Esclusione dal forfetario: quando la costituzione di una società non intralcia il regime

Il professionista forfetario che decide di costituire insieme ad altro socio una società tra professionisti, non decade dal regime, se non esercita un controllo diretto o indiretto della società e se l’attività della stessa non è riconducibile all’attività professionale svolta (Agenzia Entrate - risposta n. 501/2019).

Il regime forfetario è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi da  54 a 89, L. n. 190/2014) e prevede agevolazioni in favore dei contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di specifici requisiti.
Non tutti i contribuenti menzionati possono però accedervi; infatti vi sono cause ostative all’applicazione del regime che, tra l’altro, sono state riformulate dalla Legge di Bilancio 2019.
Riguardo al caso di specie, la lettera d) del comma 57 dell’art. 1, L. n. 190/2014 prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
- del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
- dell'esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

In merito al primo punto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., sono da considerare società controllate:
- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa".

Riguardo invece al secondo punto, la norma richiede, inoltre, per l'attivazione della causa ostativa, che la società a responsabilità limitata o l'associazione in partecipazione esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Qualora poi l'attività di lavoro autonomo, dovesse essere un'attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, circostanza su cui rimane fermo il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria, i compensi percepiti, in ogni caso, non potranno beneficiare della tassazione riservata al predetto regime forfetario.