Regime forfetario in presenza di un "contratto misto"

In caso di "contratto misto", laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l'utilizzo del c.d. contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa relativa alla fuoriuscita dal regime forfetario non trova applicazione. (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 13 novembre 2019, n. 484).

La legge n. 190 del 2014, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l'ambito di applicazione del regime forfetario. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all'applicazione del regime forfetario e, per quanto concerne il quesito posto dall'Istante, di quella di cui alla lettera d-bis) del comma 57dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
La richiamata lettera d-bis) del comma 57 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario "le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni".
Nell’istanza presentata all’Amministrazione finanziaria, la Società istante oltre ad avvalersi della figura professionale del consulente finanziario con contratto tipico di mandato o di agenzia, ha adottato, per l'offerta di prodotti finanziari alla clientela, una soluzione contrattuale denominata "contratto misto", come contrattazione di secondo livello con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative.Tale tipologia contrattuale prevede che la Società attivi - in capo alla stessa persona - un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e,contestualmente, uno, parallelo e distinto, di lavoro autonomo, previa sua iscrizione all'Albo dei consulenti finanziari, condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di promozione, collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in un luogo diverso dalla sede della società.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata si ritiene che per i c.d. "contratti misti" stipulati dalla Società successivamente all'entrata in vigore della modifica normativa - tenuto conto, peraltro,che tale tipologia contrattuale è stata istituita da un accordo sindacale sottoscritto in data 1° febbraio 2017 (quindi anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo della norma in analisi) - laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l'utilizzo del c.d. contratto misto non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, la causa ostativa non trovi applicazione. Resta inteso che laddove il duplice rapporto di lavoro(autonomo e dipendente) dovesse subire modifiche sostanziali, nel corso della durata dello stesso, volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo, la causa ostativa in parola troverebbe, senza dubbio, applicazione con conseguente fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica il predetto mutamento sostanziale, ravvisandosi, in tali ipotesi, l'artificiosa trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, che la norma mira a contrastare.
Da ultimo, è appena il caso di precisare che, qualora l'attività di lavoro autonomo nei fatti rappresentata, dovesse essere un'attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, ad un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente - circostanza su cui rimane fermo il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria - il regime forfetario in commento non potrà, in ogni caso, trovare applicazione.