Incremento del contributo addizionale sui rinnovi: "chiarimenti" per la compilazione dell'Uniemens

Con messaggio n. 4098 dell’8 novembre 2019, l’Inps fornisce le modalità operative di compilazione del flusso Uniemens, in ordine al pagamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato rinnovati per un numero di volte estremamente elevato e comunque superiore a nove. Ciò, al fine del superamento della problematica del proliferare dei codici "M7NN" (dove "NN" indica il numero di rinnovo), in attesa di sviluppi procedurali che consentiranno, in futuro, la gestione dei rinnovi con un sistema più semplificato.

Come noto, il contributo addizionale NASpI sui contratti a termine è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo di contratto, anche in regime somministrazione, che sia intervenuto a far tempo dal 14 luglio 2018. In sostanza, la misura ordinaria dell’1,4% va incrementata dello 0,5%, cui va aggiunto nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018. Sul piano generale, la fattispecie del rinnovo ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista o successivamente prorogata e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine. Considerato che la disciplina dei rapporti a termine si applica anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell’ipotesi inversa. Altresì, qualora venga modificata la causale originariamente apposta a un contratto a termine, si configura un rinnovo e non una proroga, anche se l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità; in tale ipotesi, pertanto, l’incremento del contributo addizionale è dovuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano stipulato un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente abbiano prolungato la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, si configura una proroga e non un rinnovo. L’incremento non si applica:
- ai contratti di lavoro domestico;
- ai rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, esclusi dall’applicazione del regime della NASpI;
- i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali (D.P.R. n. 1525/1963);
- gli apprendisti;
- i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001).
- alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, enti privati di ricerca.
Con riferimento alla compilazione dell’Uniemens, i datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, a decorrere dalla competenza settembre 2019, espongono nel flusso mensile, nella sezione <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione, valorizzando i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> va inserito uno dei seguenti valori: M701, M702, M703, M704, M7NN, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo;
- nell’elemento <AltroImponibile> va indicata la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;
- nell’elemento <NumGG> o <NumOre> va inserito il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di <GiorniContributiti> e <OreContribuite>;
- nell’elemento <ImportoADebito> deve essere indicata la maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovuta, calcolata secondo la seguente formula: numeroRinnovo x 0,5% x <AltroImponibile> (dove numeroRinnovo = 1 se CausaleADebito = M701, numeroRinnovo = 2 se CausaleADebito = M702, etc.).
Più specificamente, nel caso di un numero di rinnovi estremamente elevato e comunque superiore a nove, premesso che i nove codici da "M701" a "M709" sono già operativi in procedura e posto che X sia il numero di rinnovi, per la valorizzazione in Uniemens dei predetti codici deve essere applicata la seguente formula matematica:
X : 9 = Y + R (dove R indica il resto della divisione X : 9).
In sostanza, deve essere esposto Y volte il codice "M709" ed una volta il codice M70R (dove R è il resto); ad esempio, se trattasi del rinnovo numero 32, essendo 32 : 9 = 3 + 5 (resto), va esposto tre volte il codice "M709" ed una volta "M705".
In caso di più rinnovi ricadenti nello stesso mese, all’interno della stessa denuncia vanno indicati, contemporaneamente, più codici causali; parimenti, anche il dato importo (contributo) deve essere riproporzionato e gli altri valori (AltroImponibile, numGG e numOre) ripetuti.
Il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato va indicato nel flusso Uniemens, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione "1R" (avente il significato di "Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato). Se per il lavoratore spettano agevolazioni contributive esposte in Uniemens mediante nettizzazione della contribuzione dovuta, anche l’importo della maggiorazione va calcolato tenendo conto dell’agevolazione spettante.