Prassi - INPS - Messaggio 29 novembre 2019, n. 4470

Prestazioni di capitale a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici (legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587) - Rilascio nuovo servizio di invio delle domande telematiche. Riepilogo e aggiornamento disposizioni in materia di anticipazione del TFR

 

1. Rilascio nuovo servizio di invio delle domande telematiche

 

Sul sito istituzionale è stata pubblicata la nuova domanda di prestazioni di capitale - TFR e relative anticipazioni - a carico del Fondo Esattoriali.

Il servizio è disponibile sul sito www.inps.it utilizzando il percorso: "Tutti i servizi" > "Servizi TFR Esattoriali".

L’assicurato o, in caso di decesso, i suoi aventi diritto possono accedervi direttamente, tramite il codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto, oppure con il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID almeno di Livello 2 - o la Carta Nazionale dei Servizi - CNS, oppure tramite gli enti di patronato.

Nella home page dei Servizi TFR sono stati messi a disposizione degli utenti il regolamento delle anticipazioni attualmente in vigore, il manuale tecnico, e l’elenco dei modelli da allegare.

Nel nuovo servizio TFR esattoriali sono state introdotte alcune novità riguardanti la gestione della documentazione, l’acquisizione e la consultazione dei documenti già inseriti.

La domanda è stata aggiornata integrando, ove possibile, le autocertificazioni e presentando, in ultima pagina, l’elenco della documentazione necessaria.

È stata implementata una nuova funzione per la gestione della documentazione integrativa, con la quale il richiedente e/o il Patronato possono visualizzare le richieste di documentazione inviate dagli operatori INPS in fase di istruttoria e trasmettere i documenti richiesti.

La domanda può essere salvata e consultata in ogni fase di compilazione. Confermato l’invio, selezionando lo specifico tasto, la domanda è acquisita ed una copia protocollata viene inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.

 

2. Disciplina delle unioni civili e effetti sulla liquidazione delle prestazioni di capitale a carico del Fondo Esattoriali

 

La legge 20 maggio 2016, n. 76, definisce l’unione civile come il legame affettivo reciproco tra due persone dello stesso sesso, di maggiore età, che si formalizza mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni.

Con specifico riferimento al TFR, l’articolo 1, comma 17, della legge citata prevede che "in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile".

Più in generale, è previsto che, al fine di assicurare la "tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso [...]".

Ne consegue che le prestazioni di capitale di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 2 aprile 1958, n. 377, e ss. mm.ii, devono essere corrisposte anche alla parte superstite dell’unione civile.

Con particolare riferimento alle anticipazioni, disciplinate dallo specifico regolamento previsto dall’articolo 48 della citata legge, da ultimo modificato con determinazione del Commissario Straordinario n. 734 del 17 giugno 2003, si precisa quanto segue.

L’anticipazione per spese sanitarie, di cui all’articolo 2 del citato regolamento, può essere richiesta anche per far fronte a spese per terapie o interventi straordinari riguardanti la parte dell’unione civile.

I requisiti previsti dall’articolo 5 in caso di richiesta di anticipazione del TFR per l’acquisto della prima casa per sé o per il figlio, se l’assicurato è unito civilmente, devono essere verificati anche con riferimento alla parte dell’unione civile.

Di conseguenza, qualora l’assicurato sia unito civilmente, ai fini della concessione dell’anticipazione per l’acquisto della prima casa, è necessario che l’altra parte dell’unione civile non sia proprietaria o comproprietaria di altro alloggio ubicato nel comune di residenza o di lavoro, che, nella quota di proprietà, risulti idoneo alle esigenze familiari.

 

3. Chiarimenti in materia di anticipazione del TFR per usufruire del congedo parentale

 

Al fine di chiarire alcuni aspetti relativi all’istruttoria delle domande di anticipazione del TFR per fruire del congedo parentale, si forniscono le seguenti istruzioni.

In base all’articolo 7-bis del regolamento del Fondo, l’anticipazione può essere richiesta dal lavoratore - padre o madre - per fruire dei congedi parentali di cui all’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001.

In caso di fruizione contemporanea da parte dei genitori, l’anticipazione può essere richiesta da entrambi.

Il regolamento del Fondo, inoltre, quale condizione di miglior favore rispetto alla previsione normativa, consente, a determinate condizioni, la reiterazione della richiesta di anticipazione.

Il comma 2 del citato articolo 7-bis, infatti, stabilisce che l’avere beneficiato dell’anticipazione del TFR per la fruizione del congedo parentale non esclude la possibilità di richiedere un’ulteriore anticipazione nei seguenti casi:

- per l’acquisto della prima casa o per spese sanitarie ai sensi dell’articolo 2120, comma 8, del codice civile;

- per la fruizione di successivi congedi parentali;

- per la fruizione di congedi per formazione e formazione continua.

L’importo complessivo delle anticipazioni, tuttavia, non può superare il 70% del TFR maturato al momento della prima richiesta.

L’articolo 7 della legge n. 53/2000 prevede che il datore di lavoro corrisponda l’anticipazione unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo stesso; anche per gli iscritti al Fondo Esattoriali l’anticipazione del TFR può essere erogata prima dell’inizio del congedo, purché la relativa domanda sia presentata in tempo utile per la definizione istruttoria.

La domanda può essere presentata anche nel corso del periodo di fruizione del congedo parentale ed alla scadenza dello stesso, purché entro il termine di 180 giorni previsto dal regolamento per documentare l’utilizzo delle anticipazioni. Oltre il predetto limite temporale, la richiesta di anticipazione del TFR non potrà trovare accoglimento, non essendo più riconducibile alla necessità di ricevere un supporto economico per far fronte alla riduzione di reddito connessa alla fruizione del congedo parentale.