Notifica via Pec di copia informatica della cartella di pagamento

La Corte di Cassazione respinge il ricorso del contribuente e afferma la piena legittimità della notifica di una cartella di pagamento eseguita dal concessionario della riscossione allegando una copia informatica (in formato PDF) dell’originaria cartella cartacea, alla Posta Elettronica Certificata inviata all’indirizzo pec del contribuente (Ordinanza 27 novembre 2019, n. 30945)

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il concessionario della riscossione ha eseguito la notifica al contribuente, allegando al messaggio di posta elettronica certificata una copia per immagini (in formato PDF) della cartella di pagamento composta in origine in formato cartaceo.
Il contribuente ha eccepito l’illegittimità della notifica, contestando proprio la circostanza che la cartella di pagamento allegata fosse una copia per immagini, peraltro, priva dell’apposizione della firma digitale.
Al riguardo i giudici della Suprema Corte hanno osservato che, secondo la normativa applicabile, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), osservando le modalità stabilite dal "Regolamento per l'utilizzo della posta elettronica certificata".
Detto "regolamento" definisce il messaggio di posta elettronica certificata come un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati.
Il riferimento al documento informatico, contenuto nella definizione di messaggio pec, rinvia implicitamente alle definizioni di "documento informatico" contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (o CAD). In particolare, si definisce:
- documento informatico, il "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti";
- copia informatica di documento analogico, il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;
- copia per immagine su supporto informatico di documento analogico, il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;
- copia informatica di documento informatico, il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;
- duplicato informatico, il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario.
In considerazione di ciò, dunque, la notifica della cartella di pagamento può essere validamente eseguita, allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (cd. "atto nativo digitale"), oppure una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (cd. "copia informatica").
Nessuna norma di legge, inoltre, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, debba poi essere sottoscritta con firma digitale.