Resto al Sud, le modifiche al Regolamento attuativo del beneficio

Per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2019 del D.P.C.M. n. 134/2019, che apporta modifiche al Regolamento concernente la misura incentivante "Resto al Sud" di cui al D.M. 174/2017, viene formalizzata l’ammissione al beneficio per i soggetti di età fino a 45 anni e per quelli che svolgono, in forma individuale o associata, attività professionali organizzate o meno in Ordini o Collegi.

Come noto, il Regolamento di cui al Decreto del Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno n. 174/2017, attua la misura incentivante "Resto al Sud" e ne individua i criteri di dettaglio per l'ammissibilità, le modalità di attuazione, le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca e di recupero delle agevolazioni concesse.
Orbene, a fronte della predetta modifica riferita ai requisiti soggettivi, possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, purché risultino già costituiti al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 91/2017), o si costituiscano entro 60 giorni (120 giorni in caso di residenza all'estero), dalla data di comunicazione dell’esito positivo dell'istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:
- impresa individuale;
- società, ivi incluse le società cooperative e le società tra professionisti. Le società possono essere costituite anche da soci privi del requisito anagrafico, a condizione che la loro presenza nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci non possono accedere alle agevolazioni, che invece competono alla società. Per le attività libero-professionali, da intendersi sia come attività svolte dai soggetti iscritti in Ordini o Collegi professionali che dagli esercenti professioni non organizzate in Ordini o Collegi (L. 14 gennaio 2013, n. 4), non è obbligatoria la costituzione nelle predette forme se svolte in forma individuale, ma è richiesta unicamente la partita IVA e, laddove prevista, l'iscrizione agli Ordini professionali. Nel caso di costituzione in forma di società cooperative, queste ultime possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli interventi di finanziamento ex art. 17 della Legge n. 49/1985.
Altresì, i soggetti interessati devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
- essere residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (art. 1, co. 1, D.L. n. 91/2017), al momento della presentazione della domanda o, comunque, trasferirvi la residenza entro 60 giorni (120 giorni se residenti all'estero), dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria. In ogni caso, i soggetti persone fisiche risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle predette regioni per tutta la durata del finanziamento, mentre le PMI beneficiarie, vi devono mantenere, per la durata del finanziamento, la sede legale e operativa;
- non risultare già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, o beneficiari, nell'ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità;
- in caso di attività libero-professionali, non essere titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita IVA associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all'attività oggetto domanda di ammissione alle agevolazioni.
- non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.
Le agevolazioni, concesse nel rispetto dei massimali previsti dai Regolamenti de minimis, consistono in un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro (200.000 euro in caso di costituzione in forma societaria), a copertura del 100% delle spese ammissibili, così articolato:
- 35% come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore;
- 65% sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito in base alle modalità ed alle condizioni economiche definite dalla Convenzione Invitalia-ABI, ed assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di spesa, sostenute dal soggetto beneficiario e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
- opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, nel limite massimo del 30% del programma di spesa;
- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell'attività d'impresa nella misura massima del 20% del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata.