Linee guida sulla trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle strutture ricettive

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla certificazione dei corrispettivi relativi alla prestazioni di servizio rese dalle attività alberghiere con ristorazione, a fronte dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica previsto dal 1° gennaio 2020 (termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000) (Agenzia Entrate - risposta n. 486/2019).

Per le attività alberghiere, ai fini della corretta trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, occorre distinguere i casi in cui le prestazioni vengano acquisite direttamente dal cliente oppure vengano acquisite direttamente dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori.
Nel primo caso, ossia, qualora le prestazioni (servizio alberghiero e di ristorazione) vengano acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche per il tramite delle agenzie che gestiscono la prenotazione, l’operazione va certificata fino al 31/12/2019 mediante scontrino o ricevuta fiscale e dal 1° gennaio 2020 (termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000) con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Il cliente può in ogni caso richiedere la fattura, da emettere tramite SdI e con obbligo di rilascio di una copia in formato analogico salvo rinuncia da parte del cliente medesimo. In tal caso, con lo stesso documento possono essere certificati il servizio alberghiero e di ristorazione ed i servizi aggiuntivi resi al cliente.

Quando invece i servizi sono acquistati direttamente dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato con fattura.
In particolare, al momento del pagamento (anche parziale) del corrispettivo, deve essere emessa:
- fattura elettronica tramite SdI nei confronti di tutte le agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato;
- fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l'obbligo di tracciare l'operazione mediante il cd "esterometro", salvo in ogni caso la possibilità di accordarsi con il destinatario per l'emissione tramite SdI alfine di ovviare all'estero metro.

Per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo l'istante può essere utilizzata una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso".

Anche per i clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, deve essere utilizzato il predetto documento commerciale, mentre al momento dell'incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l'ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa