza di cariche sociali e di rapporti di parentela tra i soci, escludono la sussistenza di alcun controllo di diritto, né influenza dominante sulla società.
L’assenza della posizione di controllo o di influenza dominante, disinnesca la seconda condizione, che nella fattispecie sussiste, atteso che la società e i soci svolgono attività appartenenti alla medesima sezione ATECO, e i soci prospettano di ricevere compensi per la propria attività professionale dalla società partecipata la quale, a sua volta, dedurrà dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
Come evidenziato, però, affinché ricorra la causa ostativa devono verificarsi entrambe le condizioni.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, qualora fosse accertato un controllo cd. "di fatto", ovviamente la causa ostativa deve ritenersi sussistente, con conseguente revoca del regime forfetario.

Per quanto concerne il rapporto tra la società e i soci "prestatori", l’Agenzia ha precisato che lo stesso è soggetto ad un ulteriore controllo riguardante:
- sia la congruità dei compensi fatturati alla società partecipata in presenza di comportamenti antieconomici;
- sia l'eventuale natura di mero soggetto interposto nella prestazione dei servizi della società qualora ne consegua un risparmio d'imposta in violazione di legge, il cui accertamento è suscettibile di determinare la fuoriuscita del contribuente dal regime forfetario nell'anno successivo.

Infine, con riferimento alla disciplina dell’abuso di diritto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove non sia verificata una delle seguenti ipotesi: sussistenza di causa ostativa, non congruità dei compensi fatturati connessa a comportamenti antieconomici, configurabilità di mero soggetto interposto della società nella prestazione dei servizi, il vantaggio fiscale deve ritenersi legittimamente conseguito per effetto dell'adesione al regime forfetario.