Sanzione per lavoro nero, il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione è quinquennale

La Legge n. 689/1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisioria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della Pubblica Amministrazione; in assenza di altri termini specifici previsti, il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione è quello di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa (Corte di appello di Napoli, ordinanza 03 luglio 2019)

In seguito ad accertamenti effettuati sul luogo di lavoro, veniva notificato al legale rappresentante di una società, un verbale di illecito amministrativo per aver impiegato un lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in violazione della normativa vigente ratione temporis (art 36-bis, co. 7, D.L. n. 223/2006). Poiché la datrice di lavoro non si era avvalsa della facoltà di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 16, L. 689/1981), il verbalizzante ispettore aveva presentato rapporto alla Direzione provinciale del lavoro, la quale, a oltre due anni di distanza dal fatto illecito, notificava al legale rappresentante l'ordinanza-ingiunzione, contenente l’intimazione al pagamento della sanzione amministrativa per le violazioni accertate.
Il legale rappresentante della società proponeva così opposizione avverso la suddetta ordinanza-ingiunzione, chiedendone l'annullamento per violazione degli articoli 14, 17, 18 della Legge n. 689/1981 e della Legge n. 241/1990, ovvero perché:
- alla parte appellata non era stato comunicato il rapporto di accertamento redatto dall'Ispettore;
- alla data di accertamento dell’illecito non era stata contestata "immediatamente" alcuna violazione e neppure successivamente le erano stati notificati gli "estremi della violazione";
- il periodo trascorso tra la data della pretesa commissione della violazione e quello della notificazione della ordinanza-ingiunzione, oltre due anni, violava apertamente il termine di 30 giorni previsto per la conclusione del procedimento amministrativo.
Nel merito, invece, l’opponente chiedeva l'annullamento della ordinanza-ingiunzione, in quanto le sanzioni comminate erano da ritenersi non dovute per insussistenza degli addebiti contestati.
Il Giudice di primo grado, ritenendo l'infrazione contestata non pienamente provata, accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza-ingiunzione.
In seguito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha impugnato la sentenza in appello, lamentando che non fosse possibile parlare di "semplici irregolarità" con riferimento alla mancata iscrizione nel libro paga e nel libro matricola e al mancato invio della comunicazione di assunzione, come asserito dal ricorrente in primo grado, sicché il lavoratore era da considerare a tutti gli effetti totalmente sconosciuto alla P.A..
Orbene, secondo la Corte di appello, il Giudice di primo grado interpreta la lettera dell'articolo 36-bis, comma 7, del D.L. n. 223/2006, in maniera per cui la previsione contenuta nel suddetto articolo, relativa al personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, si riferisse al personale totalmente sconosciuto alla P.A., in quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria, ne oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale. Nel caso specifico, invece, la parte opponente aveva prodotto nel giudizio di primo grado la denuncia nominativa obbligatoria INAIL, trasmessa in data antecedente a quella della ispezione e dell'accertamento della violazione di cui alla ordinanza ingiunzione de qua, sicché l’opposizione era stata accolta.
Pertanto, la Corte di appello rileva d’ufficio la questione di illegittimità costituzionale per eventuale contrasto con gli articoli 3 e 117 della Costituzione della norma successiva (al suddetto art. 36-bis) di cui all'articolo 4, lettera b), della Legge n. 183/2010, nella parte in cui essa non prevede la sua applicabilità retroattiva a fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore. Per quest’ultima, infatti, le sanzioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legge n. 12/2002, relativamente al lavoro nero, non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto. Quanto poi al principio del "favor rei", esso è applicabile, secondo un orientamento consolidato della Corte europea del diritti dell'uomo, anche in materia di illeciti amministrativi che abbiano natura convenzionalmente penale in base a determinati criteri individuati dalla giurisprudenza della stessa.
In ogni caso, il motivo dell’appello incidentale, riguardante l’asserita violazione di un termine congruo per il procedimento amministrativo, non è fondato; secondo l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, infatti, il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni), previsto in via generale, per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 2, L. n. 241/1990) ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento. La Legge n. 689 del 1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati, ovvero novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (art. 14). Coerentemente, quindi, la Legge n. 689 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisioria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della Pubblica Amministrazione. In assenza di altri termini specifici previsti, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di cinque anni previsto (art. 28, L. n. 689/1981), decorrenti dal giorno in cui la violazione è stata commessa (Corte di Cassazione - S.U., sentenza 27 aprile 2006, n. 9591).