Trasmissione telematica dei corrispettivi: obbligo anche per gli istituti di vendite giudiziarie

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi previsto dal 1° gennaio 2020, è rivolto anche agli istituti che si occupano della vendita di beni delle procedure esecutive concorsuali, in quanto non rientranti nel dispositivo di cui al D.M. 10 maggio 2019 che esonera dal suddetto obbligo specifiche attività (Agenzia Entrate - risposta n. 489/2019).

Con il D.M. 10 maggio 2019 sono stati individuati "Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi."

Tra le attività esonerate non è contemplata l'attività di vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti vendite giudiziarie, né è rinvenibile alcun tipo di esonero in altre disposizioni fiscali.

Conseguentemente, alle suddette vendite si applicano le disposizioni generali di cui all'art. 22 del decreto IVA, secondo cui "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; ...".

A fronte di tali disposizioni deriva che anche per la vendita di beni delle procedure esecutive e concorsuali autorizzata dal Ministero di grazia e giustizia:
- fino al 31 dicembre 2019 vi è l'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
- dal 1° gennaio 2020 (termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) vi è invece l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2, co. 1. D.Lgs. n. 127/2015.