Obbligo di tracciabilità dei pagamenti per gli acquisti di carburante per autotrazione

Ai fini della detraibilità dell'Iva e della deducibilità dei costi relativi agli acquisti di carburante per autotrazione è previsto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Non costituisce inadempimento di tale obbligo il rapporto di conto corrente tra l'ente e le imprese di autotrasporto associate (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 14 novembre 2019, n. 19).

A decorrere dal primo luglio 2018, nel caso di acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, la deduzione della spesa ai fini delle imposte dirette e la detrazione dell'Iva relativa è consentita solo in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante. Si tratta, in particolare, di carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione e degli altri mezzi di pagamento specificatamente individuati dal Direttore dell'Agenzia delle entrate. Lo scopo della norma è quello di consentire all'amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e le frodi Iva, nonché di incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti.
Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria, l'istante descrive il caso di un ente associativo (consorzio o cooperativa) che, operando nell'interesse delle imprese di autotrasporto associate, si aggiudica i servizi di trasporto che saranno effettivamente svolti da quest'ultime. Tale ente, inoltre, provvede all'acquisto del carburante per cederlo alle stesse a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato. Ciò premesso, l'istante evidenzia che, nella fattispecie, tra l'ente e le imprese associate sussiste un rapporto di conto corrente, in base al quale si realizza un meccanismo di compensazione tra i debiti delle imprese per gli acquisti di carburante, ed i crediti che quest'ultime vantano nei confronti dell'ente per i servizi di trasporto resi per suo conto. Ne consegue che le imprese associate non effettuano il pagamento del carburante contestualmente all'acquisto. Secondo l'istante, il rapporto di conto corrente tra l'ente e le imprese di autotrasporto associate non costituisce inadempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi agli acquisti di carburante per autotrazione. Il pagamento del saldo risultante dagli importi non compensati a favore di uno dei due soggetti del rapporto è,infatti, comunque effettuato con mezzi tracciabili. Inoltre, tutte le operazioni oggetto di compensazione, a decorrere dal 2019, sono documentate con fattura elettronica.
Il Fisco condivide la soluzione interpretativa prospettata dall'istante a condizione che:
1) l'acquisto del carburante da parte dell'ente associativo avvenga con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica;
2) i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata siano documentati con fattura elettronica;
3) i rapporti di debito e credito tra l'ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente risultino da chiare e dettagliate evidenze contabili;
4) i pagamenti degli importi eventualmente non compensati siano effettuati con mezzi tracciabili.