Fattura errata per indebita fruizione del regime forfetario: recupero IVA

Se a causa dell’errata applicazione del regime forfetario, la fattura è stata emessa senza addebito dell’Iva e applicazione della ritenuta d’acconto, occorre rimediare addebitando comunque l’Iva in rivalsa al cliente, ancorché la fattura sia già incassata. In tal caso, se il cliente si rifiuta di pagare l’importo dell’Iva, il recupero della somma è possibile soltanto mediante un’azione civile (Agenzia delle Entrate - Risposta n. 500 del 2019)

L’applicazione del regime forfetario consente di beneficiare di una serie di semplificazioni contabili, tra cui la possibilità di non esercitare la rivalsa ai fini Iva e di non essere soggetti alla ritenuta d'acconto.
Se sono state emesse fatture senza addebitare l'Iva e senza esporre la ritenuta d'acconto, nell’erronea convinzione di essere in possesso dei requisiti per beneficiare del regime forfetario, è possibile rimediare a tale errore adottando una delle seguenti modalità:
a) emettendo e trasmettendo al cliente note di variazione in aumento, ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l'Iva da versare all'erario ed esponendo la ritenuta d'acconto;
b) emettendo e trasmettendo al cliente note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l'Iva da versare all'erario ed esponendo la ritenuta d'acconto.
Entrambe le soluzioni consentono di rimediare all’errore ("violazione") nel rispetto della normativa IVA; pertanto, un’eventuale rifiuto delle note di variazione o delle nuove fatture da parte del cliente non è giustificato.
Con specifico riferimento all'Iva addebitata a titolo di rivalsa, l’Agenzia delle Entrate precisa che il soggetto passivo ha l'obbligo di addebitare in rivalsa al cessionario/committente l’imposta relativa alla cessione o prestazione imponibile, così come ha l’obbligo di versarla a prescindere dall'effettiva riscossione del credito IVA.
L'esercizio della rivalsa trova concreta applicazione attraverso l'addebito dell'Iva nella fattura; tale procedura, infatti, consente all'acquirente del bene o al committente del servizio - se soggetto passivo d'imposta - di esercitare la detrazione dell'Iva corrisposta. Si realizza quindi la piena corrispondenza tra la somma dovuta all'erario dal fornitore e quella ammessa in detrazione in capo al soggetto acquirente. Dal compimento dell'operazione imponibile discendono, quindi, tre rapporti che, pur essendo collegati, non interferiscono tra loro:
1. tra l'Amministrazione finanziaria e il cedente/prestatore, relativamente al pagamento dell'imposta;
2. tra il cedente/prestatore ed il cessionario/committente, in ordine alla rivalsa;
3. tra l'Amministrazione finanziaria ed il cessionario/committente, per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa.
Ai fini del funzionamento di tale meccanismo, la riscossione dell’IVA da parte del cedente/prestatore è ininfluente, in quanto l'obbligo di riversare all'erario l'imposta indicata in fattura (in genere) sorge, comunque, al momento dell'emissione della fattura indipendentemente dal pagamento della stessa.
Secondo la disciplina IVA, infatti, il rapporto tributario pubblicistico, sia per quanto riguarda la debenza che per quanto concerne la misura dell'imposta, si instaura esclusivamente tra il cedente/prestatore - unico soggetto passivo dell'imposta - e l'Amministrazione finanziaria.
Diversamente, la rivalsa si effettua sulla base di un rapporto di natura non tributaria, ma privatistica, autonomo rispetto al rapporto tributario che lega il cedente/prestatore e l'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue che, nel caso di errata applicazione dei benefici del regime forfetario e successiva emissione di fatture con addebito a titolo di rivalsa dell’IVA, la possibilità di recuperare l’imposta correttamente versata all'erario, e non corrisposta dal cliente che abbia provveduto a saldare il corrispettivo della cessione/prestazione, non trova soluzione nel sistema fiscale, ma unicamente attraverso un’azione civile.