Stesso intermediario per il visto di conformità e per la trasmissione

La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 29 novembre 2019, n. 99/E).

 

Il visto di conformità non attesta solo la conformità dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile, ma è anche strumentale ad ottenere l’esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro ovvero ad utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità, i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.
A sua volta, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili.
Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.
Per quanto concerne, poi, la trasmissione della dichiarazione, i soggetti incaricati della predisposizione delle dichiarazioni sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
Da ciò risulta evidente l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.
In proposito, è stato tra l’altro chiarito che la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.
A sua volta, rispetto agli effetti prodotti dal visto con specifico riferimento all’istituto della compensazione è stato chiarito che, tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione, nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli e a predisporre la dichiarazione. Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.
Pertanto, è il soggetto che appone il visto che deve predisporre e trasmettere la dichiarazione.
Con riferimento alle conseguenze di una condotta in violazione delle norme sul visto di conformità, nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui sopra e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.
Pertanto, in caso di violazione delle regole sopra richiamate, il contribuente:
- deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA;
- è sanzionabile con conseguente recupero del credito superiore a 5.000 euro utilizzato in compensazione.
Nel caso invece un soggetto abbia apposto un visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso oppure trasmesso una dichiarazione dallo stesso non vistata, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano l’ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità, nonché l’eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della tutela dell'affidamento e della buona fede negli errori del contribuente, secondo cui non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione.